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Bur n. 26 del 13 marzo 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 72 del 04 settembre 2017

Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 1 del 17.01.2013 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR). Gestore: Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, 13 in Comune di Gavardo (BS).

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di discarica di cui trattasi rilasciata alla società PROGECO AMBIENTE S.p.A., a seguito di apposita comunicazione di variante non sostanziale trasmessa dal Gestore.

Il Direttore

RICHIAMATO il progetto originario di bonifica con contestuale realizzazione della discarica di cui trattasi approvato con DGRV n. 4177 del 25.10.1997, come modificato dapprima dal progetto approvato con DGRV n. 3561 del 19 ottobre 2009 e, successivamente, dal progetto approvato con DGRV n. 261/2005.

PRESO ATTO che il progetto approvato con la succitata DGRV n. 261/2005 a seguito dell’espletamento della procedura di VIA comprendeva anche il Piano di adeguamento previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 49 del 23.07.2009 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata, relativamente alla discarica di cui trattasi, alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. – sulla base dell’allegato parere della Commissioen tecnica Regionale Ambiente - l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

RICHIAMATA la DGRV n. 3492 del 30.12.2010, come modificata dalle successive DDGRV n. 2809 del 30.12.2013 e n. 575 del 21.04.2015, con la quale la Giunta regionale, sulla base dell’allegato parere n. 277 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20.01.2010, ha rilasciato – relativamente all’ampliamento della discarica di cui trattasi previsto dal progetto inerente gli “Interventi da realizzare per il completamento della bonifica dell’area sita in località Cà Vecchia, Comune di San Martino Buon Albergo (VR)” presentato dalla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione dell’intervento e l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 1 del 17 gennaio 2013 come modificato dai successivi decreti regionali n. 15 del 24.04.2013, n. 61 del 09.09.2013, n. 25 del 26 marzo 2014, n. 72 del 20.08.2014 e n. 15 del 29.02.2016, con il quale è stata rilasciata alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l’esercizio ordinario della porzione in ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto approvato con DGRV n. 3492 del 30.12.2010, aggiornando al contempo l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per la porzione esistente con il DSR n. 49/2009 e ss.mm.ii.

VISTA la nota del 10.01.2017 (acquisita agli atti con protocollo regionale n. 7742) con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione tecnica inerente una variante ritenuta “non sostanziale” e relativa alla realizzazione di un impianto di depurazione degli sfiati delle cisterne sud di stoccaggio del percolato.

CONSIDERATO che alla comunicazione di modifica non sostanziale di cui sopra sono state in particolare allegati gli esiti di alcune prove effettuate, a seguito di esplicita autorizzazione regionale - in apposito impianto pilota di caratteristiche analoghe a quello oggetto di variante.

CONSIDERATO che la era stata preceduta dall’esecuzione – specificatamente autorizzata - e che gli esiti di dette prove sono state allegate alla medesima comunicazione di modifica non sostanziale.

PRESO ATTO che, sulla variante in questione, è pervenuto con nota n. 4192/2017 il parere favorevole di ARPAV e che, successivamente la Provincia di Verona, con nota n. 10481 del 07.02.2017, ha fatto proprio il succitato parere dell’Agenzia.

CONSIDERATO che, sulla base dei pareri pervenuti e valutata la documentazione tecnica presentata, il Direttore dell’UO Tutela dell’Atmosfera, in qualità di Responsabile del Procedimento, con nota n. 86268 del 02.03.2017, ha confermato che la modifica di cui trattasi è sicuramente migliorativa dal punto di vista ambientale e che, pertanto, si configura come “non sostanziale” ai sensi degli artt. 5 e 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che nella medesima nota del 02.03.2017, si evidenziava altresì che la variante in parola prevede un nuovo punto di emissioni convogliate in atmosfera dell’impianto che, come tale, è soggetto a specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006.; va da sé che nel caso specifico detta autorizzazione va ricompresa nel provvedimento di AIA.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, è stato richiesto al Gestore di acquisire le seguenti integrazioni/informazioni:

  • scheda B7.2 della modulistica AIA di cui alla DGRV n. 668/2007 debitamente compilata;
  • integrazione del PMC comprensiva delle pertinenti tabelle previste per la matrice aria dall’All. D alla DGRV n. 242/2010, debitamente compilate, nonché delle modalità e delle frequenze di manutenzione del sistema di abbattimento.

PRESO ATTO che con nota del 15 giugno 2017, acquisita al prot. reg. n. 238455 del 19.06.2017, la Ditta ha trasmesso le integrazioni/informazioni richieste.

PRESO ATTO che l’impianto sarà azionato soltanto durante il carico dei serbatoi, ipotizzando un periodo di funzionamento massimo di 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana.

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto, con il presente provvedimento, della variante proposta dalla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con la nota del 10 gennaio 2017, come integrata con la successiva nota del 15 giugno 2017.

RITENUTO in particolare di autorizzare il nuovo punto di emissione in atmosfera, come individuato nella tavola 1 allegata alla nota del 10 gennaio 2017 e come di seguito identificato:

Sigla
Camino

Altezza
dal suolo
(m)

Portata
(Nm3/h)

Fasi e dispositivi
tecnici di provenienza

Sistema di trattamento

Monitoraggio
in continuo emissioni

1

2

500

Parco serbatoi SUD stoccaggio percolato

1° stadio: torre di abbattimento ad umido

2° stadio: trattamento a secco

NO

 

RITENUTO di prendere atto delle modalità di controllo e monitoraggio del succitato punto di emissione, come proposte dalla Ditta nella nota del 15 giugno 2017, fatto salvo quanto di seguito specificato:

  • al fine di verificare l’efficienza dell’abbattimento della concentrazione di odore dovranno essere effettuate, con la medesima cadenza semestrale (sia di esecuzione che di reporting) delle altre rilevazioni, apposite misure olfattometriche secondo la norma UNI EN 13725:2004 sia in ingresso che in uscita dell’impianto di abbattimento.

RITENUTO di stabilire che, con riferimento al succitato punto di emissione in atmosfera, tenuto conto delle misure effettuate durante l’utilizzo dell’impianto pilota, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite dei parametri oggetto di monitoraggio:

  • Acido Solfidrico: 5 mg/Nm3
  • COV (Composti Organici Volatili), espressi come COT (Carbonio Organico Totale): 10 mg/Nm3
  • Ammoniaca: 5 mg/Nm3

RITENUTO di specificare che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono quelli fissati ed aggiornati nella parte quinta, allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006.

RILEVATO che la variante proposta comporta una modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente e che, pertanto, la stessa è sottoposta - in base all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

ACCERTATO il versamento, da parte della Ditta, degli oneri istruttori di cui sopra mediante bonifico bancario effettuato in data 22.06.2017.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27 settembre 2010, come modificato dal DM 24 giugno 2015.

VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.

decreta

  1. Di prendere atto della variante non sostanziale proposta dalla PROGECO AMBIENTE S.p.A., in qualità di Gestore dell’impianto di discarica ubicato in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), con la nota del 10 gennaio 2017 (acquisita agli atti con protocollo regionale n. 7742), come integrata con la successiva nota del 15 giugno 2017 (acquisita agli atti con protocollo regionale n. 238455 del 19.06.2017).
  2. Di autorizzare, alla luce del precedente punto 1, il nuovo punto di emissione in atmosfera, come individuato nella tavola 1 allegata alla nota del 10 gennaio 2017 e come di seguito identificato:

Sigla
Camino

Altezza
dal suolo
(m)

Portata
(Nm3/h)

Fasi e dispositivi
tecnici di provenienza

Sistema di trattamento

Monitoraggio
in continuo emissioni

1

2

500

Parco serbatoi SUD stoccaggio percolato

1° stadio: torre di abbattimento ad umido

2° stadio: trattamento a secco

NO

 

  1. Di prendere atto delle modalità di controllo e monitoraggio del succitato punto di emissione, come proposte dalla Ditta nella nota del 19 giugno 2017, fatto salvo quanto di seguito specificato:
  • al fine di verificare l’efficienza dell’abbattimento della concentrazione di odore dovranno essere effettuate, con la medesima cadenza semestrale (sia di esecuzione che di reporting) delle altre rilevazioni, apposite misure olfattometriche sia in ingresso che in uscita dell’impianto di abbattimento secondo la norma UNI EN 13725:2004.
  1. Di stabilire che, con riferimento al succitato punto di emissione in atmosfera, tenuto conto delle misure effettuate durante l’utilizzo dell’impianto pilota, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite dei parametri oggetto di monitoraggio:
  • Acido Solfidrico:                                                                                                                     5 mg/Nm3
  • COV (Composti Organici Volatili), espressi come COT (Carbonio Organico Totale):       10 mg/Nm3
  • Ammoniaca:                                                                                                                            5 mg/Nm3
  1. Di specificare che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono quelli fissati ed aggiornati nella parte quinta, allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006;
  2. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 1/2013, come modificato dai successivi decreti regionali n. 15/2013, n. 61/2013, n. 25/2014, n. 72/2014, n. 15 del 29.02.2016 e n. 44 del 30.05.2017.
  3. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Progeco Ambiente S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, n. 13 in Comune di Gavardo (BS), alla Provincia di Alessandria, alla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
  4. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  5. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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