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Bur n. 108 del 14 novembre 2017


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 365 del 24 ottobre 2017

Riconoscimento della risorsa geotermica individuata nell'ambito del permesso di ricerca denominato "Moro", situato in Comune di Concordia Sagittaria (VE), ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.Lgs. 22/2010 e della DGR 985/2013.

Note per la trasparenza

Il provvedimento stabilisce il riconoscimento della risorsa geotermica individuata nell’ambito del permesso di ricerca denominato “Moro” e rilasciato alla ditta Maschio Aratri srl con sede in Comune di Concordia Sagittaria, ai fini del rilascio della concessione di coltivazione.

Il Direttore

Premesso che:

  • con DPGR 172/2015 è stato assegnato, alla ditta Moro Pietro Meccanica srl con sede in via O. Bravin 151 a Concordia Sagittaria, il permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato “Moro” sito in Comune di Concordia Sagittaria (VE);
  • con nota del 23/8/2017, protocollo n. 360924 del 28/8/2017, è stata comunicata la nuova denominazione della società intestataria del permesso di ricerca, e cioè Maschio Aratri srl, che ha conservato lo stesso indirizzo, codice fiscale e partita IVA, oggetto sociale e rappresentante legale del precedente intestatario;
  • con DDR 311/2017 il suddetto permesso di ricerca è stato intestato alla ditta Maschio Aratri srl con sede in via O. Bravin 151 a Concordia Sagittaria;
  • è stata acquisita la nota in data 5/9/2017, protocollata al n. 373531 del 6/9/2017, con la quale la ditta intestataria del permesso ha fornito i risultati relativi alla ricerca della risorsa geotermica;
  • con la medesima nota sono stati prodotti i seguenti documenti: relazione tecnica sulla realizzazione del pozzo e prove di portata, planimetria con il posizionamento del pozzo, sezione del pozzo, stratigrafia del pozzo, rapporto delle prove chimico-fisiche e comunicazione ad ISPRA di fine indagine (L. 464/1984);
  • con nota n. 420353 del 9/10/2017 la Direzione Difesa del Suolo ha inteso la nota di cui sopra come comunicazione di rinvenimento di risorsa geotermica ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 22/2010 e della DGR 985/2013.
  • con la medesima nota si è rilevato che la comunicazione del rinvenimento della risorsa, era stata inviata, da parte della ditta, a termini scaduti rispetto a quanto stabilito nell’Atto di autorizzazione alla ricerca e, pertanto, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle motivazioni che hanno determinato tale ritardo;
  • la ditta, con nota in data 11/10/2017, ha giustificato il ritardo nella trasmissione della comunicazione del rinvenimento della risorsa adducendo motivazioni che possono ritenersi valide e ammissibili.

Preso atto che:

  • il fluido geotermico che la società prevede di utilizzare, è stato rinvenuto alla profondità compresa tra 519 e 541 metri, alla temperatura di 29 °C, con artesianità misurata in circa 5 metri sopra il piano campagna;
  • il pozzo può erogare spontaneamente una portata di 4 l/sec e, tramite pompa, una portata di 7,6 l/sec con un livello stabile a 35 metri sotto il piano campagna;
  • le analisi chimico-fisiche, condotte sul campionamento effettuato, hanno rilevato la conformità dei parametri analizzati alle disposizioni della vigente normativa in materia;
  • l’utilizzo della risorsa geotermica è finalizzato al riscaldamento a bassa temperatura dell’esistente capannone industriale, adibito alla produzione, assemblaggio e finitura di macchinari ed accessori per l’agricoltura;

Considerato che:

  • il titolare del permesso di ricerca ha il diritto, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.lgs. 22/2010, di presentare alla Regione del Veneto istanza di concessione di coltivazione entro sei mesi dalla data di ultima pubblicazione del riconoscimento del carattere locale o nazionale delle risorse geotermiche rinvenute.

VISTO il D.Lgs. 22/2010;

VISTA la DGR 985/2013;

decreta

  1. di riconoscere, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 22/2010 e della DGR 985/2013, il carattere locale della risorsa geotermica individuata nell’ambito del permesso di ricerca denominato “Moro”, situato in Comune di Concordia Sagittaria (VE);
  2. di stabilire, ai sensi della DGR 985/2013, che la documentazione da presentare con l’eventuale istanza di concessione è costituita da: istanza, planimetria dell’area su Carta Tecnica Regionale, attestazione del versamento spese istruttorie, progetto geotermico composto dal progetto definitivo delle attività di coltivazione della risorsa geotermica (programma dei lavori), progetto preliminare dell’impianto di utilizzazione della risorsa e programma delle opere di recupero ambientale previste;
  3. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse.

Marco Puiatti

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