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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 29 del 13 ottobre 2017
Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell' art. 4 della L.R. 30.08.1993 n. 40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.
Il Direttore
- Preso atto che:
- tenuto conto che:
- dato atto che le organizzazioni di volontariato devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto legislativo ovvero:
- preso atto che il citato decreto legislativo ha riservato una parte specifica alla definizione di volontario e attività di volontariato confermando i seguenti principi:
- vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314 che ha ridefinito i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della LR 40/1993;
- ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
- ricordati:
- vista la nuova diposizione in materia di risorse umane introdotta dal D. Lgs. 117/2017 che conferma il principio sancito dalla L. 266/1991 ma aggiunge che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può, in ogni caso, essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- preso atto quindi che le associazioni di volontariato inserite nel sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, autorizzate ed accreditate ai sensi delle LR nn. 22/2002 e 26/2012 e della DGR 179/2014 non sono più sottoposte ai limiti imposti dalla LR 40/1993 ma devono comunque operare nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e delle norme regionali;
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato hanno determinato:
- visto il DDR n. 4 del 12.05.2017 con il quale l’Associazione denominata “Associazione di Volontariato Socio-Sanitario A.V.U.L.S.S.” C.F. 95083170241, con sede in Lonigo (VI), è stata cancellata dal Registro regionale del volontariato per non aver presentato istanza di rinnovo in sede di scadenza triennale (iscrizione scaduta il 17.12.2016);
- considerato che l’Associazione in argomento aveva delegato il Centro di servizio di appartenenza, a trasmettere la documentazione necessaria per il rinnovo dell’iscrizione, depositata presso il Centro medesimo in data 30.03.2017;
- verificata la procedura di Protocollo e accertato che la trasmissione via PEC da parte del Centro di servizio non è andata a buon fine;
- considerato comunque che l’associazione in argomento aveva adempiuto all’obbligo di legge di chiedere il rinnovo dell’iscrizione;
- ritenuto pertanto di rettificare il DDR n. 4 del 12.05.2017 nella la parte in cui ha disposto l’automatica cancellazione e di considerare l’associazione regolarmente confermata, con il codice di classificazione già assegnato, ovvero VI0499, scadenza 17/12/2019;
- preso atto che l’Associazione denominata “Il Cerchio della vita Onlus”, con sede in Vigonza (PD), C.F. 92173030286 risulta iscritta al Registro regionale del volontariato con il codice di classificazione PD0676, scadenza 16.03.2020;
- visto il verbale di assemblea generale, redatto in data 19.07.2017, nel quale viene approvato lo spostamento della sede legale da Padova a Venezia, Fossò, Via Don Lorenzo Milani 3;
- ritenuto pertanto di aggiornare i dati anagrafici dell’associazione nel Registro regionale del volontariato e, conseguentemente, di modificare il codice di classificazione da PD0676 aVE0404;
- preso atto che l’Associazione di volontariato iscritta al Registro regionale con il codice di classificazione TV0584, C.F. 93013720268, con sede a Cappella Maggiore (TV), ha comunicazione la variazione della denominazione da “Associazione Volontari di Protezione civile di Cappella Maggiore e Fregona” in “Associazione Volontari di Protezione civile Pedemontana Est (TV)”;
- ricordato che :
- visto l’art. 6 della L. 266/1991;
- visto il D.M. 1995;
- visto il D.Lgs. 460/97 art. 10 comma 8;
- vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
- vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
- visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
- visto il DDR n. 4 del 12.05.2017;
- attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Maria Carla Midena
(seguono allegati)
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