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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 30 del 27 marzo 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 71 del 09 marzo 2018

Variazione della superficie della concessione demaniale avente ad oggetto uno spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Porto Tolle (RO), loc. Scardovari/Bonelli, nell'area censita al fg. 59 mapp. 146,108,145,254 per l'approdo per imbarcazioni da pesca professionale. Ditta: CORRADIN GIANLUCA PRATICA: PO_PA00462 Variazione concessione demaniale.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto viene assentita la variazione della superficie della concessione demaniale avente ad oggetto uno spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Porto Tolle (RO), loc. Scardovari/Bonelli, nell'area censita al fg. 59 mapp. 146,108,145,254 per l'approdo per imbarcazioni da pesca professionale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di variazione concessione presentata in data: 16.10.2017; Parere Aipo di Rovigo rilasciato con nota prot. n. 26759 del 14.11.2017 Parere Comune di Porto Tolle (RO) rilasciato con nota prot. n. 19807 del 21.11.2017.

Il Direttore

VISTA l’istanza presentata in data 16.10.2017, intesa ad ottenere da parte del Sig. Corradin Gianluca nato a Contarina (RO) il 15.05.1967 (omissis) il rilascio della variazione della concessione demaniale avente ad oggetto ad oggetto uno spazio acqueo comprensivo dell’ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Porto Tolle (RO), loc. Scardovari/Bonelli, nell’area censita al fg. 59 mapp. 146,108,145,254 per l’approdo per imbarcazioni da pesca professionale, nello specifico: occupazione del suolo di mq. 30,00 (anziché mq. 201) e occupazione di spazio acqueo di mq. 600,00 (anziché mq. 876,00);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall’AIPO di Rovigo con nota prot. n. 26759 del 14.11.2017 e dal Comune di Porto Tolle (RO) con nota prot. n. 19807 del 21.11.2017;

CONSIDERATO che il il sig. Corradin Gianluca ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 06.03.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Sig. Corradin Gianluca dovrà attenersi a seguito della variazione;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la variazione della concessione avente ad oggetto uno spazio acqueo comprensivo dell’ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Porto Tolle (RO), loc. Scardovari/Bonelli, nell’area censita al fg. 59 mapp. 146,108,145,254 per l’approdo per imbarcazioni da pesca professionale, nello specifico occupazione del suolo di mq. 30,00 (anziché mq. 201) e occupazione di spazio acqueo di mq. 600,00 (anziché mq. 876,00), al Sig. Corradin Gianluca nato a Contarina (RO) il 15.05.1967 (omissis), con le modalità stabilite nel Primo Atto Aggiuntivo al Disciplinare n. 155 del 15.06.2017, iscritto in data 06.03.2018 al n. 186 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La concessione mantiene la scadenza 14.06.2027. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo, relativo al 2018, a seguito della variazione, è di Euro 376,92 (trecentosettantasei/92) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

                                                                                                       

Luigi Zanin

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