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Bur n. 18 del 23 febbraio 2018


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 7 del 29 gennaio 2018

Disposizioni regionali gestione informatizzata programmi annuali di produzione biologica. Proroga termini anno 2018 presentazione comunicazioni sul sistema BOPV. (Regg. (CE) nn.834/2007 e 889/2008, DLgs n. 220/95, DM 09/08/2012, Dgr n. 3934/2009).

Note per la trasparenza

Il provvedimento proroga, per l’anno 2018, i termini di presentazione dei programmi annuali informatizzati da parte degli operatori veneti assoggettati al metodo di produzione biologico.

Estremi dei principali documenti di istruttoria: note Confagricoltura Veneto – CIA Agricoltori Italiani Veneto – Coldiretti Veneto prot. n. 25 del 22/01/2018 (ns. prot. 25947 del 23/01/2018) e AIAB Veneto del 25/01/2018 (ns. prot. 31773 del 26/01/2018).

Il Direttore

VISTI i Regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico";

VISTO il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 (n. 18354) “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 agosto 2012 (n. 18321) contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità, ed in particolare l’art. 8, p. 6 che prevedere che il termine di entrata in vigore del medesimo decreto possa essere modificato sentite le regioni e le province autonome;

VISTO il Decreto dipartimentale ministeriale 27 dicembre 2012 contenente disposizioni transitorie al decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 (n. 2049) ed in particolare l’art. 2, p.2 che differisce la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 2012 in materia di programmi annuali di produzione;

VISTO il Decreto dipartimentale ministeriale 3 febbraio 2014 (n. 7869), pubblicato sulla G.U.R.I. del 12/02/2014 serie generale n. 35, ed in particolare il pp. 1) e 4) dell’Articolo unico che stabiliscono rispettivamente che il termine di entrata in vigore del DM 09/08/2012 (n. 18321) e che gli operatori che hanno inserito la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali – come nel caso del Veneto – sono tenuti ad applicare le disposizioni adottate dalla medesima amministrazione regionale al fine della presentazione dei succitati programmi annuali di produzione;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2952 del 26/09/2006 “Sistema regionale di vigilanza e controllo settore agricoltura biologica. Approvazione progetto “Biobank Open Project Veneto” e affidamento incarico realizzazione a C.I.H.E.A.M.- I.A.M.B. (Reg. (CEE) n. 2092/91 e D.Lgs n. 220/95, Dgr n. 4399/2004)” con la quale è stato peraltro costituito l’applicativo per l’informatizzazione delle notifiche e dei programmi annuali di produzione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Articolo unico, p. 5) del succitato Decreto 3 febbraio 2014, la presentazione del programma annuale di produzione completo di tutte le unità produttive al sistema informativo autonomo regionale del Veneto “Biobank Open Project Veneto” (BOPV) adempie agli obblighi previsti dall’art. 2 del DM 09/08/2012 (n. 18321);

CONSIDERATO quindi che le altre Regioni dotate di sistemi informativi autonomi, nei cui territori possono insistere unità produttive di operatori che hanno costituito un fascicolo aziendale nel Veneto e dove questi presentano anche il programma annuale di produzione completo, devono essere necessariamente informate riguardo all’adozione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

VISTO il Decreto ministeriale 20 dicembre 2013 (n. 15962) “Disposizioni per l’adozione di un elenco di <<non conformità>> riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”, pubblicato sulla GURI del 10/02/2014, Serie generale n. 33, ed in particolare l’All. 1 Tabella non conformità’ che prevede tra l’altro, nell’Area dei Documenti previsti dal sistema di controllo, i termini di “compilazione” e “spedizione” dei programmi annuali di produzione (di seguito “PAPP”);

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 3934 del 22/12/2009 “Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. Approvazione Programma attività 2009 e affidamento incarico a Veneto Agricoltura. Attribuzione funzioni amministrative e di vigilanza.” e successive modifiche e integrazioni, e n. 3549 del 30/12/2010 “Costituzione dello Sportello Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l’inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali (art. 6, comma 1 ter Lr 25 febbraio 2005 n. 9) riguardante tra l’altro l’affidamento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) la gestione delle funzioni amministrative riguardanti l’istruttoria delle notifiche di adesione al sistema di controllo (art. 28, pp. 1 e 3 del Reg. CE n. 834/2007);

VISTE, la richiesta unitaria delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura Veneto, CIA Agricoltori Italiani Veneto e Coldiretti Veneto e di cui alla nota PEC n. 25 del 22/01/2018 (ns. prot. 25947 del 23/01/2018) e la richiesta dell’AIAB Veneto di cui alla nota PEC del 25/01/2018 (ns. prot. 31773 del 26/01/2018), pervenute alla Regione ai fini di una proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni PAPP per l’anno 2018, in scadenza il 31/01/2018;

TENUTO CONTO che tali richieste, motivate specialmente da talune difficoltà operative connesse al rilascio delle comunicazioni PAPP sul sistema informatizzato regionale BOPV, anche a causa dell’impossibilità -considerato il periodo- di definire l’effettivo ordinamento colturale aziendale in relazione all’introduzione del piano colturale grafico (PCG – D.M. n. 162/2015), mettono in rilievo importanti problemi che possono inficiare la corretta redazione delle succitate incombenze nel rispetto della imminente scadenza del 31/01/2018;

RITENUTO di dover provvedere all’adozione di disposizioni transitorie modificative degli attuali provvedimenti in essere per la presentazione informatizzata nel 2018 dei PAPP sullo specifico sistema informativo regionale BOPV;

 

decreta

  1. di stabilire che, per l’anno 2018, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 9 agosto 2012 (n. 18321) e successive modifiche e integrazioni, il termine fissato nel 31 gennaio per la presentazione sul sistema informativo regionale “BOPV” dei Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), di Produzione Zootecnica (PAPZ), delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI), interessanti gli operatori che ai sensi dell’art. 5, p. 3 del medesimo DM hanno costituito il fascicolo aziendale in Veneto, è prorogato alla data del 31 marzo 2018;
  2. di prevedere che l’eventuale accertamento di inadempienze, nei confronti degli operatori, da parte degli Organismi di Controllo autorizzati, per l’errata o la mancata compilazione ed il ritardato rilascio sul sistema informativo BOPV dei programmi annuali di produzione, nonché la conseguente applicazione della corrispondente misura, di cui al DM 20/12/2013 (n. 15962), avvenga anche nel rispetto delle disposizioni recate dal presente provvedimento;
  3. di stabilire che il presente decreto sia inviato al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, alle Regioni che non si avvalgono del SIB, agli Organismi di Controllo autorizzati per il sistema di produzione biologico ed all'O.P. AVEPA;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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