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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 81 del 20 settembre 2017
Ditta HERAMBIENTE Servizi Industriali S.r.l. - Sede legale Viale C. Berti Pichat, 2/4, Bologna Installazione di gestione rifiuti ubicata in Corso Stati Uniti 5/a, Padova (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 109 del 30.12.2010 e DSRA n. 40 del 19.06.2012 Modifica.
Il presente provvedimento modifica l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti nel senso del diverso utilizzo delle aree di lavorazione dell’installazione.
Il Direttore
RICHIAMATI il DSRA n. 109 del 30.12.2010, con cui è stata rilasciata alla Ditta NESTAMBIENTE S.r.l. l’autorizzazione integrata ambientale per l’attività soggetta al punto 5.1, ora punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell’installazione in Corso Stati Uniti, 5/a, Padova, e il DSRA n. 40 del 19.06.2012, apportate alcune integrazioni alla medesima autorizzazione integrata ambientale;
RICHIAMATA la nota del 22.04.2014, assunta al protocollo regionale n. 176513, con la quale la Società HERAmbiente Servizi Industriali srl comunica la variazione di denominazione sociale della società Nestambiente srl, già soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di HERAMBIENTE SPA, in HERAmbiente Servizi Industriali srl, variando altresì la sede legale;
CONSIDERATO che detta variazione di denominazione sociale non ha comportato modifiche di natura operativa o strutturale rispetto a quanto previsto nei Decreti AIA sopra richiamati, proseguendo l’attività di gestione rifiuti senza soluzione di continuità alle medesime condizioni ivi stabilite;
VISTA la nota prot. reg. n. 280109 del 20.07.2016 con la quale è stato comunicato alla Ditta HERAmbiente Servizi Industriali srl la legittimazione della prosecuzione dell’attività IPPC, per un periodo equivalente alla durata dell’Autorizzazione di cui al DSRA n. 109/2010, in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014, così come chiarito con circolare regionale prot. n. 512093 del 28/11/2014, e quindi fino al 31.12.2022, in forza della certificazione ISO 14001;
VISTA la nota del 21.04.2017, assunta al protocollo regionale n. 161452 del 26.04.2017, con la quale ARPAV trasmette la Relazione dell’Ispezione Integrata Ambientale effettuata presso l’installazione;
CONSIDERATO che dalla sopra citata relazione emerge la necessità che la Ditta, in considerazione del prolungamento della validità dell’AIA sopra richiamato, effettui la valutazione d’impatto acustico con cadenza triennale, diversamente da quanto indicato nel PMC;
VISTA l’istanza presentata dalla Ditta HERAmbiente Servizi Industriali srl in data 05.05.2017 prot. 5907, assunta al protocollo regionale con n. 179621 del 09.07.2017, tendente ad ottenere una modifica della gestione dell’installazione, concernente le modalità di stoccaggio del rifiuto individuato al codice dell’EER al 170503* terra e rocce contenenti sostanze pericolose, già ricompreso tra quelli autorizzati, qualora sia contaminato da amianto, alla luce delle recenti indicazioni in tema di classificazione di tali rifiuti;
CONSIDERATO che le diverse modalità gestionali consistono nell’utilizzo, per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da terre e rocce contenenti sostanze pericolose, qualora contaminate da amianto, delle aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto, ferme restando le prescrizioni in tema di confezionamento e movimentazione;
CONSIDERATO che l’istanza di cui trattasi non prevede variazioni in ordine ai quantitativi stoccabili e gestibili nell’installazione e nelle singole aree, e che la tipologia di rifiuto è compatibile con i rifiuti già autorizzati nelle medesime, tenuto conto delle prescrizioni concernenti il confezionamento e la movimentazioni di tali tipologie di rifiuto;
VISTA la nota prot. n. 341197 del 07.08.2017 con la quale è stato richiesto alle Autorità di controllo di formulare le proprie eventuali osservazioni in merito alle modifiche richieste dalla Ditta;
PRESO ATTO che nei termini fissati dalla succitata nota non sono pervenute osservazioni;
RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato, di accogliere l’istanza della Ditta e di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 109 del 30.12.2010, così come modificato dal DSRA n. 40 del 19.06.2012, con specifico riferimento alle aree individuate nell’Allegato A, sostituendolo;
VISTA la ricevuta del versamento degli oneri istruttori fissati dalla DGRV 26.05.2009, n. 1519, relativi alle modifiche non sostanziali delle AIA;
RITENUTO pertanto di procedere d’ufficio alla modifica dell’intestazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni sopra richiamate;
decreta
2.1 la valutazione di impatto acustico deve essere effettuata con cadenza triennale; 2.2 il PMC deve essere modificato in tal senso;
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
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