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Bur n. 13 del 06 febbraio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 12 del 24 gennaio 2018

DAL MASO GROUP S.R.L. - Impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Revamping - Comune di localizzazione: Arzignano (VI) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013). Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di rewamping dell'impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Arzignano (VI), presentato dalla società Dal Maso Group srl.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. 522613 in data 23/12/2015; - parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 7) espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. in data 28/6/2017; - comunicazione alla società Dal Maso Group srl in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 14/7/2017 con prot. n. 291332; - osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente in data 8/8/2017 (ricevute con prot. n. 343121 del 8/8/2017); - parere non favorevole di V.I.A. espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. in data 25/10/2017.

Il Direttore

PREMESSO che:

In data 23/12/2015 è stata presentata, per gli interventi in oggetto, dalla Dal Maso Group s.r.l con sede legale in Arzignano (VI), via Decima Strada Z.I. n. 8 (C.F. e P.IVA. 03729430243), domanda di procedura di valutazione d’impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 575/2013), acquisita con protocollo n. 522613 del 23/12/2015. Con la medesima istanza il Proponente ha provveduto a richiedere, per l’intervento in oggetto, il contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di Sintesi non tecnica, e la documentazione relativa alla procedura di AIA provvedendo a pubblicare, in data 23/12/2015 sul quotidiano “Corriere del Veneto”, l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A., presso la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza ed il Comune di Arzignano.

Con nota acquisita con PEC n. 16495 del 18/01/2016 la Dal Maso Group s.r.l ha comunicato l’avvenuta presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 10/99 in data 07/01/2016.

Con nota n. 25673 del 22/01/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto ha comunicato l’avvio del procedimento. Successivamente con nota n. 25667 del 22/01/2016 sempre la Sezione Coordinamento Attività Operative ha richiesto documentazione integrativa ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 alla quale la Dal Maso Group s.r.l. ha risposto con nota pervenuta via PEC prot. n. 35573 del 29/01/2016 e successiva nota, sempre pervenuta via PEC, n. 66518 del 19/02/2016.

Con nota n. 29667 del 26/01/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha trasmesso al documentazione riguardante l’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per seguito di competenza alla Sezione Tutela Ambiente, Settore Gestore Rifiuti.

Nella seduta del 02/03/2016 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione Regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio in data 23/03/2016 ha effettuato un sopralluogo presso l’impianto interessato dall’intervento ed un incontro tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti interessati dal procedimento.

Un ulteriore incontro tecnico si è tenuto in data 28/04/2016 presso la sede regionale Calle Priuli.

Con nota pervenuta via Pec ed acquisita con prot. n. 134746 del 06/04/2016, il Comune di Arzignano ha richiesto che venisse prodotta della documentazione integrativa, richiesta informalmente anticipata durante il sopralluogo del 23/03/2016. In seguito alle considerazioni emerse durante l’incontro tecnico condotto in corrispondenza del sopralluogo del 23/03/2016 e alla sopracitata richiesta del Comune di Arzignano, il proponente ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita rispettivamente con nota pervenuta via PEC n. 136143 del 07/04/2016.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento il tecnico incaricato dalla Ditta Dal Maso Group s.r.l. ha redatto la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della DGR n. 2299 del 09/12/2014.

Con nota prot. n. 09738 del 17/5/2016 (acquisita dalla Direzioni Commissioni Valutazioni con prot. n. 195274 del 18/5/2016) la Società Acque del Chiampo s.p.a. - Servizio Idrico Integrato ha fatto pervenire informazioni in merito allo scarico in rete fognaria della Società Dal Maso Group srl.

Con nota n. 227081 del 10/06/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operative, in seguito all’esame della Commissione Regionale VIA nel corso della seduta del 19/05/2016, ha richiesto alla Società Dal Maso Group s.r.l. integrazioni e chiarimenti.

Con nota del 26/07/2016, acquisita con protocollo n. 287841, la Società Dal Maso Group S.r.l. ha consegnato le integrazioni richieste con la citata nota n. 22701 del 10/06/2016.

Con nota n. 229857 del 13/06/2016 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha comunicato la proroga di 60 giorni per l’espressione del provvedimento sul procedimento in esame sulla base di quanto disposto dal Vice-Presidente della Commissione Regionale VIA durante la seduta del 19/05/2016.

In data 13/09/2016 si è svolto un incontro tecnico con al presenza dei rappresentanti della Ditta Dal Maso Group S.r.l. e gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 357601 del 22/09/2016, ha comunicato quanto segue:

  • premesso che in data 20/08/2016 risultano decorsi i termini del periodo transitorio disciplinato dall’art. 22 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la precedente L.R. 10/1999, e che pertanto, a partire dal 21/08/2016, trova integrale applicazione quanto previsto dalla nuova normativa regionale;
  • considerato quanto stabilito dall’art. 7 della L.R. n. 4/2016 che prevede che “nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti”;
  • considerato che la Commissione regionale VIA, organo tecnico istruttorio e di valutazione istituito ai sensi della L.R. 10/1999 risulta pertanto decaduta per effetto dell’entrata in vigore della L.R. 4/2016 e che, a tutt’oggi, il Comitato tecnico VIA non risulta ancora istituito da parte della Giunta regionale;
  • si comunica che le istruttorie in itinere sono sospese e potranno proseguire una volta istituito il nuovo Comitato tecnico VIA.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016 (BUR n. 125 del 27/12/2016) è avvenuta l’istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016.

Nella seduta di Comitato VIA del 15/02/2017 è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio incaricato dell’esame del progetto.

Al fine di riprendere l’iter valutativo della pratica il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico presso gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni in data 29/3/2017, con la partecipazione del proponente e degli enti e amministrazioni interessate, a cui è seguito un sopralluogo presso l’impianto in data 2/5/2017.

In data 21/6/2017 si è svolto un ulteriore incontro tecnico presso gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni finalizzato alla predisposizione delle conclusioni istruttorie.

Con nota del 27/6/2017 (acquisita dalla Direzioni Commissioni Valutazioni con prot. n. 255264 del 28/6/2017) il Comune di Arzignano ha fatto pervenire il proprio parere positivo sulla conformità urbanistica degli interventi previsti dal progetto presentato.

Nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 28/6/2017, è stato espresso ad unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, (parere n. 7, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici dell’Unità Organizzativa. V.I.A. hanno comunicato alla società Dal Maso Group s.r.l., con nota prot. n. 291332 del 14/7/2017, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Con nota del 8/8/2017 (ricevuta con prot. n. 343121 del 8/8/2017) la società proponente ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Il gruppo istruttorio si è incontrato in data 26/9/2017 presso gli uffici della Regione Veneto, al fine di valutare le osservazioni inviate dal proponente e definire i contenuti della relazione istruttoria conclusiva

Nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 25/10/2017, è stato confermato ad unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, (parere n. 16, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;

VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/6/2017;

VISTO il parere n. 7 del 28/6/2017, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 12/7/2017, di approvazione del verbale della seduta del giorno 28/6/2017;

VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017;

VISTO il parere n. 16 del 25/10/2017, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 8/11/2017, di approvazione del verbale della seduta del giorno 25/10/2017;

CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 7 del 28/6/2017, Allegato A al presente provvedimento, il Comitato Tecnico Regionale VIA, ad unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di rewamping dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Arzignano (VI), presentato dalla società Dal Maso Group srl. (con sede legale in Arzignano (VI), via Decima Strada Z.I. n. 8 - C.F. e P.IVA. 03729430243), prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d’incidenza ambientale;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici dell’Unità Organizzativa. V.I.A. hanno comunicato alla società Dal Maso Group s.r.l., con nota prot. n. 291332 del 14/7/2017, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che la medesima società ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota del 8/8/2017 (ricevuta con prot. n. 343121 del 8/8/2017);

CONSIDERATO che, con parere n. 16 del 25/10/2017, Allegato B al presente provvedimento, il Comitato Tecnico Regionale VIA, ad unanimità dei presenti, ha confermato il parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

 

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 7 del 28/6/2017 e n. 16 del 25/10/2017, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di rewamping dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Arzignano (VI), presentato dalla società Dal Maso Group srl. (con sede legale in Arzignano (VI), via Decima Strada Z.I. n. 8 - C.F. e P.IVA. 03729430243);
  3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di rewamping dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Arzignano (VI), presentato dalla società Dal Maso Group srl (con sede legale in Arzignano (VI), via Decima Strada Z.I. n. 8 - C.F. e P.IVA. 03729430243) per le motivazioni espresse nei pareri n. 7 del 28/6/2017 e n. 16 del 25/10/2017, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Dal Maso Group srl, con sede legale in Arzignano (VI), via Decima Strada Z.I. n. 8 - C.F. e P.IVA. 03729430243 (PEC: dalmasogroupsrl@legalmail.it) nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Arzignano (VI), alla Direzione Ambiente, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza e ad Acque del Chiampo S.p.A.;
  6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

12_Allegato_A_DDR_12_24-01-2018_362623.pdf
12_Allegato_B_DDR_12_24-01-2018_362623.pdf

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