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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 7 del 11 gennaio 2018
CEMENTIZILLO S.P.A. Concessione mineraria "Bertozzo". Nuovo programma lavori di coltivazione in ampliamento del cantiere Graone. Rinnovo e riduzione areale della concessione. Comune di localizzazione: Sarego (VI). Comune interessato: Val Liona (VI). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004. Rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.
Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla Ditta Cementizillo SpA denominato "Concessione mineraria "Bertozzo". Nuovo programma lavori di coltivazione in ampliamento del cantiere Graone. Rinnovo e riduzione areale della concessione" localizzato nel comune di Sarego (VI).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Cementizillo S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 490025 del 01/12/2015; parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 15) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 25/10/2017; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017; Comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avvenuto con nota prot. n. 478118 del 15/11/2017.
Il Direttore
PREMESSO che:
Il Segretariato Regionale per il Veneto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota del 03/02/2016 – prot. n. 2196 CL. 34.19.07/9 (acquisita al protocollo regionale n. 42256 del 03/02/2016), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 933 del 18/01/2016 e dalla Soprintendenza Archeologia del Veneto con nota prot. 1052 del 02/02/2016;
In data 14/09/2017, l’U.O. Forestale Ovest, con nota prot. n. 383514, ha trasmesso il parere ai sensi dell’art. 15 della L.R. 52/78.
CONSIDERATO che:
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017;
VISTO il parere n. 15 del 25/10/2017, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso all’unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/11/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 25/10/2017;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 478118 del 15/11/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e le considerazioni e motivazioni relative;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., non facendo pervenire le proprie osservazioni;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. 4/16 prevede che il provvedimento di VIA venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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