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Bur n. 13 del 06 febbraio 2018


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 40 del 22 dicembre 2017

Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4, L. 266/1991, art. 6, L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti e al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, relativamente ad un passaggio contestuale.

Il Direttore

  • Premesso che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi della citata normativa regionale
    • hanno diritto ad essere iscritte nel Registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
    • l’attività di volontariato dev’essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità;
    • le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà;
  • dato atto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • preso atto che con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
  • dato atto che:
  • con Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017, entrato in vigore il 3 agosto scorso, è stato approvato il Codice del Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
  • ai sensi del citato provvedimento le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono:
    • esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
    • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5;
    • avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
    • contenere nella denominazione sociale la specifica di riferimento ovvero “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv” oppure “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
  • l’attività di interesse generale esercitata dalle Odv sia rivolta prevalentemente a favore di terzi mentre quella delle Aps sia svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
  • la nuova disposizione in materia di risorse umane conferma i principi sanciti dalle normative di settore ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, per le organizzazioni di volontariato (art. 33); mentre per le associazioni di promozione sociale tale numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36);
  • preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • dato atto che nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo settore il requisito dell’iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei Registri istituiti dalle normative di settore;
  • dato atto che le organizzazioni di volontariato devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto legislativo;
  • dato atto altresì che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • preso atto che le associazioni di volontariato inserite nel sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, autorizzate ed accreditate ai sensi delle LR nn. 22/2002 e 26/2012 e della DGR 179/2014 non sono più sottoposte ai limiti imposti dalla LR 40/1993 ma devono comunque operare nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e delle norme regionali;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dei Registri hanno determinato:
    • l’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 11 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
    • l’iscrizione al Registro regionale del volontariato dell’Associazione Solo Per Il Bene, C.F. 94145650266 con sede a Cessalto (TV), con il codice di classificazione TV0623 (Allegato A) e la contestuale cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, come da richiesta agli atti;
    • la conferma dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 125 associazioni, già iscritte, meglio individuate nell’Allegato B;
    • la cancellazione dal Registro regionale del volontariato dell’Associazione Ascoltiamoci, C.F. 92150960281, con sede a Piove di Sacco, a seguito della comunicazione di scioglimento, come da verbale di assemblea straordinaria acquisito agli atti in data 6/11/2017;
    • la non ammissione al Registro regionale del volontariato delle seguenti Organizzazioni:
      • Associazione Le Colonne di Abano, C.F. 92269250285, con sede in Abano Terme (PD), poiché svolge prevalentemente attività di utilità sociale rivolta ai propri soci: l’associazione non ha dato risconto alla nota Prot. n. 178624 del 08.05.2017, formulata ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, con cui si negava l’iscrizione al Registro del volontariato, ma si prospettava la possibilità di essere iscritti in quello della promozione sociale;
      • Associazione nazionale carabinieri – Sezione di Porto Viro Delta del Po, C.F. 90018550294, con sede a Porto Viro (RO), poiché la documentazione è incompleta e lo statuto nazionale non riconosce alle sezioni la necessaria autonomia: l’associazione non ha dato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. 489605 del 23.11.2017;
  • preso atto della nuova denominazione delle seguenti Associazioni:
    • “A.S.B.I. – Veneto – Onlus (Associazione Spina Bifida Italia – Veneto – Onlus), C.F. 95039470240, con sede a Vicenza, iscritta al Registro regionale del volontariato con il codice di classificazione VI0071;
    • “Associazione Cinofila ANFI Montello”, C.F. 92015320267, con sede in Volpago del Montello (TV), iscritta al Registro regionale del volontariato con il codice di classificazione TV0508;
  • preso atto che con Decreto direttoriale n. 28 del 31.03.2016 l’associazione denominata “Cuori a Colori”, C.F.90160580271, con sede in Venezia, è stata iscritta al Registro del volontariato con il codice di classificazione VE0366, scadenza 31.03.2019;
  • vista la nota Pec n. 484073, acquista agli atti in data 20.11.2017 con la quale l’Associazione in argomento comunica la variazione della sede legale nella Provincia di Padova;
  • ritenuto di conseguenza necessario modificare il codice di classificazione assegnato all’Associazione “Cuori a Colori” da VE0366 a PD0623;
  • ricordato che :
    • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
    • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
    • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
    • con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • visto l’art. 6 della L. 266/1991;
  • visto il D.Lgs. 460/97 art. 10 comma 8;
  • visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;.
  • visto il D.M. 1995;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la L.R. 27/2001 art. 43;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
  • visto il DDR n. 28 del 31.03.2016;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 11 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
  2. l’iscrizione al Registro regionale del volontariato dell’Associazione Solo Per Il Bene, C.F. 94145650266 con sede a Cessalto (TV), con il codice di classificazione TV0623 (Allegato A) e la contestuale cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
  3. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 125 associazioni evidenziate nell’Allegato B;
  4. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato dell’Associazione Ascoltiamoci, C.F. 92150960281, con sede a Piove di Sacco, a seguito della comunicazione di scioglimento;
  5. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 2 organizzazioni denominate Le Colonne di Abano, C.F. 92269250285, con sede in Abano Terme e Associazione nazionale carabinieri – Sezione di Porto Viro Delta del Po, C.F. 90018550294, con sede a Porto Viro, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
  6. la presa d’atto della nuova denominazione delle organizzazioni “A.S.B.I. – Veneto – Onlus” e “Associazione Cinofila ANFI Montello” già iscritte al Registro del volontariato, rispettivamente con i codici di classificazione VI0071 e TV0508;
  7. il nuovo codice di classificazione assegnato all’Associazione denominata “Cuori a Colori”, C.F. 90160580271, con sede a Padova è PD0623;
  8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  9. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

40_Allegato_A_DDR_40_22-12-2017_362662.pdf
40_Allegato_B_DDR_40_22-12-2017_362662.pdf

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