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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 105 del 07 novembre 2017


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 403 del 09 ottobre 2017

Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo sul fiume Lemene in comune di Portogruaro per servizio commerciale. Richiedente: Marson Daniele con sede in via Borgo Sindacale 13 30023 Concordia Sagittaria (P. Iva: 04408380279).

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Sig. Marson Daniele con sede in via Borgo Sindacale 13 30023 Concordia Sagittaria (P. Iva: 04408380279). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza del 28.07.2014; voto favorevole n. 180 del 23/10/2015 rilasciato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata del Genio Civile di Venezia; parere del Comune di Portogruaro prot. n. 15263 del 16/4/2015; parere di Sistemi Territoriali S.p.A prot. n. 7 del 7/1/2015.

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 28.07.2014 con la quale la Ditta Trevisan Marzia (omissis) ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l’occupazione di uno spazio sul fiume Lemene (ex concessione “Boschin”) per complessivi 168 mq per sosta operativa di imbarcazioni adibite a diporto commerciale, in Comune di Portogruaro;

VISTI:

- il parere idraulico favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata del Genio Civile di Venezia con voto favorevole n. 180 del 23/10/2015, con prescrizione di limitare il tempo di ormeggio dell’imbarcazione di progetto (l. mt 14,25) alla sola sosta operativa;

- il parere favorevole del Comune di Portogruaro prot. n. 15263 del 16/4/2015;

- il parere ai fini della navigazione espresso da Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 7 del 7/1/2015;

CONSIDERATO che l’istanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 16 della D.G.R. n. 1791 del 04/09/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTA la richiesta congiunta del 9.10.2017 prot. n. 419897 presentata dalla Ditta Trevisan Marzia e dalla Ditta Marson Daniele allo scopo di modificare il concessionario, individuando il nuovo richiedente nella Ditta Daniele Marson, con sede in via Borgo Sindacale 13 – 30023 Concordia Sagittaria (P. Iva: 04408380279;

CONSIDERATO che la Ditta Marson Daniele ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L.R. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. N. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. N. 1791 del 04.09.2012;

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Ditta Marson Daniele (omissis) (P. Iva: 04408380279), della concessione demaniale per l’occupazione di uno spazio acqueo per complessivi mq 168 limitatamente alla sosta operativa (ovvero temporanea) di 1 imbarcazione di lunghezza pari a 14,25 ml sul Fiume Lemene, riva sx, nel Comune di Portogruaro, con le modalità stabilite dal disciplinare del iscritto al n. di Rep. presso l’Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto;
  2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 312,82 (trecentododici/82) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.
  6. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regluiione Veneto.

Luigi Zanin

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