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Bur n. 33 del 03 aprile 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 76 del 06 settembre 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale - Punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006, n. 152. Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. - Sede legale e ubicazione installazione in Via Argine di Mezzo, 25, San Donà di Piave (VE) Riesame AIA rilasciata con DSRAT n. 9 del 2 marzo 2009 e successive modifiche.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si riesamina l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. con decreto n. 9 del 2 marzo 2009, per l’installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di San Donà di Piave (VE), ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.

Il Direttore

(1) RICHIAMATO il DSRAT n. 9 del 2 marzo 2009 con cui è stata rilasciata alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività soggetta al punto 5.1 dell’Allegato I del d.lgs. n. 59/2005 (ora punto 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per la gestione dell’installazione di cui all’oggetto;

(2) VISTA la Relazione ARPAV del 30.07.2010, trasmessa in data17.08.2010 prot. 101033/12/VA, relativa all’attività ispettiva condotta presso l’installazione, con particolare riferimento alle verifiche concernenti la gestione dei rifiuti, dalla quale non emergono difformità rispetto a quanto autorizzato con il Decreto sopra richiamato né violazioni della normativa vigente, ma che tuttavia rileva alcune criticità in ordine alla componente rifiuti, in termini di tutela ambientale ed efficacia dei controlli che possono essere oggetto di miglioramento;

(3) VISTA la Relazione ARPAV del 18.05.2011, trasmessa in data 26.05.2011, prot. reg. n. 264485 del 01.06.2011, relativa alla determinazione di inquinanti emessi dal camino C1, che evidenzia il rispetto dei limiti imposti dall’AIA;

(4) RICHIAMATO il DSRA n. 62 del 14.08.2012 con il quale è stata modificata l’AIA, viste le istanze avanzate dalla Ditta, relativamente all’inserimento delle operazioni di selezione, cernita e miscelazione su rifiuti già autorizzati, e con il quale sono state impartite prescrizioni specifiche concernenti, tra l’altro, le modalità operative per le operazioni di miscelazione dei rifiuti;

(5) RICHIAMATO il DDDA n. 17 del 08.05.2015, con il quale si è preso atto della modifica della planimetria di cui all’All. C del DSRA n. 62/2012;

(6) VISTA la Relazione ARPAV in data 11.05.2015, prot. reg. n. 197784 del 12.05.2015, relativa al controllo aggiuntivo svolto dal 25.03.2015 al 27.03.2015, dalla quale emerge che le criticità rilevate nella precedente ispezione sono tutte state oggetto di una efficace azione correttiva; la medesima relazione, tuttavia, rileva il persistere della mancanza di una sufficiente reportistica, relativa agli autocontrolli, in quanto il PMC vigente al momento dell’ispezione risultava essere ancora il documento prot. reg. n. 13200 del 12.01.2009, il quale prevede che la reportistica sia costituita esclusivamente dalla trasmissione annuale della Dichiarazione Ambientale EMAS;

(7) RILEVATO che la medesima relazione ARPAV, evidenziava in conclusione che “nell’ultima versione del PMC (revisione del 7/7/2014) non sono precisate le modalità di trasmissione dei dati e i soggetti destinatari della reportistica periodica. Tali dettagli dovranno essere inclusi nelle prossime revisioni, includendo l’obbligo per la Ditta della compilazione di software attualmente in uso dall’ARPAV e Regione (ORSO impianti) […]”; contestualmente si evidenziava la necessità di manutenzione delle paratie in cemento e del piazzale a causa dell’elevato livello di usura;

(8) VISTA la nota del 13.07.2015, prot. reg. n. 287596 del 13.07.2015, con la quale la Ditta comunica la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, relativa ai gruppi di miscelazione autorizzati;

(9) VISTA la nota prot. reg. n. 362354 del 10.09.2015 con la quale sono stati sospesi i termini di cui al citato art. 29-nonies, al fine di procedere a un approfondimento istruttorio della modifica comunicata, trattandosi di miscelazione di rifiuti in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006;

(10) VISTI gli esiti dell’incontro istruttorio, convocato con nota prot. reg. n. 386475 del 28.09.2015 e tenutosi in data 29.09.2015, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n .428364 del 23.10.2015, con particolare riferimento alla necessità di integrazioni della documentazione prodotta dalla Ditta;

(11) VISTA la nota del 21.12.2015, prot. reg. n. 524294 del 23.12.2015, con cui la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

(12) VISTA la nota trasmessa dalla Ditta in data 09.01.2016 in ottemperanza alla nota circolare prot. n. 512093 del 20.11.2014, inerente il “carteggio” a conferma della ridefinizione della validità dell’AIA, di cui al DSRAT n. 9/ 2009, fino al 28.02.2025 in ragione del mantenimento della Registrazione EMAS;

(13) VISTA la nota del 14.01.2016, prot. reg. n. 25256 del 22.01.2016, con la quale la Ditta ha trasmesso la relazione sulla verifica della sussistenza dell’obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 272/2014;

(14) VISTA la nota del 01.03.2016, prot. reg. n. 82870, con la quale ARPAV esprime il proprio parere sulla documentazione di cui sopra, come richiesto con nota prot. n. 43560 del 04.02.2016, puntualizzando i rilievi su ciascun singolo paragrafo della relazione proposta;

(15) CONSIDERATO che le modifiche del provvedimento autorizzativo (con DSRA n. 62 del 14.08.2012 e quindi con DSRA n. 17 del 08.05.2015) rilasciato alla Ditta con DSRAT n. 9/2009 nonché le modifiche normative nel frattempo intervenute, con particolare riferimento al d.lgs. 46/2014, hanno determinato il sovrapporsi di prescrizioni e la necessità di adeguamento del Decreto di AIA, si è rilevata la necessità di procedere a un aggiornamento complessivo del provvedimento, convocando (con nota 28.12.2016 prot. reg. n. 524984) un incontro istruttorio a tal fine;

(16) VISTA la nota del 03.01.2017, prot. reg. n. 6396 del 09.01.2017, con la quale la Ditta comunica la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, consistente nel disassemblaggio di rifiuti costituiti da trasformatori fuori uso, tenuto conto che l’AIA autorizza già attività di selezione/cernita (operazione R12), di cui il disassemblaggio può costituire una specifica casistica;

(17) VISTI gli esiti dell’incontro istruttorio, finalizzato alla discussione della bozza di provvedimento aggiornato, tenutosi in data 13.01.2017, di cui al verbale trasmesso in data 20.02.2017, prot. reg. n. 69481;

(18) CONSIDERATO che a seguito dei contenuti della documentazione trasmessa dalla Ditta e da ARPAV, come concordato durante l’incontro istruttorio sopra richiamato, è emerso che:

  • per quanto riguarda la modifica, ai sensi dell’art. 29-nonies, comunicata dalla Ditta in merito al disassemblaggio dei rifiuti costituiti da trasformatori fuori uso, sono stati rilevati da ARPAV (nota del 30.01.2017, prot. reg. 41686 del 01.02.2017) alcuni aspetti che comportano l’opportunità di richiesta di integrazioni progettuali, come meglio precisato nell’allegato parere alla medesima nota;
  • per quanto concerne le modalità di caratterizzazione della miscela prodotta dalla Ditta, a seguito di operazioni di miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006, l’ampia discussione dapprima svoltasi in sede di incontro istruttorio, come riassunta nel citato verbale, le differenti posizioni espresse da ARPAV con nota del 21.03.2016 prot. 28772 (prot. reg. n. 115701 del 23.03.2016) e poi con nota del 30.01.2017 prot. 8856 (prot. reg. n. 41686 del 01.02.2017), la posizione che sul tema assume la Ditta, come più volte relazionato, hanno richiesto l’avvio di un procedimento teso a un più puntuale approfondimento delle attività svolte dalla Ditta, anche al fine di un confronto con tutti i soggetti interessati, da configurarsi pertanto come riesame, tenuto altresì conto della scadenza dei termini autorizzativi originariamente fissati il 28.02.2017, poi automaticamente prorogati ai sensi del d.lgs. 46/2014;

(19) VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di riesame, sull’intera installazione, in data 06.02.2017, prot. reg. n. 47325;

(20) VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta il 06.04.2017 (prot. reg.140975 del 07.04.2017), ai sensi dell’art. 29-octies c. 4, come puntualmente richiesta nella comunicazione di avvio del procedimento;

(21) CONSIDERATO che la documentazione di cui al punto precedente include la Relazione Tecnica dei Processi, nella quale, in particolare:

  1. viene riproposta, nella declaratoria delle operazioni autorizzate (pg. 4/21), l’attività di sconfezionamento e riconfezionamento, individuata con D13/R12, preliminarmente ad ogni altra operazione autorizzata; tale impostazione è mantenuta altresì ai paragrafi 3.1 e 3.2 (pg. 7-9/21);
  2. si precisa (pg. 5/21), ai sensi del comma 3-bis dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006, che la miscelazione non in deroga non deve essere autorizzata né sottoposta a prescrizioni;
  3. si elenca (pg. 6 e 7/21), nella tabella n. 1, la destinazione d’uso delle diverse aree funzionali, dalla quale emerge esclusivamente l’attività di stoccaggio;
  4. si descrive, al par. 3.3 (pg. 10-13/21), l’attività di miscelazione in deroga, incluse le modalità di codifica dei rifiuti esitanti dalla separazione gravimetrica e dalla miscelazione stessa, le procedure di omologa e le modalità operative per la miscelazione; fermo restando che il riferimento microraccolta è errato;
  5. si riepiloga (tabella n. 3, par. 4) la potenzialità dell’installazione in riferimento a ciascuna operazione autorizzata;

(22) RITENUTO nel merito, di non condividere alcune proposte e di non ritenerle assentibili, con riguardo ai punti:

  1. poiché l’attività di sconfezionamento/riconfezionamento, sia nel caso riguardi singole partite di singoli CER (pertanto un reinfustamento finalizzato al cambio dell’imballaggio), sia quando esso riguardi un effettivo accorpamento (ossia l’unione di rifiuti provenienti da produttori diversi, aventi medesimo codice CER e, qualora i rifiuti siano pericolosi, medesime caratteristiche di pericolosità) è da codificarsi come R12/D14, come già discusso nell’incontro del 13.01.2017, di cui al verbale sopra citato, e in entrambi i casi queste attività fanno riferimento esclusivo a lavorazioni finalizzate all’avvio ad altri impianti. Diversamente, lo ‘sconfezionamento’ e ‘l’accorpamento’ (come anche la ‘miscelazione’) sono da considerarsi parte integrante dell’operazione cui sono destinati all’interno dell’installazione, in quanto è già valutato in sede istruttoria che l’attività possa o debba essere svolta su più rifiuti congiuntamente; pertanto non saranno indicati, nella declaratoria, gli ‘sconfezionamenti’ e gli ‘accorpamenti’ (e le ‘miscelazioni’) preliminari ad operazioni svolte presso l’installazione; tale impostazione dà riscontro altresì alle modalità di stoccaggio descritte ai par. 3.1 e 3.2, inclusa la richiesta (pg. 8/21) da parte della Ditta di inviare i rifiuti, dopo l’attività D13 svolta nell’installazione, ad ulteriori operazioni D13;
  2. poiché, in conseguenza della sentenza n. 75/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aveva introdotto il comma 3-bis all’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, è necessario autorizzare esplicitamente anche l’attività di miscelazione non in deroga e prevederne le prescrizioni;
  3. poiché la individuazione delle aree dell’installazione deve indicare anche ove sono svolte le attività diverse dal mero stoccaggio;
  4. poiché ai rifiuti esitanti dalla separazione gravimetrica deve essere attribuito un codice del capitolo 19, fatti salvi gli specifici e motivati casi individuati dalla Ditta, come discusso nell’incontro tecnico di cui al citato verbale;
  5. poiché le operazioni D13 e D14 sottendono differenti attività, come già precisato al punto a);

(23) CONSIDERATO che con la medesima documentazione la Ditta ha rinunciato all’attività di disassemblaggio dei trasformatori;

(24) VISTO il certificato di rinnovo, fino al 21.02.2020, della registrazione EMAS trasmesso con la citata nota prot. n. 140975 del 07.04.2017, nonché la nota prot. n. 180080 del 09.05.2017 con la quale è stato trasmesso il certificato di rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001, fino al 12.05.2020;

(25) VISTA la nota del 11.07.2017 (prot. reg. n. 297580 del 20.07.2017) con la quale la Ditta trasmette le proprie osservazioni sulla bozza del provvedimento di AIA riesaminata, inclusa la proposta di attribuzione di codici diversi dal 19 alle frazioni esitanti dalla separazione gravimetrica;

(22) VISTA la nota prot. reg. n. 340620 del 07.08.2017, con la quale è stato dato riscontro alle osservazioni formulate con la nota sopra richiamata;

(23) RITENUTO di ribadire che le attività di miscelazione non costituiscono trattamenti chimico-fisici tali da modificare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti attraverso la trasformazione di composti pericolosi in composti non pericolosi, come specificato nella circolare regionale prot. n. 518498 del 27.12.2016, pubblicata sul sito internet della Regione del Veneto;

(24) PRESO ATTO che la miscelazione include la diluizione di sostanze pericolose, come ricordato anche al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 e che, pertanto, l’autorizzazione in deroga a detto comma deve valutare tale fattispecie;

(25) CONSIDERATO che ciascun rifiuto componente la miscela deve essere compiutamente caratterizzato, con riguardo, tra l’altro, al ciclo produttivo di provenienza, alle materie prime in esso impiegate e agli eventuali contaminanti presenti, così da attribuire, su basi razionali e adeguate conoscenze ed, eventualmente, con il ricorso a prove analitiche, le pertinenti caratteristiche di pericolo HP;

(26) RICHIAMATO l’art 184, comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, il quale recita: “la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”;

(27) RITENUTO che alla miscela in uscita, nelle more dell’emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all’art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, deve essere attribuita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti costituenti la miscela, anche nel caso in cui la miscelazione possa avere comportato la diluizione al di sotto delle soglie specifiche per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo;

(28) CONSIDERATO infatti che la prassi di cui al punto precedente costituisce una modalità informativa tesa a garantire la trasmissione delle informazioni inerenti le sostanze pericolose (in quantità tali da attribuire una o più HP) possedute in origine dai rifiuti, anche nel caso in cui la miscelazione possa avere comportato una diluizione tale da ricondurre le concentrazioni nella miscela al disotto delle soglie specifiche per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo;

(29) RITENUTO che tale prassi, tuttavia, non esime la Ditta, in quanto produttore del rifiuto, dagli accertamenti necessari per caratterizzare il medesimo al fine di garantirne il corretto trattamento all’impianto di destino; in questo senso, l’attribuzione delle HP come “sommatoria” non è da considerarsi “cautelativa”, stante che il “principio di precauzione” si esercita in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte, come chiarito in sede comunitaria (si veda, ad esempio, la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM(2000);

(30) RITENUTO che la caratterizzazione analitica e l’attribuzione delle HP come “sommatoria” devono essere riferite alla specifica partita di miscelazione poiché i rifiuti esitanti da operazioni di miscelazione non si intendono regolarmente generati da cicli produttivi costanti, fatte salve le attività basate su “ricette standard”;

(31) RITENUTO pertanto, che la documentazione inerente la caratterizzazione della miscela deve essere rappresentativa della medesima e includere l’indicazione delle HP come “sommatoria”, nelle more dell’emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all’art. 17 del dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015;

(32) RITENUTO altresì, di autorizzare le operazioni di miscelazione esclusivamente sui rifiuti individuati dai codici CER per i quali sono state previste e comunicate l’appartenenza alle classi di miscelazione (di cui alla citata nota del 21.12.2015, prot. reg. n. 524294 del 23.12.2015 e alla nota del 16.04.2017, prot. n. 140975 del 07.04.2017) e le relative modalità operative;

(33) CONSIDERATO che non è ammessa in nessun caso la perdita delle caratteristiche di pericolo di un rifiuto in assenza di uno specifico trattamento volto alla rimozione o alla separazione degli inquinanti che ne determinano la pericolosità;

(34) RITENUTO di assentire alle declassificazioni operate a seguito delle selezioni/cernite dei rifiuti costituiti da batterie e accumulatori proposte nella tabella n. 2 della citata documentazione trasmessa dalla Ditta per il riesame (prot. reg.140975 del 07.04.2017), nonché alle attribuzioni dei CER provenienti dalla separazione gravimetrica, come previsto nella richiamata nota regionale prot. n. 340620 del 07.08.2017;

(35) RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale riesaminata ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

1.   di rilasciare alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l., P.IVA 02405830270, con sede legale Sede legale e ubicazione installazione in Via Argine di Mezzo, 25, San Donà di Piave (VE), catastalmente censita al Foglio 68, mappale n. 245, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per le attività individuate al punto 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del medesimo d.lgs. n. 152/2006 dell’AIA già rilasciata con DSRA n. 9/2009 e ss.mm.ii;

2.   di prevedere il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 16 (sedici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto risulta essere registrata EMAS;

3.   di autorizzare la ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. a gestire presso l’installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

4.   di sostituire con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

4.1 autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

4.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

4.3 autorizzazione allo scarico, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006;

5.   di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) che potranno essere svolte dalla Ditta nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell’installazione;

5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.4 riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singole partite, al fine della sostituzione dell’imballaggio;

5.5 accorpamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con eventuale sconfezionamento, travaso, riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche di pericolo, qualora il rifiuto sia pericoloso, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e le caratteristiche di pericolo;

5.6 miscelazione [R12, D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi punti 10 e 11, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.7 selezione e cernita di rifiuti, distinta in:

5.7.1 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], manuale a terra, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento; alle frazioni costituite da batterie e accumulatori possono essere attribuiti codici CER diversi da quelli appartenenti al capitolo 19 (premessa 34);

5.7.2 eliminazione di frazioni estranee [R12, D13]; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento, con CER appartenenti al capitolo 19, con le eccezioni previste per rifiuti costituiti da batterie e accumulatori e riportate nel PMC/PGO;

5.7.3 separazione fisica [R12, D13] mediante decantazione ed estrazione della componente liquida; alle frazioni ottenute va attribuito un codice CER appartenente al capitolo 19, con le eccezioni previste (premessa 34);

5.8 riduzione volumetrica [R12, D13] di rifiuti per singolo CER, mediante trituratore;

6.   di autorizzare, presso l’installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

6.1 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti in installazione: 2.100 Mg, di cui al massimo 1.200 Mg di rifiuti pericolosi;

6.2 capacità massima stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

Stoccaggio

Capacità di Stoccaggio (Mg)*

D15

600 (rifiuti pericolosi e non pericolosi)

R13

1.500 di cui al massimo 600 di rifiuti pericolosi

 

*lo stoccaggio nei serbatoi deve garantire il mantenimento di un volume residuo di sicurezza pari al 10% del volume geometrico.

6.3 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni:

Altre Operazioni

Potenzialità (Mg/giorno)*

R12

100

D13

80

D14

120

 

*le operazioni che avvengono nei serbatoi devono garantire il mantenimento di un volume residuo di sicurezza pari al 10% del volume geometrico.

7.   di autorizzare, ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;


Conferimento

8.   di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali

8.1 i rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L’omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti potenzialmente interessati, come individuati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

8.3 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento;

8.4 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l’installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;

8.5 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);


Prescrizioni generali

9.   di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007, con particolare riferimento al documento “Rigenerazione degli oli usati” e, per quanto concerne le tecniche di stoccaggio dei rifiuti (capitolo D1), al documento “Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio”, come meglio precisato nelle prescrizioni seguenti;

9.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

9.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

9.4 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento;

9.5 le aree, i serbatoi, i container, le vasche e i contenitori devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e la filiera di destinazione (R/D);

9.6 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto;

9.7 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita, eliminazione delle frazioni estranee, ecc.);

9.8 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere adeguatamente pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

9.9 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

9.10 i contenitori dei rifiuti devono essere chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente; i contenitori contenenti rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi debbono essere anche a tenuta ermetica;

9.11 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano;

9.12 i rifiuti allo stato fisico liquido dovranno essere stoccati solamente nelle aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;

9.13 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall’Allegato VII e dall’Allegato VIII del medesimo decreto legislativo;

9.14 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

9.15 la gestione dei veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;

9.16 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall’Allegato II del citato decreto legislativo; lo stoccaggio di tali rifiuti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni atti a contenere eventuali spandimenti di liquidi;

9.17 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all’articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992, e secondo le indicazioni del Consorzio CONOU;

9.18 sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all’ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l’area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l’ambiente;

9.19 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

9.20 ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

9.21 la Ditta deve disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello e degli allarmi acustico/visivi presenti nelle cisterne/serbatoi, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria;

9.22 l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

9.23 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l’identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta;

9.24 ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;


Operazioni di Miscelazione

10.   di stabilire che le operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

10.1 la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

10.2 le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile, il quale dovrà sempre verificare e attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione;

10.3 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;

10.4 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto; dovrà essere altresì mantenuto un unico registro interno relativo a tutte le miscelazioni effettuate;

10.5 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell’avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il Gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell’art. 183, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come “produttore dei rifiuti” e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

10.6 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

10.7 il codice CER delle miscele deve essere individuato al capitolo 19;

10.8 è vietata la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l’accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l’utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze che saranno successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell’ambiente in generale;

10.9 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

10.10 entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, Città Metropolitana e ARPAV i gruppi di rifiuti relativi alla miscelazione non in deroga, individuando le finalità dell’attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche; la proposta della Ditta è sottoposta ad istruttoria da parte della Regione Veneto;

11.   di stabilire che le operazioni di miscelazione autorizzate in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 devono avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

11.1 le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità” sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell’impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche; il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l’esito positivo delle verifiche riportandolo su apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

11.2 la caratterizzazione, eventualmente anche analitica, deve essere rappresentativa del lotto lavorato; non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già subito operazioni di miscelazione presso impianti terzi;

11.3 la Ditta è tenuta ad attribuire alle miscele pericolose in uscita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;

11.4 il CER delle miscele in deroga deve essere individuato al capitolo 19 – ad eccezione degli oli e delle batterie– con caratteristiche di rifiuto pericoloso;

11.5 le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all’art. 216-bis, c.3, del d.lgs. n. 152/2006 e secondo le indicazioni del Consorzio CONOU, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero, come individuate nelle tabelle del capitolo C del documento sulle BAT “Gestione dei rifiuti - Rigenerazione degli oli usati”, di cui al DM del 29.01.2007;

11.6 le operazioni di miscelazione in deroga dovranno essere effettuate secondo le modalità descritte in uno specifico capitolo del PGO, sulla base dei gruppi presentati con nota 06.04.2017 (prot.reg. n. 140975) e riportati nell’Allegato A, tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

  1. per le classi di miscelazione “6.Vernici”, “8.Solventi” e per le classi che riguardano miscelazioni tra rifiuti liquidi è ammessa la miscelazione esclusivamente tra rifiuti aventi il medesimo stato fisico;
  2. la miscelazione di RAEE deve svolgersi nel rispetto delle finalità e dei principi di cui al d.lgs. 49/2014 e s.m.i., e secondo i raggruppamenti ivi previsti;
  3. le miscele esitanti dalle operazioni di miscelazione delle classi denominate “25.Pesticidi” e “28. Altri rifiuti” devono essere destinate esclusivamente a smaltimento o a recupero energetico;
  4. il PGO deve riportare chiaramente le modalità operative per lo svolgimento della miscelazione, con rifermento a ciascuna “classe” di miscelazione; in particolare, deve essere proceduralizzata l’attività di verifica in ingresso del rispetto delle voci “Tipologia”, “Provenienza” e “Caratteristiche del rifiuto” di cui ai punti elencati negli Allegati delle Norme tecniche del DM 05.02.1998 e DM 161/2002, come previsto dalla citata relazione integrativa, al fine di sottoporre o meno i rifiuti alla miscelazione, nonché di valutare il destino gerarchicamente più opportuno;
  5. i gruppi di miscelazione devono essere riportate esplicitamente nel PGO, in modo da evidenziare i CER afferenti a ciascuna classe;


Gestione delle acque

12.   di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006:

12.1 lo scarico, identificato con la sigla S2, delle acque di prima pioggia ricadenti sulle superfici scoperte, previo trattamento nell’impianto di sedimentazione/disoleatura/filtrazione installato, nel canale consortile adiacente all’impianto e denominato “Taglio del Re”, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, dell’Allegato 5, alla Parte III (scarico in acque superficiali), del d.lgs. n. 152/2006;
  2. il pozzetto di campionamento deve essere sempre accessibile alle autorità competenti per il controllo;
  3. qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell’impianto di sedimentazione /disoleatura delle acque di prima pioggia, deve essere immediatamente comunicata alle autorità preposte al controllo, e, per conoscenza, a questa Amministrazione;
  4. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

le acque reflue di seconda pioggia confluiscono, mediante by-pass, nel medesimo canale consortile tramite condotta separata, congiuntamente alle acque meteoriche derivanti da tetti e pluviali del fabbricato nord, dopo eventuale alimentazione ai presidi antincendio;

12.3 lo scarico, identificato con la sigla S1, delle acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell’installazione, dopo il trattamento biologico nell’impianto installato, in acque superficiali nel canale consortile adiacente all’installazione, denominato “Taglio del Re”, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, dell’Allegato 5, alla Parte III (scarico in acque superficiali) del d.lgs. n. 152/2006;
  2. deve essere effettuata regolare manutenzione all’impianto di trattamento installato al fine di mantenere la sua completa funzionalità;
  3. il pozzetto di campionamento deve essere sempre accessibile alle Autorità competenti per il controllo;
  4. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

le acque meteoriche derivanti da tetti e pluviali dell’edificio sud sono avviate a dispersione;


Emissioni in atmosfera

13.   di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per il punto di emissione identificato con il numero 1, provenienti dall’aspirazione del locale indicato con la sigla “H” dove si svolgono le operazioni di travaso dei rifiuti contenti sostanze volatili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1 devono essere rispettati i seguenti valori limite:

Valori limite di emissione

Classe di Inquinante

Soglia di Rilevanza
(espressa come flusso di massa)

Valore di Emissione
(espresso come concentrazione)

Classe I

1 g/h

1 mg/Nmc

Classe II

6 g/h

4 mg/Nmc

Classe III

70 g/h

40 mg/Nmc

Classe IV

120 g/h

70 mg/Nmc

Classe V

70 g/h

40 mg/Nmc

 

Rif. Tabella D dell’allegato I alla parte V del d.lgs. 152/06.

13.2 per gli inquinanti non considerati al punto precedente fanno fede i limiti di emissione elencati nell’Allegato I, alla Parte V, del D.lgs. n. 152/2006;

13.3 il camino autorizzato deve essere dotato di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificato con l’indicazione “Punto di emissione 1” e reso sempre accessibile alle autorità preposte al controllo, secondo le indicazioni tecniche previste da ARPAV;

13.4 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare al punto di emissione n. 1 sono quelli indicati nel Piano di Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;


PMC/PGO

14.   di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

14.1 entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare una versione aggiornata del PMC Rev. 01 del 07.07.2014, sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento e di quanto rilevato e relazionato da ARPAV nel corso dei sopralluoghi e ispezioni; il PMC sarà valutato da ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, e successivamente trasmesso alla Regione del Veneto per l’approvazione;

14.2 la reportistica del PMC deve essere inviata a ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, Comune di San Donà di Piave e Regione del Veneto, con le modalità previste nel medesimo documento; la Ditta dovrà comunicare ai medesimi Enti ogni variazione del PMC, che dovrà essere concordata con ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, e soggetta all’approvazione della Regione del Veneto;

14.3 entro 90 giorni dall’emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all’art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, il PMC/PGO deve essere adeguato alle prescrizioni ivi previste;


Ulteriori prescrizioni

15.   di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

15.1 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana, ARPAV-DAP Venezia, e al Comune di San Donà di Piave, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006. e s.m.i.;

15.2 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana e all’ARPAV-DAP Venezia l’avvenuto rinnovo della registrazione EMAS entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione di eventuali sospensioni e/o revoche di detta registrazione;

15.3 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di San Donà di Piave (DPCM 14 novembre 1997);

15.4 il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. in materia di prevenzione incendi e dell’U.L.S.S. in materia di ambienti di lavoro;

15.5 per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000;

15.6 dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;

15.7 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014;

15.8 ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del Gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

16.   di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: elenco dei rifiuti conferibili per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetrie di layout, rete di gestione delle acque e punti di emissione in atmosfera;

17.   di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento finalizzato al riesame dell’AIA rilasciata DSRA n. 9/2009 e smi, di cui alla comunicazione di avvio prot. reg. n. 47325 del 06.02.2017;

18.   di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla Ditta Se.Fi Ambiente S.r.l. in materia di AIA;

19.   di dare mandato alla Direzione Ambiente di comunicare il presente provvedimento alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l., al Comune di San Donà di Piave (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale;

20.   di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

21.   di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

22.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(seguono allegati)

76_Allegato_A_366303.pdf
76_Allegato_B1_366303.pdf
76_Allegato_B2_366303.pdf

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