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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 13 del 28 novembre 2017
Ditta S.E.S.A. Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. Autorizzazione alla realizzazione e esercizio di 6 linee indipendenti di produzione biometano con recupero CO2, da rifiuti organici, biodegradabili (FORSU) da raccolte differenziate, come definiti nella parte A, allegato 3 DM 10.10.2014, immesso in rete con destinazione trasporti di cui 5 linee da 1500 Smc/h cad. e 1 linea da 500 Smc/h costituenti 3 impianti indipendenti: Biometano 1 da 2.000 Smc/h, Biometano 2 da 3.000 Smc/h e Biometano 3 da 3.000 Smc/h e opere accessorie sito in comune di Este (PD). D.Lgs 387/2003 D.Lgs 152/2006 D.Lgs 28/2011 Modifica non sostanziale/aggiornamento dell'autorizzazione DGRV 3032 del 10.10.2003, successivamente integrata con DGRV 4077 del 29/12/2009 e DGRV 2622 del 2.11.2010
Autorizzazione ad installare ed esercire tre impianti indipendenti di produzione di biometano alimentati da rifiuti organici da raccolte differenziate (FORSU) e due gruppi di cogenerazione in sostituzione di quelli esistenti nelle fasi di manutenzione e fuori servizio.
Il Direttore
VISTA l’istanza presentata dalla ditta S.E.S.A. — Società Estense Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Este (PD), via Comuna 5/b, ai sensi dell'art 12 D.Lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di 6 linee indipendenti di produzione biometano con recupero CO2, da rifiuti organici, biodegradabili (FORSU) da raccolte differenziate, come definiti nella parte A, allegato 3 DM 10.10.2014, immesso in rete con destinazione trasporti di cui 5 linee da 1500 Smc/h cad. e 1 linea da 500 Smc/h costituenti 3 impianti indipendenti: Biometano 1 da 2.000 Smc/h, Biometano 2 da 3.000 Smc/h e Biometano 3 da 3.000 Smc/h e opere accessorie sito in comune di Este (PD); assunta al protocollo dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera in data 12.10.2017 con n. 426047 – 426059 e successivamente modificata con note del 24.10.2017 n 444425, del 25.10.2017 n. 444425, del 14.11.2017 n.476228 – 476249 – 476277 – 476332 – 476338, del 22.11.2017 n.487767 e del 23.11.2017 n.489995 – 490012.
PRESO ATTO dell’avvio del procedimento, ai sensi del D.lgs 387/2003, con nota della regione Veneto n. 433607 del 17.10.2017.
PRESO ATTO CHE sulla base dell’istanza presentata il biogas avviato alla produzione di biometano è quello prodotto nei biodigestori dalla digestione anerobica dei rifiuti organici (FORSU) da raccolte differenziate urbane, come definiti nella parte A, Allegato 3 DM 10.10.2014, e che il biometano ottenuto viene utilizzato per i trasporti in sostituzione dei carburanti fossili con il contestuale recupero la CO2, che verrà avviata nel mercato secondo quanto previsto dalla normativa, evitandone l’ emissione diretta in atmosfera.
Il biometano prodotto verrà immesso in “rete”, così come definita dal Dm 5.12.2013 e successivo decreto in consultazione pubblica, e/o avviato mediante carri bombolai/cisterne presso altri distributori (privati realizzati a proprie spese e/o di terzi) e utilizzato per i trasporti mediante distributori dedicati privati, realizzati a spese della società stessa,.
VISTO il D.Lgs 28/2011, che promuove l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, nell’ambito del quale si inserisce la realizzazione di impianti di produzione biometano
VISTO che le direttive europee e quella nazionali spingono sempre più verso l’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e nei trasporti. In particolare il D.lgs 28/2011 successivamente integrato e modificato con legge 116/2014 promuove l’utilizzo del biometano prevedendo che per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizi degli impianti di produzione biometano e relative opere e infrastrutture connesse si utilizzi lo strumento dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003.
VISTA la DGRV 3032 del 10.10.2003, successivamente integrata con DGRV 4077 del 29/12/2009 con la quale la ditta è autorizzata alla produzione di energia da biogas da FORSU nella prima centrale di produzione costituita da 4 gruppi di produzione energia per gli autoconsumi interni e immissione in rete.
VISTA la DGRV 2622 del 2.11.2010 con la quale la ditta è autorizzata alla produzione di energia da biogas da FORSU nella seconda centrale di produzione costituita da 4 gruppi indipendenti da 998 kWe cad..
VISTE le note del 24.10.2017 n. 444425, del 25.10.2017 n. 444425 con le quali la ditta ha integrato la documentazione progettuale con Valutazione previsionale di impatto acustico, T02a - Planimetria comparativa, Dichiarazione di non incidenza aggiornato secondo la nuova DGRV 1400/2017.
VISTE le note del 14.11.2017 nn. 476228 – 476249 – 476277 – 476332 – 476338, con le quali la ditta, a seguito di incontri istruttori con il Comune il 31/10/2017 e con ARPAV e Provincia il 2/11/2017, ha aggiornato la documentazione progettuale precisando, in particolare, il potenziale risparmio di CO2 e che i gruppi di cogenerazione oggetto di istanza saranno eserciti esclusivamente in sostituzione di quelli già autorizzati durante le fasi di manutenzione/fuori servizio e che, pertanto, le emissioni complessivamente non vengono modificate
VISTE le note del 22.11.2017 n. 487767 e del 23.11.2017 n.489995 – 490012, con le quali la società ha trasmesso documentazione progettuale relativa alla richiesta di autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387 aggiornata con la precisazione che le 6 linee di produzione di biometano di progetto, vengono organizzate in 3 impianti indipendenti di produzione di biometano realizzati in stralci funzionali successivi e indipendenti, ottimizzando così la gestione e avvio delle linee.
PRESO ATTO che, come riportato nella documentazione allegata all’istanza di autorizzazione il progetto riguarda la realizzazione e gestione dei seguenti impianti :
1) impianto di produzione biometano “Biometano1” con recupero CO2, immesso “in rete” con destinazione trasporti da 2.000 Smc/h composto da
Linea 1:
Linea 2:
alimentato dal biogas del nuovo biodigestore 1 della terza sezione di digestione anerobica dedicata alla produzione di biometano. Il biometano viene immesso in nuovo impianto di distribuzione realizzato a proprie spese mediante rete di trasporto interna e/o distribuito presso distributori aziendali realizzati a proprie spese mediante carri bombolai e quello in esubero immesso in rete SNAM con obbligo di connessione di terzi, sempre con destinazione trasporti.
2) impianto di produzione biometano “Biometano2” con recupero CO2 immesso “in rete” con destinazione trasporti da 3.000 Smc/h composto da
linea 1:
linea 2:
alimentato dal biogas del nuovo biodigestore 2 della terza sezione di digestione anerobica dedicata alla produzione di biometano. Il biometano viene immesso in nuovo impianto di distribuzione realizzato a proprie spese mediante rete di trasporto interna e/o distribuito presso distributori aziendali realizzati a proprie spese mediante carri bombolai/cisterne se liquefatto e quello in esubero immesso in rete SNAM con obbligo di connessione di terzi, sempre con destinazione trasporti.
3) Impianto di produzione biometano “Biometano3”, immesso “in rete” con destinazione trasporti da 3.000 Smc/h composto da
alimentato dal biogas della II sezione di digestione anerobica, in parte convertita alla produzione di biometano. Il biometano viene immesso “in rete” con destinazione trasporti in nuovo impianto privato di distribuzione realizzato a proprie spese, mediante rete di trasporto interna e/o mediante carri bombolai, che lo distribuiscono presso distributori esterni (privati realizzati a proprie spese e/o di terzi) e/o immesso in rete SNAM con obbligo di connessione di terzi con destinazione trasporti.
4) terza sezione impiantistica di produzione energia composta da due gruppi di cogenerazione rispettivamente da 1.067 kWe (BIO6) e 1487 kWe (BIO7) alimentati dal biogas in esubero dei biodigestori lato nord.
PRESO ATTO che i due gruppi di cogenerazione funzionano in sostituzione di quelli esistenti nelle fasi di manutenzione e fuori servizio dei gruppi di cogenerazione esistenti per garantire la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli autoconsumi del polo impiantistico, che complessivamente le emissioni non vengono modificate né qualitativamente né quantitativamente e che l’energia elettrica prodotta sarà utilizzata per i consumi interni mentre quella termica sarà utilizzata dalla rete dì teleriscaldamento urbano.
PRESO ATTO che gli impianti di produzione di biometano saranno così alimentati e avviati:
PRESO ATTO che la seconda sezione di digestione anerobica alimenta i quattro gruppi di cogenerazione autorizzati con DGRV 2622 del 2.11.2010, e che fino a conversione completa dell’impianto, il biogas di tale sezione, in esubero rispetto agli utilizzi dei gruppi di cogenerazione sarà recuperato producendo biometano per trasporti nel impianto biometano3.
VISTI i pareri della Città di Este (prot. 495244 del 27/11/2017), della Provincia di Padova (prot. 495157 del 27/11/2017) e di ARPA (prot. 497850 del 28/11/2017) che non ravvisano motivi ostativi alla realizzazione degli interventi .
RITENUTO che l’intervento si qualifichi come modifica non sostanziale dell’autorizzazione unica rilasciata con DGRV 3032/2003 e DGRV 2622/2010 e s.m.i., in quanto non vengono incrementate, per gli impianti in esercizio, la potenza installata e le emissioni già autorizzate.
PRESO ATTO che la Ditta SESA S.p.A. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori in conformità alla DGR 1519 del 26.05.2009 come evidenziato dalla quietanza di pagamento allegata all’istanza presentata il 15.09.2017;
PRESO ATTO che la Ditta con nota del 25.06.2015, acclarata al prot. Regionale n. 266579 del 29.06.2015, ha trasmesso alla Provincia di Padova le polizze relative alle garanzie finanziarie prestate ai sensi della DGRV 2521 del 19.12.2014, così come prescritto nel Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 16 del 08.05.2015;
TENUTO CONTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 453/2010
decreta
1) impianto di produzione biometano “Biometano1” con recupero CO2, immesso “in rete” con destinazione trasporti da 2.000 Smc/h composto da Linea 1:
Punto di emissione
Portata Nm3/h
Inquinanti
Valore limite * (mg/Nm3)
E10m
3894
Polveri
10
HCl
Carbonio organico totale
150
HF
2
NOx
450
CO
500
E11m
5729
*valori medi calcolati per un periodo di campionamento di un’ora e riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume
Roberto Morandi
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