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Bur n. 11 del 30 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 4 del 15 gennaio 2018

ANAS S.p.A. Area Compartimentale Veneto. Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, dei lavori di restauro conservativo, consolidamento fondazionale e adeguamento dimensionale del Ponte della Priula, in Comune di Susegana (TV) e di Nervesa della Battaglia (TV), e relative opere di viabilità provvisoria funzionali al restauro e risanamento conservativo del Ponte della Priula.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia l’accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, per lavori di restauro conservativo, consolidamento fondazionale e adeguamento dimensionale del Ponte della Priula in Comune di Susegana (TV) e di Nervesa della Battaglia (TV) e relative opere di viabilità provvisoria funzionali al restauro e risanamento conservativo del Ponte della Priula, realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Il Direttore

VISTA l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, presentata da ANAS S.p.A., con nota n. CDG-0596570-P del 23 novembre 2017, acquisita agli atti della Regione in data 24 novembre 2017, prot. reg. n. 493179. L’istanza è stata presentata, anche sulla base dell’invito formulato, in tal senso, dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso, con nota n. 24521 del 20 novembre 2017.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 28 giugno 2013 relativa ai procedimenti amministrativi regionali.

CONSIDERATO che la suddetta istanza è finalizzata al mantenimento di opere realizzate in violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte Terza del D.lgs. n. 42/2004, in alveo del fiume Piave nel territorio comunale di Susegana (TV) e Nervesa della Battaglia (TV).

CONSIDERATO altresì che le opere hanno carattere temporaneo e sono funzionali ai lavori di restauro e ampliamento del ponte; in particolare, le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica sono: la movimentazione di materiale, con scavo nella golena sinistra del fiume a monte del ponte, per una profondità di circa 2,00 metri, la realizzazione di una rampa di raccordo della viabilità provvisoria con la S.S. 13 “Pontebbana”, sempre in sponda sinistra del fiume, l’infissione di micro-pali per il sostegno della fondazione della pila sinistra del ponte provvisorio, rimozione delle targhe lapidee commemorative poste nell’area monumentale a nord della rampa di accesso.
I lavori realizzati sono evidenziati nella tav. T00-SG00-GEN-PV11_PLANIMETRIA_RIL_P.ALT_SDL_30.10.2017 (Allegato A).

CONSIDERATO che gli interventi realizzati ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

VISTO l’articolo 167 del citato decreto legislativo, recante la disciplina dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

VISTA la nota n. 498519 del 28 novembre 2017 con la quale è stato avviato il procedimento per l’accertamento di compatibilità paesaggistica e richiesto il parere alla competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e dell’art. 167, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004.

VISTA la nota n. 25932 del 7 dicembre 2017, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso ha comunicato che gli interventi sono compatibili con la valenza paesaggistica dell’area vincolata, con alcune prescrizioni in merito alla rimessa in pristino dell’intera area al termine dei lavori (Allegato B).

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, il trasgressore, a seguito dell’esito positivo del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, è tenuto a pagare una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2072 del 7 dicembre 2011, con la quale sono state approvate le modalità di calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004. In particolare si è stabilito che le sanzioni conseguenti all’esito positivo dei procedimenti di compatibilità paesaggistica verranno calcolate di volta in volta, previa produzione da parte del titolare dell’istanza di sanatoria di perizia di stima, da redigersi a firma di tecnico abilitato, dando atto altresì che le perizie di stima presentate dovranno pervenire ad una quantificazione del profitto nella misura non inferiore a quello indicato nella sopra citata tabella allegata alla DGR n. 2072/2011.

VISTA la nota n. 519749 del 12 dicembre 2017, con la quale è stato comunicato ad ANAS S.p.A. l’esito positivo dell’accertamento e l’importo della relativa sanzione da pagare, pari ad € 258,23, importo calcolato sulla base della perizia di stima e del punto 7 dell’Allegato “A” della DGR n. 2072 del 2011. In particolare, considerato che la perizia trasmessa quantificava il profitto complessivo pari a zero e tale importo risulta quindi inferiore alla sanzione minima prevista per tali opere, in applicazione dell’art. 4 del D.M. 26/9/1997, che prevede l’irrogazione obbligatoria della sanzione anche nel caso in cui la valutazione del danno sia pari a zero o lo stesso risulti non valutabile, è stato pertanto applicato l’importo minimo previsto.

VISTA l’attestazione di avvenuto pagamento della sanzione, effettuato in data 20/12/2017, acquisito agli atti della Regione in data 10 gennaio 2018, prot. reg. n. 8504 del 10 gennaio 2018.

CONSIDERATO che si tratta di opere temporanee e provvisorie e che al termine dei lavori dovrà essere garantita la totale rimessa in pristino dell’intera area interessata dall’intervento, come da
tav. TOO-SGOO-GEN-PU01_PLANIMETRIA_RILIEVO_PALT_ANTEOPERAM (Allegato C).

RITENUTO che l’accertamento della compatibilità paesaggistica, per gli interventi in argomento, sia di competenza della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 45 ter, comma 2.

VISTO l’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

VISTA l’articolo 45 ter, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

 

decreta

  1. di prendere atto dell’avvenuto pagamento, da parte di ANAS S.p.A., della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004;
  2. di accertare la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, dei lavori di
    restauro conservativo, consolidamento fondazionale e adeguamento dimensionale del Ponte della Priula, in Comune di Susegana (TV) e Nervesa della Battaglia (TV) e relative opere di viabilità provvisoria funzionali al restauro e risanamento conservativo del Ponte medesimo, evidenziati nell’allegata
    tav. T00-SG00-GEN-PV11_PLANIMETRIA_RIL_P.ALT_SDL_30.10.2017 (Allegato A), nel rispetto
    delle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso, espresso con nota n. 25932 del 7 dicembre 2017 (Allegato B);
  3. a conclusione dei lavori di restauro conservativo e consolidamento fondazionale e adeguamento dimensionale del Ponte della Priula, dovrà essere garantita la totale rimessa in pristino dell’intera area interessata dall’intervento, come da rilievo evidenziato nella tav. TOO-SGOO-GEN-PU01_PLANIMETRIA_RILIEVO_PALT_ANTEOPERAM (Allegato C);
  4. gli Allegati A, B e C, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Vincenzo Fabris

(seguono allegati)

4_Allegato_A_DDR_4_15-01-2018_362438.pdf
4_Allegato_B_DDR_4_15-01-2018_362438.pdf
4_Allegato_C_DDR_4_15-01-2018_362438.pdf

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