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Bur n. 28 del 20 marzo 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 23 del 02 marzo 2018

Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor con studio in Treviso Piazza Rinaldi, 4 - 31100 Treviso (TV). Impianto di trattamento rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili in Comune di Zero Branco (TV). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale conclusa con D.G.R. n. 882 del 7/04/2009. Riesame a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6917/2011 del 12/07/2011, depositata il 28/12/2011. Documentazione integrativa e di adeguamento ai sensi della D.G.R. n. 534 del 15/04/2014. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale. L.R. 18/02/2016, n. 4.

Note per la trasparenza

Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto relativo all'impianto di trattamento rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili sito nel Comune di Zero Branco (TV), presentato dal Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: presentazione della documentazione integrativa e di adeguamento ai sensi della D.G.R. n. 534 del 15/04/2014, in data 30/04/2015; parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 596) espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. in data 29/06/2016; comunicazione al Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 14/07/2016 con protocollo 273058; osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente acquisite al protocollo regionale 290497 in data 28/07/2016; sentenze del TAR del Veneto n. 1142 del 13/12/2017, n. 1143 del 13/12/2017, n. 1144 del 13/12/2017, relative rispettivamente ai ricorsi proposti da Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) contro Regione Veneto e altri, per l'annullamento D.G.R. n. 534/2014, della D.G.R. n. 63/2015 e della nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 protocollo regionale 430012.

Il Direttore

VISTA e analizzata l’istanza presentata alla Regione Veneto in data 25/11/2004 dalla Ditta Mestrinaro S.p.A. (R.I./C.F./P.IVA 01834140269), oggi dichiarata fallita, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione di un progetto relativo all’ampliamento dell’impianto di trattamento di rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili attualmente in esercizio nel Comune di Zero Branco, acquisita al protocollo 773782;

VISTO che, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 05/02/2005 sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere del Veneto", l’annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Zero Branco (TV) e che ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 10/02/2005.

VISTO il parere n. 215 del 10/12/2008 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), allegato A alla D.G.R. n. 882 del 07/04/2009, con la quale il suddetto intervento è stato assentito;

CONSIDERATO che, il Comune di Zero Branco (TV), ha presentato ricorso giurisprudenziale al TAR del Veneto (procedimento R.G. 1420/2009), chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della succitata Delibera e dell’allegato parere della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) n. 215 del 10/12/2008;

CONSIDERATO che, il TAR del Veneto, con Ordinanza n. 00723/2009, ha rigettato l’istanza di sospensione. Contro tale decisone il Comune di Zero Branco (TV) ha interposto appello avanti al Consiglio di Stato che lo ha accolto con l’Ordinanza n. 4962/2009.

CONSIDERATO che, nell’ambito del suddetto ricorso il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4962/2009 del 29/09/2009, ha sospeso in via cautelare l’efficacia della D.G.R. n. 882/2009, sollecitando “un motivato riesame [del progetto] da parte dell’Amministrazione procedente”.

La Regione Veneto ha disposto pertanto un supplemento di istruttoria al fine di riesaminare il progetto con riferimento ai rilievi del Consiglio di Stato ed ha quindi adottato la D.G.R. n. 100 del 26/01/2010 con la quale ha approvato il progetto della Mestrinaro S.p.A.

CONSIDERATO che, la D.G.R. n. 100 del 26/01/2010 è stata impugnata con motivi aggiunti di ricorso dal Comune di Zero Branco nel procedimento R.G. 1420/2009.

CONSIDERATO che, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1082/2011 (pubblicata in data 28/12/2011), ha ritenuto che la destinazione urbanistica dell’area interessata dalla realizzazione del progetto non sia stata sufficientemente valutata e “(…) i provvedimenti impugnati non risultano essere fondati sul corretto, esaustivo ed effettivo apprezzamento della situazione di fatto e di diritto concernente l’area interessata alla realizzazione del progetto di Mestrinaro S.p.A., sotto il profilo della destinazione urbanistica vigente (…)”;

CONSIDERATO che, la Ditta Mestrinaro S.p.A., in conseguenza della citata sentenza, ha chiesto alla Regione Veneto quanto segue:

  • di integrare l’attività istruttoria nel senso delineato nella sentenza del Consiglio di Stato (con nota del 09/01/2012, protocollo 01/12CV, acquisita in atti con protocollo regionale 27502 del 19/01/2012);
  • un provvedimento che confermi la legittimità dell’esercizio dell’impianto di trattamento dei rifiuti, per la parte non viziata nei termini specificati dalla sentenza del Consiglio di Stato (con nota del 24/01/2012, prot. n. 31/12CV, acquisita in atti con protocollo regionale 35294 del 24/01/2012);

CONSIDERATO che, in data 28/02/2012 la Direzione regionale Tutela Ambiente ha trasmesso all’Avvocatura Regionale un quesito concernente la richiesta di avvio della procedura in esame, con specifico riguardo alla legittimità e alla procedibilità delle richieste della Mestrinaro S.p.A., nei termini evidenziati dalle menzionate note;

CONSIDERATO che, con nota n. 114028 in data 08/03/2012, l’Avvocatura regionale ha inviato alla Direzione Tutela Ambiente il proprio parere, ritenendo che l’istanza del 09/01/2012 fosse legittima e procedibile. In relazione all’istanza del 24/01/2012 ha ritenuto invece, di esprimersi solo a seguito dell’invio della documentazione progettuale dell’impianto;

CONSIDERATO che, in data 08/03/2012 la Commissione regionale V.I.A (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), sulla base di quanto espresso dall’Avvocatura regionale, ha riavviato il procedimento per la parte concernente la valutazione di impatto ambientale, autorizzazione e rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di valutare la possibilità di eliminare i vizi evidenziati nella menzionata sentenza e che l'istruttoria tecnica si è conclusa con parere n. 390 del 16/01/2013, e che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), a maggioranza dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere;

VISTO che, alla suddetta espressione di parere non è però seguita l’emanazione della correlata delibera di Giunta regionale e che la D.G.R. n. 713 del 14/05/2013 ha sospeso temporaneamente ogni determinazione al riguardo in quanto in data 11/04/2013 è stato notificato alla Direzione Tutela Ambiente il decreto di sequestro preventivo n. 13701/2010 RGNR/Mod. 21 e n. 16919/2011 R.G. GIP emesso il 21/03/2013 dal Tribunale di Venezia – Sez. Giudice per le Indagini Preliminari con il quale è stato disposto il sequestro preventivo degli impianti di trattamento rifiuti gestiti dalla Ditta Mestrinaro S.p.A. a Zero Branco (TV) in relazione al delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” di cui all’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO che, con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale incaricava il Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente di farsi parte attiva presso la competente Autorità giudiziaria per acquisire la perizia del C.T. del P.M., specie per quanto riguardava le criticità progettuali e di funzionamento del processo di trattamento dei rifiuti, cui si fa cenno nel decreto di sequestro preventivo dell’impianto in parola, e ogni altro elemento di informazione documentale utile ad effettuare le opportune verifiche rispetto alle conclusioni istruttorie di cui al richiamato parere n. 390 del 16/01/2013 della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.);

CONSIDERATO che, con nota del Segretario regionale all’Ambiente - n. 278645 del 01/07/2013 - la documentazione acquisita è stata trasmessa al Presidente della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) per le opportune valutazioni, in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 713 del 14/05/2013;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il Presidente della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del 03/07/2013, ha invitato il medesimo gruppo di lavoro che ha istruito il parere n. 390, del 16/01/2013, ad effettuare un supplemento di istruttoria;

preso atto che, l’Avvocatura regionale con propria nota del 25/11/2013 – protocollo 510824, ha rilevato che la procedura, oggetto di sospensione per effetto della D.G.R. n. 713/2013, “(…) debba essere conclusa in base ai principi che governano il procedimento amministrativo, (…)” rappresentando “(…) l’opportunità che le determinazioni del gruppo di lavoro siano fatte proprie dalla Commissione di VIA.”;

VISTA la D.G.R. n. 2214 del 03/12/2013 con la quale è stato rinviato il tutto alla Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) (convocata nel suo plenum deliberativo), affinché questa avesse a determinarsi, con espressione definitiva, tenuto conto del proprio precedente parere n. 390 del 16/01/2013, nonché delle valutazioni in ordine alla documentazione peritale acquisita presso gli Uffici Giudiziari competenti;

CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) sulla base della suddetta D.G.R. ha ritenuto di dover effettuare le opportune verifiche rispetto alle conclusioni istruttorie di cui al richiamato parere n. 390 del 16/01/2013 valutando la perizia del C.T. del P.M., per quanto riguardava le criticità progettuali e di funzionamento del processo di trattamento dei rifiuti, cui si fa cenno nel decreto di sequestro preventivo dell’impianto;

VISTA l’istruttoria tecnica della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) n. 451/2014, che ha ritenuto necessario che la Ditta Impresa Costruzioni Generali S.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.), provvedesse a presentare un documento progettuale unitariamente intellegibile in tutte le parti di progetto. In particolare che la Ditta ottemperasse in forma progettuale alle prescrizioni e raccomandazioni impartite con il parere n. 390 del 16/01/2013 in sede di VIA e autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e che la documentazione progettuale da predisporre e presentare recepisse anche quanto evidenziato dall’Amministrazione provinciale di Treviso e del Comune di Zero Branco, successivamente all’esame dei contenuti della perizia del C.T. del P.M.;

VISTA la D.G.R. n. 534 del 15/04/2014 con la quale il parere n. 451/2014 è stato recepito dalla Giunta Regionale;

VISTO il ricorso giurisdizionale al Tar Veneto proposto Fallimento Mestrinaro, chiedendo l’annullamento del provvedimento di Giunta da ultimo citato e il risarcimento dei danni alla Regione ai sensi dell’art. 30 C.P.A. per complessivi € 4.000.000;

VISTA e ESAMINATA la documentazione depositata dal Curatore fallimentare (Dott.ssa Barbara Vettor) presso gli Uffici regionali del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) (e presso i vari Enti e Amministrazioni interessati, a vario titolo, sull’argomento) - con nota acquisita al protocollo regionale 182427 in data 30/04/2015 in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 534 del 15/04/2014;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla valutazione della documentazione presentata, il Presidente, nella seduta della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) del 03/06/2015, ha provveduto a nominare il nuovo gruppo istruttorio;

CONSIDERATO che, in data 08/07/2015, presso la sede regionale di Palazzo Linetti, si è svolto un incontro tecnico durante il quale sono stati affrontati gli aspetti connessi alla documentazione integrativa e di adeguamento ai sensi della D.G.R. n. 534 del 15/04/2014, al quale sono stati invitai i vari Enti ed Amministrazioni interessate, a vario titolo, sull’argomento;

VISTA la nota della Sezione Coordinamento Attività Operative (ora Direzione Commissioni Valutazioni) in data 09/07/2015 – protocollo regionale 284538, con la quale è stato richiesto dall’Avvocatura regionale, di esprimersi in relazione all’effettiva permanenza e fondatezza dell’interesse da parte della Curatela fallimentare all’approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dell’approvato Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, che introduce una serie di requisiti e condizioni di idoneità tecnica, di capacità finanziarie e di moralità;

PRESO ATTO che l’Avvocatura regionale, con proprio parere in data 04/01/2016 – protocollo 397, ha ritenuto che:

“(…) In primo luogo occorre verificare se lo stato di fallimento dichiarato di una società abbia l’attitudine a incidere e in che termini in ordine ad un pendente procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

In via di principio, salva espressa previsione normativa contraria, che nel caso di specie pare non sussistere, la mera dichiarazione di fallimento non determina una decadenza del titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività di impresa esercitato né dunque fa venir meno l’interesse alla conclusione del procedimento autorizzatorio. Ciò trova peraltro conferma nel fatto che, in sede di fallimento, è possibile che l’attività sociale prosegua, alle condizioni previste dall’art. 104 della legge fallimentare, ovvero che l’azienda o alcuni rami d’azienda siano alienati o ceduti in locazione. D’altronde, ove la permanenza del titolo autorizzatorio non sia ontologicamente interconnessa all’attuale svolgimento dell’attività assentita, non vi è dubbio che lo stesso non solo non venga meno per effetto del fallimento ma anche che esso rappresenti un “bene” patrimonialmente rilevante.

In astratto, dunque, non si può negare che, anche nel caso di specie, possa sussistere un interesse alla positiva conclusione del procedimento di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Occorre, poi, verificare, se il manifestato interesse a conseguire l’autorizzazione in parola “al fine di valorizzare il compendio dei beni aziendali in vista della loro eventuale futura alienazione” si ponga in contrasto con la ratio sottesa alla disciplina autoitzzatoria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

A tale riguardo è pur vero che l’art. 208 delle Norme in materia ambientale fa espresso riferimento ai “soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti”. Ciò nondimeno l’espressa previsione legislativa non esclude la possibilità che il soggetto richiedente l’autorizzazione possa esercitare la gestione dell’impianto anche in via indiretta è tanto meno sono previsti vincoli di inalienabilità a suo carico.

Si deve perciò ritenere che il fine sottostante alla richiesta di autorizzazione non precluda di per sé il rilascio dell’autorizzazione. Occorrerà invece verificare nel caso concreto se tale teleologia meramente “speculativa” incida sui requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento del titolo abilitativo, anche tenendo conto di quanto recentemente previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e dalla normativa speciale regolante la materia.

Su tali basi prospettiche codesta Sezione dovrà dunque verificare se sussistono tutti i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla Curatela fallimentare della Ditta Impresa Costruzioni Generali s.r.l. in liquidazione (già Mestrinaro S.p.A.), con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di ordine finanziario nonché avuto riquadro alla positiva conclusione del procedimento di V.I.A. A tale ultimo riguardo si ricorda che il procedimento di V.I.A. non risulta formalmente concluso e i provvedimenti interlocutori adottati dall’amministrazione regionale sono attualmente sub iudice, in attesa di pronuncia di merito, a seguito di udienza pubblica tenutasi in data 4 marzo 2015.”;

CONSIDERATO che, la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del 15/07/2015, a seguito delle valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio incaricato e per quanto emerso in sede di incontro tecnico svoltosi in data 08/07/2015 (alla presenza dei progettisti, delle Amministrazioni e degli Enti interessati, a vario titolo sull’argomento), ha ritenuto opportuno applicare l'art. 24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che “(…) L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. (…)”.

Pertanto, il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) avrebbe dovuto provvedere, per quanto previsto dall’art. 24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a dare avviso a mezzo stampa - secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'avvenuto deposito della documentazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 534 del 15/04/2014, presso gli Uffici regionali del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) e presso i vari Enti e Amministrazioni interessati, a vario titolo, sull’argomento;

PRESO ATTO della nota pervenuta del Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor in data 16/07/2015 (protocollo regionale 294119), con la quale è stato trasmesso il parere dell’Avv. Franco Zambelli riguardante la ripubblicazione del progetto;

CONSIDERATO che, la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del 09/09/2015, effettuate le verifiche e le valutazioni sulla nota pervenuta in data 16/07/2015 dal Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor, ha ribadito la necessità che il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) provveda, per quanto previsto dall’art. 24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a dare avviso a mezzo stampa - secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'avvenuto deposito della documentazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 534 del 15/04/2014, presso gli Uffici regionali del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) e presso i vari Enti e Amministrazioni interessati, a vario titolo, sull’argomento, con le seguenti motivazioni:

  1. le modifiche apportate al progetto originario, presentato e pubblicato nel 2004, sono sostanziali e rilevanti in quanto il proponente di sua iniziativa:
  1. ha rinunciato ad una delle linee di trattamento dei rifiuti (soil washing ),
  2. ha modificato il ciclo di trattamento delle acque meteoriche introducendo un nuovo scarico nella rete delle acque superficiali,
  3. è stata modificata l’ubicazione, all’interno dell’area dell’impianto, della linea di trattamento di stabilizzazione delle terre.

Pertanto, a giudizio del gruppo istruttorio, le modifiche apportate rientrano effettivamente nel presupposto dell’art. 24 co. 9 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.: ”(…) L’autorità competente , ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell’art. 23 co. 3 (…)”;

  1. l’Avv. Zambelli sostiene che le modifiche al progetto rappresentano l’adeguamento in forma progettuale alle prescrizioni impartite in sede istruttoria dalla Commissione regionale VIA. Questo non corrisponde al vero in quanto le modifiche precedentemente descritte sono state apportate spontaneamente dal proponente e non si trovano nell’elenco delle richieste della Commissione regionale VIA contenute nella D.G.R. n. 534/2014;

VISTA la nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 – protocollo regionale 430012, con la quale sono state comunicate al Curatore fallimentare le motivazioni addotte dalla Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del giorno 09/09/2015, in seguito alla quali il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) avrebbe dovuto dare avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito della documentazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 534 del 15/04/2014, presso gli Uffici regionali del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) e presso i vari Enti e Amministrazioni interessati a vario titolo sull’argomento;

VISTO e accertato che le modifiche apportate al progetto originario, presentato alla Regione Veneto in data 25/11/2004 dalla Ditta Mestrinaro S.p.A, sono sostanziali e rilevanti per il pubblico;

CONSIDERATO che, la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) ha ritenuto nella seduta del giorno 09/09/2015 di applicare l'art. 24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede che “(…) L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. (…)”.

CONSIDERATO che, il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) non ha ottemperato a quanto richiesto dalla Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno 09/09/2015, comunicatogli con nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 – protocollo regionale 430012;

PRESO ATTO che, in data 02/12/2015 il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. ha presentato ricorso presso il TAR del Veneto, contro la Regione Veneto ed altri, per l’annullamento provvedimento datato 26/10/2015 – protocollo regionale 430012 e che la stessa non risultava gravato da sospensiva;

CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del giorno 29/06/2016, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (n.596) sul progetto in questione, per le motivazioni di seguito riportate:

  • il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) - Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor con studio in Treviso Piazza Rinaldi, 4 - 31100 Treviso (TV) - non ha provveduto, per quanto previsto dall’art. 24, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a dare avviso a mezzo stampa delle varianti apportate al progetto originariamente presentato con istanza del 25/11/2004, secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (comunicate con nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 - protocollo regionale n. 430012);

CONSIDERATO che, con nota della Direzione Commissioni Valutazioni in data 14/07/2016 – protocollo 273058, sono stati comunicati al Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., dando facoltà al Fallimento di inoltrate le proprie osservazioni entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione;

PRESO ATTO delle controdeduzione ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., presentata dal Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) acquisita in data 28/07/2016 – protocollo regionale 290497, con le quali veniva esclusivamente richiesta l’ immediata sospensione dei termini di conclusione del procedimento, per i motivi esplicitati nella nota, in attesa del pronunciamento del TAR del Veneto sulle controversie in atto, con richiesta di audizione;

VISTA la nota in data 22/09/2016 - protocollo regionale 357601, con la quale è stato comunicato al Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.), la sospensione dell’istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) (ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 4 del 18/02/2016) e la sua prosecuzione una volta istituito il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

VISTA la D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016 di nomina dei componenti del Comitato Tecnico regionale V.I.A. di cui all’art. 7, comma 5, lettera f), della L.R. n. 4 del 18/02/2016;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 01/02/2017 è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio, assegnatario della pratica in questione;

PRESO ATTO delle sentenze del TAR del Veneto n. 1142 del 13/12/2017, n. 1143 del 13/12/2017, n. 1144 del 13/12/2017, relative rispettivamente ai ricorsi proposti da Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) contro Regione Veneto e altri, per l’annullamento D.G.R. n. 534/2014, della D.G.R. n. 63/2015 e della nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 – protocollo regionale 430012.

PRESO ATTO che con le sentenze, favorevoli per la Regione del Veneto, n. 1143 del 13/12/2017 e n. 1144 del 13/12/2017, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse i ricorsi per l’annullamento della D.G.R. n. 63/2015 e della nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 – protocollo regionale 430012;

PRESO ATTO che con la sentenza n. 1142 del 13/12/2017 è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato il ricorso per l’annullamento della D.G.R. n. 534/2014;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999” Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto relativo all’impianto di trattamento rifiuti speciali con recupero delle frazioni riutilizzabili sito nel Comune di Zero Branco (TV), presentato il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) - Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor con studio in Treviso Piazza Rinaldi, 4 - 31100 Treviso (TV) per tutto quanto in premessa esposto, per i contenuti delle sentenze del TAR del Veneto n. 1142 del 13/12/2017, n. 1143 del 13/12/2017, n. 1144 del 13/12/2017, relative rispettivamente ai ricorsi proposti da Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) contro Regione Veneto e altri, per l’annullamento D.G.R. n. 534/2014, della D.G.R. n. 63/2015 e della nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 – protocollo regionale 430012 e per quanto di seguito riportato:
  • le modifiche apportate al progetto originario, presentato e pubblicato nel 2004, presentate nella documentazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 534 del 15/04/2014, sono da ritersi sostanziali e rilevanti in quanto il proponente di sua iniziativa:
  • ha rinunciato ad una delle linee di trattamento dei rifiuti (soil washing ),
  • ha modificato il ciclo di trattamento delle acque meteoriche introducendo un nuovo scarico nella rete delle acque superficiali,
  • è stata modificata l’ubicazione, all’interno dell’area dell’impianto, della linea di trattamento di stabilizzazione delle terre;
  • il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) non ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 24 comma 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non avendo dato avviso a mezzo stampa delle varianti apportate al progetto originariamente presentato con istanza del 25/11/2004, secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (comunicate con nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26/10/2015 - protocollo regionale n. 430012);
  • il Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) non ha fornito adeguate controdeduzioni al fine di superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, comunicati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., con nota della Direzione Commissioni Valutazioni in data 14/07/2016 – protocollo 273058;
  1. di dichiarare, di conseguenza, per tutte le ragioni espresse in premessa, l’archiviazione definitiva del relativo procedimento amministrativo, inteso nella complessiva articolazione descritta a far data dalla sua attivazione;
  2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Fallimento Impresa Costruzioni Generali S.r.l. (già Mestrinaro S.p.A.) - Curatore fallimentare Dott.ssa Barbara Vettor con studio in Treviso Piazza Rinaldi, 4 - 31100 Treviso (TV) (PEC: f70.2014treviso@pecfallimenti.it) nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Zero Branco (TV), alla Direzione Ambiente, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, al Consorzio di Bonifica Piave, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
  4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luigi Masia

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