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Bur n. 115 del 28 novembre 2017


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 2 del 23 gennaio 2017

Ditta E-Via S.p.A. di Milano Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio, con potenza elettrica pari a 613 kW, e potenza termica pari a 1.622 kW, da realizzarsi presso la sede di Venezia Mestre in Via Perlan, 57.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio e se ne autorizza l'installazione e l'esercizio presso una sede operativa della società richiedente.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Richiesta protocollo n° 26894 del 21.01.2016.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”, integrato e modificato dal Decreto Legislativo n° 128 del 29.06.2010 e dal Decreto Legislativo n° 205 del 03.12.2010;

VISTA la Delibera n° 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto, tra l’altro, individua una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;

VISTA l’istanza pervenuta con protocollo regionale n° 26894 del 25.01.2016, con la quale la società E-Via S.p.A. con sede legale in Via Restelli, 3/7 a Milano ha richiesto l’autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica costituito da un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio con potenza elettrica pari a 613 kW, e potenza termica pari a 1.622 kW, da realizzarsi presso la propria sede operativa di Venezia Mestre in Via Perlan, 57;

CONSIDERATO che il gruppo elettrogeno verrà installato nel cortile di un’unità immobiliare destinata ad uso diverso da quello di civile abitazione; detto gruppo sarà asservito alla centrale di telecomunicazione (PoP), con lo scopo di sopperire ad una eventuale mancanza di erogazione di corrente elettrica dalla rete pubblica, sganciandosi da questa ultima ed entrando in regime di autoproduzione. L’azionamento del gruppo avverrà automaticamente in caso di interruzione dell’alimentazione dalla rete;

PRESO ATTO che il gruppo elettrogeno verrà utilizzato con una previsione di circa 20 ore di funzionamento annue nelle fasi di manutenzione del gruppo stesso e in servizio di emergenza per l’alimentazione di apparecchiature informatiche presenti nella sala dati della centrale di telecomunicazione per le quali è necessario garantire la continuità di servizio;

CONSIDERATO quindi, che in condizioni di regolare erogazione di corrente elettrica da parte della rete, il numero massimo di ore di funzionamento sarà inferiore a 200 all’anno;

VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse, all’utilizzo del gruppo elettrogeno di cui trattasi, possa essere riconosciuto il carattere di emergenza;

RITENUTO di poter autorizzare la società E-Via S.p.A. con sede legale in Via Restelli, 3/7 a Milano, all’installazione ed esercizio di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio presso la propria sede operativa a Venezia Mestre in Via Perlan, 57;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

  1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza del gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, con potenza elettrica pari a 613 kW, e potenza termica pari a 1.622 kW, da realizzarsi presso la sede operativa della società E-Via S.p.A. a Venezia Mestre in Via Perlan, 57;
  2. di autorizzare la società E-Via S.p.A. con sede legale in Via Restelli, 3/7 a Milano, all’installazione ed esercizio di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio da realizzarsi presso la sede operativa di Via Perlan, 57 a Mestre in Comune di Venezia;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla società E-Via S.p.A. con sede legale in Via Restelli, 3/7 a Milano, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.

Roberto Morandi

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