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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 7 del 16 gennaio 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 2 del 03 gennaio 2018

Concessione demaniale per l'utilizzo di uno specchio acqueo per approdo natanti in destra del fiume Adige dallo stante 420 a valle del Casello Idraulico di Porto Fossone in Comune di Rosolina (RO). Ditta: PORTO FOSSONE S.N.C. di ROSOLINA (RO) Pratica: AD_PA00003 Rilascio concessione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Ditta Porto Fossone S.n.c. di Rosolina (RO) con istanza pervenuta in data 16.05.2017. Pratica AD_PA00003.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Istanza di concessione pervenuta in data 16.05.2017;
pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 10435 del 06.06.2017, dell’Unità Organizzativa Genio di Rovigo con nota prot. n. 294652 del 18.07.2017 e dell’Amministrazione Comunale di Rosolina (RO) con nota prot. n. 26638 del 18.11.2017;
disciplinare di concessione Rep. n. 38 del 27.12.2017, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Sede di Rovigo in data 27.12.2017 al n. 2246 Serie 3.

Il Direttore

VISTA l’istanza pervenuta in data 16.05.2017 con la quale la Ditta Porto Fossone S.n.c. (Cod. Fiscale 00583330295) con Sede in Rosolina (RO), Via Foci Adige, 5 chiesto il rilascio della concessione demaniale relativa all’utilizzo di uno specchio acqueo per approdo natanti in destra del fiume Adige dallo stante 420 a valle del Casello Idraulico di Porto Fossone in Comune di Rosolina (RO);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 10435 del 06.06.2017, dall’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 294652 del 18.07.2017 e dall’Amministrazione Comunale di Rosolina (RO) con nota prot. n. 26638 del 18.11.2017;

CONSIDERATO che l’istanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 27.12.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Ditta Porto Fossone S.n.c. (Cod. Fiscale 00583330295), con Sede in Rosolina (RO), Via Foci Adige, 5 della concessione demaniale per l’utilizzo di uno specchio acqueo per approdo natanti in destra del fiume Adige dallo stante 420 a valle del Casello Idraulico di Porto Fossone in Comune di Rosolina (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 27.12.2017 iscritto al n. 38 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Sede di Rovigo in data 27.12.207 al n. 2246 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal 11.12.2016. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo, relativo al 2017, è di Euro 14.082,15 (quattordicimilaottantadue/15) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

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