Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 14 del 09 febbraio 2018


Materia: Demanio e patrimonio

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 11 del 25 gennaio 2018

Complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "Impianto per la produzione di latte in polvere ex latteria Settecà" sito in Vicenza loc. Settecà, sulla S.S. 11 Padana Superiore. Revoca della convenzione di gestione sottoscritta il 20.03.1998 tra Regione del Veneto e la soc. Latterie Vicentine scarl.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si revoca la convenzione di gestione sottoscritta in data 20.03.1998 tra Regione del Veneto (subentrata al Ministero per le Politiche Agricole) e Latterie Vicentine Soc. Cooperativa (già ALVI Cooperativa Latte Alto Vicentino scarl) avente ad oggetto l’affidamento in gestione di un impianto di interesse pubblico finanziato dallo Stato in base all’art. 10 L. 276.10.1966 n. 910 sito in comune di Vicenza – Località Settecà.

Il Direttore

PREMESSO che

  • l’art. 10 della L. n. 910/1966 ha autorizzato il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, attribuendo allo stesso la facoltà di affidare l’esecuzione degli impianti in concessione agli enti di sviluppo agricolo;
  • in attuazione della predetta legge è stato realizzato nel comune di Vicenza, in località Settecà, l’impianto agroindustriale denominato “Impianto per la produzione del latte in Polvere” la cui costruzione è stata affidata all’Ente Nazionale per le tre Venezie, trasformato nel 1977 in ESAV – Ente di Sviluppo Agricolo per il Veneto;
  • il complesso in parola, catastalmente individuato al NCEU del comune di Vicenza fg. 17 mapp. 135 sub. 2, 3, 4, 5 sorge su un’area di 11.600,00 mq. ed è costituito da un corpo principale, il caseificio, con una superficie coperta di circa 1590 mq e da una serie di pertinenze consistenti in vasche, cabine elettriche e compressori;
  • i successivi decreti 11.12.1978 e 22.11.1982 del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste hanno stabilito le modalità di affidamento in gestione dei predetti impianti a cooperative agricole e loro consorzi aventi adeguate capacità organizzative e finanziarie;
  • l’impianto di Settecà, destinato alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici è stato dato in gestione dapprima al Consorzio provinciale Zootecnico e Lattiero Caseario scarl con sede in Vicenza (1974) e, dal 1981, alla Cooperativa Caseificio Sociale Intercomunale con sede a Camisano Vicentino (VI);
  • da ultimo, con convenzione prot. 252/Ag datata 20.03.1998, l'impianto è stato affidato in gestione alla ALVI Cooperativa Latte Alto Vicentino scarl, a cui è subentrata il 1.03.2001, a seguito di fusione per incorporazione, l'attuale gestore Società Latterie Vicentine società Cooperativa con sede a Bressanvido (VI);
  • detta convenzione, della durata di anni 30 con scadenza 2028, prevede l’affidamento del complesso industriale a titolo gratuito al gestore con assunzione dei seguenti obblighi, previsti a pena di revoca in caso di accertata inadempienza del concessionario: gestione dell’impianto secondo criteri di convenienza economica, con relativa evidenza contabile; esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire la perfetta efficienza dell’impianto; iscrizione a bilancio di un fondo a copertura degli oneri di manutenzione;
  • con apposito verbale di consegna datato 2.05.2005, in attuazione del D. Lgs. n. 143/1997 e del successivo DPCM 11.05.2001, il complesso immobiliare in parola è stato trasferito dal Ministero alla Regione del Veneto che è subentrata in tutti gli oneri e diritti precedentemente attribuiti al Ministero;

RILEVATO che

  • allo scopo di verificare il rispetto delle obbligazioni definite convenzionalmente gli uffici regionali hanno avviato un’attività istruttoria dalla quale è emerso che lo stabilimento, da molto tempo in disuso, versa in precarie condizioni manutentive tali da far ritenere di fatto mai avviati i processi produttivi di lavorazione dei prodotti caseari; in particolare dal sopralluogo effettuato in data 26.01.2017 tecnici regionali hanno constatato l’assenza di qualsivoglia attività e il totale inutilizzo degli immobili;
  • pertanto, con nota pec datata 1.02.2017 prot. n. 41202, è stato comunicato a Latterie Vicentine scarl l’avvio del procedimento di revoca/risoluzione consensuale della convenzione di gestione, ai sensi dell’art. 7 e segg. della L. 241/90 e s.m.i., determinato dal mancato rispetto degli obblighi contenuti nel predetto atto e ivi ampiamente richiamati;
  • con riscontro datato 6.04.2017 prot. 42/AM/fm la cooperativa Latterie Vicentine ha confermato lo stato di assoluta obsolescenza del complesso proponendo all’amministrazione una generica riqualificazione dell’area senza oneri a carico della Regione;
  • con successiva nota datata 19.06.2017 prot. 240160 l’amministrazione regionale ha ribadito che la proposta di valorizzazione del complesso non poteva essere presa in considerazione in quanto avrebbe comportato una modifica sostanziale dei rispettivi obblighi contrattuali e un significativo cambiamento della destinazione d’uso dell’impianto, non previsto in convenzione. Ha quindi dato termine entro il 30.06.2017 per eventuali determinazioni in merito alla risoluzione del contratto;
  • nel frattempo, allo scopo di dare attuazione al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni di cui alle DDGGRR n.108/CR del 18.10.2011 e n. 711/2017, con proprio decreto n. 406 del 11.09.2017 pubblicato sul BUR n. 91 del 22.09.2017, è stata avviata la procedura di asta pubblica per la vendita del predetto cespite, stimato in Euro 1.520.000,00, evidenziando che l’immobile risulta in concessione a Società Latterie Vicentine scarl che vanta diritto di prelazione (non essendo ancora concluso il procedimento di revoca);
  • con nota datata 30.11.2017 prot. 0501411 la Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio ha quindi comunicato a Latterie Vicentine scarl che, nel caso di mancata partecipazione alla procedura di gara, la cooperativa avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione previsto dalla DGR 339/2016 e che, in caso di mancato esercizio della prelazione, l’eventuale aggiudicazione a terzi avrebbe determinato la revoca della convenzione di gestione;
  • nella seduta del 5.09.2017 la Commissione aggiudicatrice ha provvisoriamente aggiudicato l’immobile alla società Ceccato Automobili s.p.a. con sede in Thiene (VI) di ciò dando comunicazione con nota del 13.12.2017 prot. 0520908 a Latterie Vicentine ai fini dell’esercizio della prelazione entro il 11.02.2018;

DATO ATTO che

  • con comunicazione datata 16.01.2018 prot. 8/AM/fm Latterie Vicentine scarl ha dichiarato di rinunciare definitivamente all’esercizio del diritto di prelazione sul complesso industriale in parola, di rinunciare altresì alla convenzione di gestione senza opporsi al procedimento di revoca avviato con comunicazione del 1.02.2017 dando la disponibilità a mantenere il possesso dell’“Impianto per la produzione di latte in polvere” sito in Vicenza, loc. Settecà, compresi gli obblighi connessi quali custodia e assicurazione, sino alla data di stipula dell’atto di compravendita con l’aggiudicataria società Ceccato Automobili s.p.a.;

CONSIDERATO che

  • non risultano adempiute le prescrizioni contenute nella convenzione stipulata con il Ministero per le Politiche Agricole ai sensi dell’art. 10 L. 910/1966: la mancata gestione operativa dell’impianto secondo criteri di convenienza economica e le mancate attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con le relative evidenze contabili e di rendicontazione, costituiscono violazione di precisi obblighi del gestore previsti dall’art. 3 della convenzione, tali da comportare la revoca dell’affidamento della gestione (artt. 2 e 9);
  • con la predetta comunicazione datata 16.01.2018 il gestore del complesso industriale di Settecà, rinunciando a qualsiasi opposizione nel procedimento di revoca, ha preso atto della fondatezza delle motivazioni a sostegno della revoca della convenzione;
  • si rende pertanto necessario provvedere alla revoca della convenzione di gestione prot. 252/Ag sottoscritta in data 20.03.1998 attualmente intercorrente tra Regione del Veneto e Latterie Vicentine scarl con sede in Bressanvido (VI) , via S. Benedetto, 19;

VISTA la L. 27.10.1966 n. 910, art. 10 “Gestione degli impianti di interesse nazionale”;

VISTO il D. Lgs. n. 143/1997 “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale”;

VISTA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

VISTA la L.R. 18.03.2011 n. 7, art. 16;

VISTA la DGR n. 108/CR del 18.10.2011;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;

VISTA la convenzione di gestione datata 20.03.1998, tra Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e ALVI Cooperativa Latte Alto Vicentino scarl;

VISTA la documentazione agli atti;

ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

 

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di revocare la convenzione stipulata il 25.03.1998 con scadenza 20.03.2028 con Latterie Vicentine scarl con sede in Bressanvido (VI) via San Benedetto, 19 C.F. e P.IVA 00923090245;
  3. di incaricare dell’esecuzione del presente decreto il Direttore della U.O. Patrimonio, Sedi e Demanio;
  4. di autorizzare Latterie Vicentine scarl a mantenere il possesso dell’“Impianto per la produzione di latte in polvere” sito in Vicenza, loc. Settecà compresi gli obblighi connessi quali custodia e assicurazione sino alla data di stipula dell’atto di compravendita con l’aggiudicataria società Ceccato Automobili s.p.a. con sede in Thiene (VI) C.F. P.IVA 00588470245;
  5. di comunicare il presente decreto alla soc. Latterie Vicentine scarl con sede in Bressanvido (VI) via San Benedetto, 19 nonché all’aggiudicataria del complesso immobiliare, società Ceccato Automobili s.p.a.;
  6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2/07/2010, n. 104.
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giulia Tambato

Torna indietro