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Bur n. 13 del 06 febbraio 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 22 del 23 gennaio 2018

Subentro di concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo ml. 10,00 x 3,00 lungo la riva sinistra del fiume Sile in loc. Portegrandi del Comune di Quarto d'Altino. Subentrante: GRUPPO REMIERO MEOLO A.S.D. Rinunciante: SMANIOTTO ADRIANO. (codice pratica C02_000521).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene concesso al GRUPPO REMIERO MEOLO A.S.D. il subentro al Sig. SMANIOTTO ADRIANO relativo alla concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo ml. 10,00 x 3,00 lungo la riva sinistra del fiume Sile in loc. Portegrandi del Comune di Quarto d’Altino.

Dichiarazioni contestuali di rinuncia prot. 417656 del 06.10.2017.

Il Direttore

VISTO il disciplinare n.1747 rep. del 27.12.2013 ed il relativo decreto del Direttore Regionale della Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia n. 10 del 21.01.2014 con i quali si concedeva al Sig. SMANIOTTO ADRIANO (omissis)   uno spazio acqueo di ml. 10,00 x 3,00 lungo la riva sinistra del fiume Sile in loc. Portegrandi del Comune di Quarto d’Altino, per una durata di anni 10 e con scadenza il 26.12.2023.

VISTO la dichiarazione pervenuta in data 06.10.2017 prot. n. 417656 con la quale il Sig. SMANIOTTO ADRIANO ha rinunciato alla concessione indicata in oggetto, e con la quale il GRUPPO REMIERO MEOLO A.S.D. rappresentato dal Sig. Prosdocimi Gianni (c.f. PRSGNN48L16G224A) ne ha chiesto di subentrare, allegando la ricevuta delle spese di istruttoria;

CONSIDERATO che la ditta subentrante ha preso visione del disciplinare n.1747 rep. del 27.12.2013 e ne ha accettato tutti i patti e le condizioni, compresa la data di scadenza della concessione, come indicato su dichiarazione rilasciata in data 02.10.2017 ed assunta a protocollo regionale con n. 417656 del 06.10.2017;

CONSIDERATO che l’art. 31 comma 2 della DGR n. 1791/2012, prevede un’espressa autorizzazione dell’Autorità Demaniale, qualora il Concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione stessa (subingresso);

CONSIDERATO altresì che il richiedente, ai sensi dell’art. 31 comma 4 della DGR 1791/2012, ha presentato istanza di subingresso e che il GRUPPO REMIERO MEOLO A.S.D ha costituito cauzione con versamento di € 211,07 effettuato in data 27.12.2017

VISTO il decreto n. 14 del 26.07.2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica che assegna al Direttore dell’Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto la competenza in materia di programmazione e gestione del settore della navigazione interna, prima attribuita alla Sezione Mobilità, Settore Navigazione Interna;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;

 

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il subentro della concessione descritta in oggetto a favore del GRUPPO REMIERO MEOLO A.S.D. rappresentato dal Sig. Prosdocimi Gianni (omissis), al quale è riconosciuta la titolarità a tutti gli effetti della concessione specificata nelle premesse alle stesse condizioni previste nel disciplinare n.1747 rep. del 27.12.2013 e nel relativo decreto del Direttore Regionale della Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia n. 10 del 21.01.2014.

2) la concessione avrà scadenza 26.12.2023 così come indicato nel decreto del Direttore Regionale della Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia n. 10 del 21.01.2014.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l’importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in € 211,07 (duecentoundici/07) per l’anno 2017 come già previsto dall’art. 5 del Disciplinare citato, aggiornato in base agli indici ISTAT vigenti in materia di canoni demaniali e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all’accettazione dell’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

Luigi Zanin

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