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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 48 del 27 luglio 2017
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 2 della ditta S.A.P.I. SOCIETÀ AZIONARIA PRODOTTI INDUSTRIALI SOCIETÀ PER AZIONI con sede legale sita in Via Paletti n. 1 Castelnuovo Rangone (MO) ed operativa sita in Via Pacinotti n. 6 Noale (VE).
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 2 della ditta S.A.P.I. SOCIETÀ AZIONARIA PRODOTTI INDUSTRIALI SOCIETÀ PER AZIONI con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza del 18/05/2017 e relativa documentazione (ns. prot. n. 299405 del 21/07/2017 e ns. prot. n. 303807 del 25/07/2017); - Verbale di sopralluogo dell'Azienda Ulss n. 3 "Serenissima" Servizi Veterinari - Distretto di Mirano (VE), con parere favorevole al riconoscimento definitivo (ns. prot. n. 299405 del 21/07/2017).
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTA l’istanza della ditta S.A.P.I. – SOCIETÀ AZIONARIA PRODOTTI INDUSTRIALI – SOCIETÀ PER AZIONI Cod. Fisc./P.IVA 00155900368 con sede legale sita in Via Paletti n. 1 – Castelnuovo Rangone (MO) ed operativa sita in Via Pacinotti n. 6 – Noale (VE), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di cat. 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 299405 del 21/07/2017 e ns. prot. n. 303807 del 25/07/2017);
VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 3 “Serenissima” – Servizi Veterinari - Distretto di Mirano (VE) (ns. prot. n. 299405 del 21/07/2017), agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a seguito del sopralluogo effettuato in data 20/07/2017, in merito all'idoneità dei locali all’esercizio dell’attività di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;
CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Noale (VE) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
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