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Bur n. 115 del 28 novembre 2017


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 5 del 20 febbraio 2017

Revoca per decadenza dell'"Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 6 MW alimentato a biomasse ligneo-cellulosiche da realizzarsi in località Lugugnana in Comune di Portogruaro (VE)", rilasciata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 54/2011 alla società SIGECO S.p.A. di Castelfranco Veneto (TV).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, per gli effetti del mancato rinnovo della garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, viene revocata per decadenza l'autorizzazione rilasciata alla "SIGECO S.p.A."

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Comunicazione regionale prot. n. 45510 del 03.02.2017 di avviso scadenza della garanzia fideiussoria Z064763 emessa dalla società Zurich Insurance Pic; Avvio procedimento decadenza dell'autorizzazione unica ai sensi della DGR n. 253/2012 nota prot. reg. n. 63674del 15.02.2017. Nota Ditta assunta al protocollo regionale con prot. n. 66369 del 17.02.2017 di mancata realizzazione dell'impianto.

Il Direttore

PREMESSO che: la società SIGECO S.p.A. con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Cazzaro n. 3 è titolare dell’”Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 6 MW alimentato a biomasse ligneo-cellulosiche da realizzarsi in località Lugugnana in Comune di Portogruaro (VE)”, rilasciata, ai sensi del D.Lgs 387/2003 dalla Giunta regionale con deliberazione n. 54 del 18.01.2011;

il predetto D.Lgs all’art. 12 comma 4 prevede l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario dell’autorizzazione a seguito della dismissione dell’impianto;

a tale scopo, la ditta ha presentato la polizza fideiussoria Z064763 con efficacia quinquennale a decorrere dal 20.02.2012 - scadenza il 20 febbraio 2017 - emessa dalla società Zurich Insurance Pic a favore della regione Veneto, a garanzia dei costi per dismissione dell’impianto in parola secondo il “piano di ripristino “ – a fascicolo con prot. n. 481997 del 14.09.2010;

la DGR n. 253/2012, in coerenza con quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, ha approvato la disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili. In particolare per quanto riguarda gli obblighi del rinnovo e della rivalutazione di cui all’allegato “B” della citata deliberazione - art. 3 “efficacia e durata della garanzia” e art 4 “adeguamento ISTAT” ha stabilito, quale conseguenza dell’inadempimento degli stessi, la decadenza del titolo autorizzatorio;

in data 03.02.2017 con nota prot. n. 45510 è stato richiesto alla Società di ottemperare alla presentazione della garanzia conformemente a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della citata deliberazione n. 253, assegnando per detto adempimento il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, decorso il quale la struttura avrebbe avviato il procedimento per la decadenza del titolo autorizzatorio;

in data 15.02.2017 con nota prot. n. 63674, è stato comunicato alla Società l’avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione di cui alla DGR n. 54/2011.

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 66369 del 17.02.2017 con la quale la SIGECO S.p.A non ha manifestato opposizione alla decadenza della citata autorizzazione precisando inoltre di aver provveduto al ripristino del sito. La ditta, ha altresì evidenziato che il ricorso attualmente pendente al TAR per il Veneto avverso il provvedimento autorizzatorio ha determinato delle difficoltà per provvedere alla realizzazione dell’impianto in parola.

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 006108 del 15.02.2017 del Comune di Portogruaro con la quale viene comunicato che a seguito del sopralluogo effettuato in pari data risulta che “sull’area dove doveva sorgere l’impianto non è stata eseguita nessuna opera di trasformazione del territorio. Inoltre non è più presente la recinzione che delimitava l’ambito di intervento”.

CONSIDERATO che l’impianto non è stato realizzato e che sull’area interessata non è intervenuta alcuna modifica, si ritiene di non richiedere alla ditta il piano esecutivo conforme al “piano di ripristino” così come previsto al paragrafo 6 – allegato A- della suindicata deliberazione n. 253/2012 e di non provvedere all’escussione della garanzia, procedendo tuttavia, per quanto stabilito dalla deliberazione medesima, alla revoca per decadenza dell’autorizzazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 54 del 18.01.2011;

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012, legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”,

decreta

  1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
  2. di disporre, per gli effetti del mancato rinnovo della garanzia depositata dalla Ditta, la revoca per decadenza dell’”Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da circa 6 MW alimentato a biomasse ligneo-cellulosiche da realizzarsi in località Lugugnana in Comune di Portogruaro (VE)”, rilasciata alla SIGECO S.p.A. di Castelfranco Veneto (TV), ai sensi del D.Lgs 387/2003 dalla Giunta regionale con deliberazione n. 54 del 18.01.2011;
  3. di dare atto che la polizza fideiussoria Z064763, emessa dalla società Zurich Insurance Pic a favore della Regione Veneto a garanzia dei costi per la dismissione dell’impianto in parola secondo il “piano di ripristino “ con efficacia quinquennale scade alle ore 24 del 20 febbraio 2017;
  4. di dare atto che sull’area autorizzata per la realizzazione dell’impianto non è stata eseguita alcuna opera di trasformazione del territorio;
  5. di dare atto che nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria Z064763, emessa dalla società Zurich Insurance Pic a favore della Regione Veneto, la quale provvederà entro 90 giorni dalla richiesta;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla “SIGECO S.p.A.”, al Comune di Portogruaro (VE), alla Provincia di Venezia, al Dipartimento Arpav di Mestre - Venezia, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, alla Soprintendenza Archeologia del Veneto, all’ENEL Distribuzione S.p.A., all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.

 

Roberto Morandi

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