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Bur n. 28 del 20 marzo 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 64 del 05 marzo 2018

Subentro di concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo mq. 16,50 in sx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo di Jesolo. Subentrante: SCATTOLIN ANGELA. Rinunciante: MENGO LANFRANCO. (codice pratica C97_000192).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene concesso alla Sig. ra SCATTOLIN ANGELA il subentro al Sig. MENGO LANFRANCO relativo alla concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo acqueo mq. 16,50 in sx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo di Jesolo.

Dichiarazioni contestuali di rinuncia prot. 432581 del 17.10.2017.

Il Direttore

VISTO il disciplinare n.320/62.01.02 rep. del 01.08.2017 ed il relativo decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto di Venezia n. 276 del 02.08.2017 con i quali si concedeva al Sig. MENGO LANFRANCO (omissis) uno spazio acqueo mq. 16,50 in sx. canale Cavetta in loc. Cortellazzo di Jesolo, per una durata di anni 10 e con scadenza il 01.08.2027.

VISTO la dichiarazione pervenuta in data 17.10.2017 prot. n. 432581 con la quale il Sig. MENGO LANFRANCO ha rinunciato alla concessione indicata in oggetto, e con la quale la Sig. ra SCATTOLIN ANGELA (omissis) ne ha chiesto di subentrare, allegando la ricevuta delle spese di istruttoria;

CONSIDERATO che la ditta subentrante ha preso visione del disciplinare n. 320/62.01.02 rep. del 01.08.2017 e ne ha accettato tutti i patti e le condizioni, compresa la data di scadenza della concessione, come indicato su dichiarazione rilasciata in data 07.09.2017 ed assunta a protocollo regionale con n. 432581 del 17.10.2017;

CONSIDERATO che l’art. 31 comma 2 della DGR n. 1791/2012, prevede un’espressa autorizzazione dell’Autorità Demaniale, qualora il Concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione stessa (subingresso);

CONSIDERATO altresì che il richiedente, ai sensi dell’art. 31 comma 4 della DGR 1791/2012, ha presentato istanza di subingresso e che la Sig. ra SCATTOLIN ANGELA ha costituito cauzione con versamento di € 211,07 effettuato in data 29.12.2017

VISTO il decreto n. 14 del 26.07.2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica che assegna al Direttore dell’Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto la competenza in materia di programmazione e gestione del settore della navigazione interna, prima attribuita alla Sezione Mobilità, Settore Navigazione Interna;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;

 

 

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il subentro della concessione descritta in oggetto a favore della Sig. ra SCATTOLIN ANGELA (omissis), al quale è riconosciuta la titolarità a tutti gli effetti della concessione specificata nelle premesse alle stesse condizioni previste nel disciplinare n. 320/62.01.02 rep. del 01.08.2017 e nel relativo decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto di Venezia n. 276 del 02.08.2017.

2) la concessione avrà scadenza 01.08.2027 così come indicato del Direttore dell’Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto di Venezia n. 276 del 02.08.2017

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l’importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in € 211,07 (duecentoundici/07) per l’anno 2017 come già previsto dall’art. 5 del Disciplinare citato, aggiornato in base agli indici ISTAT vigenti in materia di canoni demaniali e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all’accettazione dell’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin

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