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Bur n. 2 del 05 gennaio 2018


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 43 del 12 luglio 2017

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, della ditta VET PHARMA S.R.L. con sede legale e magazzino siti in Viale del Lavoro n. 35 Buttapietra (VR). Diniego.

Note per la trasparenza

Trattasi del provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006, relativamente all'istanza presentata dalla ditta VET PHARMA S.R.L. di Buttapietra (VR)

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione del 26/04/2017 (ns. prot. n. 182237 del 10/05/2017); - preavviso di diniego del 21/06/2017 (ns. prot. n. 242553).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”;

VISTA l’istanza del 26/04/2017 (ns. prot. n. 182237 del 10/05/2017), pervenuta all’U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare per il tramite dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” Dipartimento di Prevenzione- UOC Servizio Sanità Animale – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Sede di Verona, con cui il Sig. Scalco Giovanni in qualità di legale rappresentante della ditta VET PHARMA S.R.L. Cod. Fisc./P. IVA 04452110234 con sede legale e magazzino siti in Viale del Lavoro n. 35 – Buttapietra (VR) chiede l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la nota ns prot. n. 242553 del 21/06/2017 con cui l’ U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dopo preventivi colloqui telefonici, e conseguente corrispondenza mail, intercorsi con la competente UOC Servizio Sanità Animale – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Sede di Verona ha formalmente segnalato le carenze documentali, nonché la mancanza del verbale di sopralluogo dell’Azienda Ulss con parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo per sussistenza dei requisiti igienico sanitari di cui alla normativa vigente, concedendo, altresì, ai soggetti istanti il termine perentorio di 10 giorni, dal ricevimento della nota in questione, per integrare la documentazione o presentare osservazioni, decorso il quale si sarebbe proceduto all’emissione del provvedimento di diniego, ex lege 241/90;

CONSIDERATO CHE il termine di cui al precedente paragrafo è da ritenersi superato e che non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa o osservazione da parte del soggetto istante;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere con l’emanazione del provvedimento di diniego ex lege 241/90;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

 

decreta

  1. il diniego, per le motivazioni espresse in premessa, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, di cui all’istanza, pervenuta in data 10/05/2017 (ns. prot. n. 182237) all’U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare per il tramite dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” Dipartimento di Prevenzione- UOC Servizio Sanità Animale – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Sede di Verona, del Sig. Scalco Giovanni in qualità di legale rappresentante della ditta VET PHARMA S.R.L. Cod. Fisc./P. IVA 04452110234 con sede legale e magazzino siti in Viale del Lavoro n. 35 – Buttapietra (VR);
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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