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Bur n. 26 del 13 marzo 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 70 del 10 agosto 2017

Ditta AGSM VERONA SpA - Centrale di cogenerazione di Centro Città -, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Via Ascari 4 a Verona. Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Riesame.

Note per la trasparenza

Riesame del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato all’impianto di combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Note della Ditta ricevute con prot.n. 483894 del 19.12.2016, n. 169162 del 02.05.2017, n.203373 del 24.05.2017, n. 294433 del 18.07.2017, n. 297565 del 20.07.2017. Nota di Arpav pervenuta con prot.n. 266285 del 05.07.2017. Nota del Comune di Verona pervenuta con prot. n. 264265 del 04.07.2017.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale"

VISTO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 158 del 30.10.2007, e s.m.i., con il quale è stata rilasciata alla ditta AGSM VERONA SpA con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Via Ascari 4 a Verona l’Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto di combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;

VISTA la domanda di AIA presentata dalla Ditta ricevuta con prot.n. 482009 del 03.09.2009 e le successive integrazioni ricevute con prot.n.552653 del 25.11.2011;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale ricevuta con prot.n. 483894 del 19.12.2016;

VISTA la comunicazione, trasmessa in data 31.03.2017, prot.reg.n. 131017, di avvio del procedimento finalizzato al riesame dell’AIA, e contestuale richiesta di aggiornamento della domanda di AIA;

VISTA la nota della Ditta, ricevuta con prot.reg. n. 169162 del 02.05.2017, e n.203373 del 24.05.2017, contenente le integrazioni richieste alla domanda di AIA ;

VISTA la comunicazione, trasmessa in data 11.05.2017, con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art.14 bis L.241/90, richiedendo l’espressione delle relative determinazioni in merito al procedimento alle Amministrazioni coinvolte;

PRESO ATTO del parere favorevole non condizionato del Comune di Verona, ricevuto con prot.n. 264265 del 04.07.2017;

PRESO ATTO del parere favorevole non condizionato di ARPAV sul PMC presentato dalla Ditta, ricevuto con prot. n.266285 del 05.07.2017;

RITENUTO di poter considerare la mancata comunicazione della determinazione in merito al procedimento in oggetto da parte della Provincia di Verona, equivalente ad assenso incondizionato da parte della stessa, in base all art. 14bis comma 4 della L.241/90;

VISTA la documentazione tecnica di verifica della sussistenza dell’obbligo della relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014, trasmessa dalla Ditta e acquisita con prot. reg. n. 294433 del 18.07.2017,che conclude per l’esclusione dall’obbligo di redazione della relazione di riferimento;

VISTA la documentazione attestante la certificazione ISO 14001:2004, inviata dalla Ditta e ricevuta con nota con prot. reg. n. 294433 del 18.07.2017;

VISTA la documentazione relativa alle massime portate registrate ai camini, ricevuta con nota con prot. reg. n. 294433 del 18.07.2017;

VISTA la documentazione tecnica attestante l’adeguamento al PTA, acquisita con prot. reg. n. 297565 del 20.07.2017;

RITENUTO di procedere al riesame dell’autorizzazione prescrivendo in autorizzazione il rispetto del Piano di Monitoraggio su cui Arpav ha espresso parere favorevole, e aggiornando i limiti emissivi a camino;

decreta

1.   L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata, a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 dell’AIA già rilasciata con D.S.R.A. n. 158/2007, alla Ditta AGSM VERONA SpA - Centrale di cogenerazione di Centro Città -, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Via Ascari 4 a Verona per l’attività individuata ai punto 1.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, descritta nella documentazione inviata dalla Ditta e citata in premessa.

2.   L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata dodici anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e verrà riesaminata secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; in ogni caso la ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA almeno sei mesi prima della scadenza di cui al presente punto.

3.   La presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

3.1.   autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, relativamente alle emissioni convogliate e diffuse;

3.2.   autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

4.   Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia, ad Arpav e al Comune l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dello stesso; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto, alla Provincia, ad Arpav e al Comune di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.

5.   L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera

5.1.   I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

 

Camino

Portata
Secca e riferita
a O2 di riferimento
(Nm3/h)

Inquinanti

Valore limite autorizzato
(O2 5%)
(mg/Nm3)

M1 M2 M3 M4 M5

7800 (ognuno)

CO

300

NOX (come NO2)

400

 

 

Camino

Portata
Secca e riferita
a O2 di riferimento
(Nm3/h)

Inquinanti

Valore limite autorizzato
(O2 3%)
(mg/Nm3)

C1

7000

NOX (come NO2)

350

CO

100

C3

13500

NOX (come NO2)

350

CO

100

C2

13500

NOX (come NO2)

200

CO

150

 

 

5.2.   Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

5.3.   I camini presenti nell’impianto devono essere numerati mediante apposizione di targhetta inamovibile, ben visibile.

5.4.   I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; dovrà essere, inoltre, predisposta una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  2. essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi).

5.5.   Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.

5.6.   Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV di competenza entro 24 ore dall’accertamento.

Scarichi idrici

5.7.   Gli scarichi in fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche, dovranno rispettare quanto prescritto dal gestore del servizio idrico integrato nell'autorizzazione allo scarico.

5.8.   I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

5.9.   Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.

Rifiuti

5.10.   I rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del “deposito” temporaneo” di cui all’art. 183, comma 1 lettera m del D. Lgs. 152/2006.

5.11.   I rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice cer, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs 152/2006 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all’accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto.

5.12.   Il Gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli art.189, 190, e 193, del D.Lgs 152/2006.

Rumore

5.13.   La Ditta è tenuta a effettuare una valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95, e inviarne gli esiti entro il 31 maggio 2018 alla Regione Veneto, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV, indicando inoltre i punti su cui verrà eseguito il monitoraggio previsto dal PMC di cui al successivo punto.

Monitoraggio e Controllo

5.14.   Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC Centrale di Centro Città ricevuto da Arpav con nota n. 62866 del 29.06.2017, prot.reg. n. 266285 del 05.07.2017.

5.15.   Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

5.16.   Il gestore dell’impianto deve inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:

  1. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli a cui è stato assegnato “SÌ” nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  2. una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

5.17.   Le metodiche analitiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.

5.18.   Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

5.19.   In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà dare comunicazione entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.

Disposizioni finali

5.20.   Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

5.21.   Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

5.22.   Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore dovrà attivare tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto. Il gestore dovrà sospendere l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute.

5.23.   Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

5.24.   Il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di chiusura dell’attività autorizzata.

5.25.   Resta salvo l’obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

6.   Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di Arpav con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies comma 11 bis.

7.   Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

8.   Il presente provvedimento è comunicato alla ditta AGSM VERONA spa - Centrale di cogenerazione di Centro Città -, con sede legale in in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Via Ascari 4 a Verona, al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Verona.

9.   Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10.   Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Alessandro Benassi

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