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Bur n. 104 del 03 novembre 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 29 del 13 ottobre 2017

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell' art. 4 della L.R. 30.08.1993 n. 40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

- Preso atto che:

  • il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
  • tra gli enti del Terzo settore sono ricomprese le organizzazioni di volontariato;
  • presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • il Registro unico nazionale del Terzo settore è suddiviso in sei sezioni: Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, Società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo settore;
  • il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, deve definire, entro un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto (03.08.2017), le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché regole e modalità per la gestione del Registro medesimo;

-  tenuto conto che:

  • fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • ai sensi dell’art. 102 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le disposizioni contenute nell’art. 6 della L. 266/1991, inerenti all’istituzione e alla tenuta dei Registri delle organizzazioni di volontariato da parte delle Regioni e delle Province autonome, saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53;

-  dato atto che le organizzazioni di volontariato devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto legislativo ovvero:

  • esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5;
  • avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
  • contenere nella denominazione sociale l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv”;

-  preso atto che il citato decreto legislativo ha riservato una parte specifica alla definizione di volontario e attività di volontariato confermando i seguenti principi:

  • il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
  • al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
  • la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

-  vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314 che ha ridefinito i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della LR 40/1993;

-  ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:

  • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
  • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
  • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;

-  ricordati:

  • la Legge 266/1991 laddove consentiva alle organizzazioni di volontariato di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
  • la LR 40/1993 nella parte in cui disponeva che le organizzazioni di volontariato non potessero ricorre all’utilizzo di personale retribuito per l’esercizio di attività di solidarietà;

-  vista la nuova diposizione in materia di risorse umane introdotta dal D. Lgs. 117/2017 che conferma il principio sancito dalla L. 266/1991 ma aggiunge che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può, in ogni caso, essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;

-  preso atto quindi che le associazioni di volontariato inserite nel sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, autorizzate ed accreditate ai sensi delle LR nn. 22/2002 e 26/2012 e della DGR 179/2014 non sono più sottoposte ai limiti imposti dalla LR 40/1993 ma devono comunque operare nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e delle norme regionali;

-  dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato hanno determinato:

  • l’iscrizione di n. 32 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 125 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
  • la cancellazione di n. 6 associazioni evidenziate nell’Allegato C, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna;
  • la non ammissione di n. 3 associazioni evidenziate nell’Allegato D, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna;

-  visto il DDR n. 4 del 12.05.2017 con il quale l’Associazione denominata “Associazione di Volontariato Socio-Sanitario A.V.U.L.S.S.” C.F. 95083170241, con sede in Lonigo (VI), è stata cancellata dal Registro regionale del volontariato per non aver presentato istanza di rinnovo in sede di scadenza triennale (iscrizione scaduta il 17.12.2016);

-  considerato che l’Associazione in argomento aveva delegato il Centro di servizio di appartenenza, a trasmettere la documentazione necessaria per il rinnovo dell’iscrizione, depositata presso il Centro medesimo in data 30.03.2017;

-  verificata la procedura di Protocollo e accertato che la trasmissione via PEC da parte del Centro di servizio non è andata a buon fine;

-  considerato comunque che l’associazione in argomento aveva adempiuto all’obbligo di legge di chiedere il rinnovo dell’iscrizione;

-  ritenuto pertanto di rettificare il DDR n. 4 del 12.05.2017 nella la parte in cui ha disposto l’automatica cancellazione e di considerare l’associazione regolarmente confermata, con il codice di classificazione già assegnato, ovvero VI0499, scadenza 17/12/2019;

-  preso atto che l’Associazione denominata “Il Cerchio della vita Onlus”, con sede in Vigonza (PD), C.F. 92173030286 risulta iscritta al Registro regionale del volontariato con il codice di classificazione PD0676, scadenza 16.03.2020;

-  visto il verbale di assemblea generale, redatto in data 19.07.2017, nel quale viene approvato lo spostamento della sede legale da Padova a Venezia, Fossò, Via Don Lorenzo Milani 3;

-  ritenuto pertanto di aggiornare i dati anagrafici dell’associazione nel Registro regionale del volontariato e, conseguentemente, di modificare il codice di classificazione da PD0676 aVE0404;

-  preso atto che l’Associazione di volontariato iscritta al Registro regionale con il codice di classificazione TV0584, C.F. 93013720268, con sede a Cappella Maggiore (TV), ha comunicazione la variazione della denominazione da “Associazione Volontari di Protezione civile di Cappella Maggiore e Fregona” in “Associazione Volontari di Protezione civile Pedemontana Est (TV)”;

-  ricordato che :

  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

-  visto l’art. 6 della L. 266/1991;

-  visto il D.M. 1995;

-  visto il D.Lgs. 460/97 art. 10 comma 8;

-  vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;

-  vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;

-  visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

-  vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;

-  visto il DDR n. 4 del 12.05.2017;

-  attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 32 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni e/o condizioni meglio descritte nel citato allegato;
  2. la conferma dell’iscrizione di n. 125 associazioni evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni e condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  3. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 6 Organizzazioni per le motivazioni meglio specificate nell’Allegato C;
  4. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 3 Organizzazioni per le motivazioni meglio dettagliate nell’Allegato D;
  5. la rettifica del Decreto direttoriale n. 4 del 12.05.2017 nella parte in cui ha disposto l’automatica cancellazione dell’Associazione denominata “Associazione di Volontariato Socio-Sanitario A.V.U.L.S.S” C.F. 95083170241, disponendo la conferma della stessa per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
  6. il nuovo codice di classificazione assegnato all’Associazione denominata “Il Cerchio della vita Onlus”, C.F. 92173030286, è VE0404;
  7. la presa d’atto della nuova denominazione dell’Associazione Volontari di Protezione civile Pedemontana Est (TV), C.F. 93013720268, con sede a Cappella Maggiore (TV), iscritta al Registro del volontariato con il codice di classificazione TV0584, scadenza 24/04/2019;
  8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  9. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

29_Allegato_A_DDR_29_13-10-2017_355966.pdf
29_Allegato_B_DDR_29_13-10-2017_355966.pdf
29_Allegato_C_DDR_29_13-10-2017_355966.pdf
29_Allegato_D_DDR_29_13-10-2017_355966.pdf

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