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Bur n. 95 del 06 ottobre 2017


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 383 del 27 settembre 2017

D.G.R. 899 del 14.06.2016 "Autorizzazione al rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico-ricreativo", in laguna di Caleri". Approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi dalla procedura di manifestazione di interesse per la concessione di aree del demanio marittimo per l'attività di acquacoltura in laguna di Caleri Comune di Rosolina (Ro).

Note per la trasparenza

Il Direttore, con il presente provvedimento, a seguito della pubblicazione dell'avviso di apertura di una procedura comparativa per la concessione di aree del demanio marittimo per l'attività di acquacoltura in laguna di Caleri Comune di Rosolina (Ro), approva le valutazioni della Commissione in ordine all'ammissibilità o meno delle manifestazioni di interesse, provvedendo alla pubblicazione dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi dalla procedura stessa ai sensi del punto 6, art. 4, dell'Allegato A alla D.G.R. n. 899 del 14.06.2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n. 899 del 14.06.2016.
Avviso di apertura di una procedura comparativa per la concessione di aree del demanio marittimo per l'attività di acquacoltura in laguna di Caleri Comune di Rosolina (Ro), pubblicato nel BURV n. 63 del 1° luglio 2016.
Verbale della Commissione di Valutazione del 09.11.2016.
Verbale della Commissione di Valutazione del 06.12.2016.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con D.G.R. 2435 del 20.12.2013 la Giunta Regionale del Veneto, in attuazione a quanto deliberato con la D.G.R.V. n. 918/2010, che individuava i criteri da adottare per la procedura di gara per l’assegnazione di aree demaniali marittime in laguna di Caleri ha inteso procedere all’approvazione di uno schema di bando di gara tipo per il rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso “non turistico – ricreativo” ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione e dell’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, su aree della laguna di Caleri non oggetto di precedente rilascio di concessioni, aree dichiarate demaniali marittime a seguito della conclusione del processo di delimitazione da parte dell’Autorità Marittima competente con l’adozione di appositi decreti da parte della Direzione Marittima di Venezia;
  • in conseguenza di quanto sopra, l’allora Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo ora U.O. Genio Civile di Rovigo, a seguito del completamento delle operazioni di delimitazione individuava “nuove aree demaniali”, per le quali erano state effettuate le necessarie verifiche ambientali, da porre a bando per il successivo rilascio di concessioni, aventi una superficie demaniale complessiva pari ad ettari 39,05;
  • con D.G.R. 899 del 14.06.2016 la Giunta Regionale approvava lo schema di “avviso di apertura di una procedura comparativa per la concessione di aree del demanio marittimo per l’attività di acquacoltura in laguna di Caleri – Comune di Rosolina (Ro)”, incaricando il Direttore della struttura regionale competente al rilascio delle concessioni in oggetto, ora U.O. Genio Civile di Rovigo, di istituire e nominare la Commissione di valutazione di ammissibilità delle manifestazioni di interesse;
  • l’avviso è stato pubblicato nel BURV n. 63 del 1° luglio 2016.

VISTO che con decreto n. 73 del 12.09.2016 del Direttore della U.O. Genio Civile di Rovigo è stata istituita la Commissione di Valutazione ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016;

VISTO l’Art. 4, comma 6 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 899 del 14.06.2016;

RILEVATO che sono pervenute n. 26 domande di “Manifestazione di interesse per la concessione di area demaniale da destinarsi ad attività di acquacoltura in laguna di Caleri”, ai sensi dell’art. 1, comma 4 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 899 del 14.06.2016;

CONSIDERATO che per il completamento dell’istruttoria, in merito alle predette manifestazioni di interesse sono stati interpellati ,per competenza, altri Enti e acquisite le integrazioni richieste dalla Commissione

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione del 09.11.2016;

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione del 06.12.2016, conclusivo della prima fase, che riporta gli elenchi degli ammessi e degli esclusi per carenza e/o mancanza dei requisiti, ovvero per violazione delle norme del bando;

CONSIDERATO che, in attesa degli esiti del ricorso avanti il TAR Veneto proposto dal Consorzio AL.M.E.C.A. ed altri contro la Regione del Veneto per l’annullamento delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 918/2010, n. 2432/2013, 2435/2013 e 899/2016, la Commissione di Valutazione ha ritenuto di sospendere i termini fissati all’art. 4, comma 6 Allegato A alla D.G.R.V. n. 899/2016 per la conclusione della procedura di valutazione di ammissibilità delle manifestazioni di interesse;

PRESO ATTO della sentenza n. 805 del 29.08.2017 con cui il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Consorzio AL.M.E.C.A. ed altri;

RITENUTO di poter procedere al’approvazione delle risultanze della valutazione della Commissione, ai sensi del punto 6 dell’art. 4 dell’allegato A alla D.G.R. n. 899 del 14.06.2016;

VISTA la D.G.R. n. 899 del 14.06.2016;

decreta

  1. sono approvate le valutazioni della Commissione di valutazione contenute nel verbale del 06.12.2016, e pertanto sono ammessi alla seconda fase del bando e alla presentazione di domanda di concessione di area per l’esercizio di attività di acquacoltura in laguna di Caleri, i seguenti soggetti:
  • Società Cooperativa Reamar con sede a Codigoro in località Lovara 25/a;
  • Società Agricola Bivalvos s.s. con sede a Terrassa Padovana in via Madonna 23;
  • Società Cooperativa Pescatori Eridania con sede a Porto Viro in via Murazze 44;
  • Società Agricola Nautilux s.s. con sede a Porto Tolle in via Aldo Moro 9;
  • Società Cooperativa Serenissima Pesca con sede a Rosolina in viale Marconi 96/1;
  • Cooperativa Caleri tra Pescatori e Mitilicoltori con sede a Rosolina via Borgata Volto 39;
  • Società Agricola Ro.Ma. con sede a Rosolina in via Pineta 13;
  • Società Agricola Linea Azzurra s.s. con sede a Chioggia in Piazza Baldin 32;
  • Società Cooperativa Arcobaleno con sede a Rosolina in via Pineta 13;
  • Cooperativa Pescatori Levante con sede a Rosolina in via Carabella 7;
  • Società Agricola Gloria Pesca s.s. con sede a Taglio di Po in via Villaggio Perla IV Strada 8;
  • Società Cooperativa Pescatori Rosolina con sede a Rosolina in via Aldo Moro 36;
  • Consorzio Molluschicoltori Veneti con sede a Rosolina in via Pineta 13;
  • Società Cooperativa Ondemar con sede a Rosolina in viale G. Marconi 68 ;
  • Società Agricola Viro con sede a Porto Viro in via Ugo Foscolo 87;
  • Società Agricola Germogli s.s. con sede a Rosolina in via Pineta 28;
  • Società Agricola Polesine Vongole s.s. con sede a Rosolina in via dei Cesari 59;
  • Minerva S.r.l. con sede a Rosolina in via Norge Polesine 43.
  1. Sono approvate le valutazioni della Commissione di valutazione contenute nel verbale del 06.12.2016, e pertanto non sono ammessi alla seconda fase i seguenti soggetti, per carenza e/o mancanza dei requisiti, ovvero per violazione delle norme del bando;
  • Società Agricola Masterdelta s.r.l. con sede a Ariano del Polesine (Ro) in via Canalette 6/b ai sensi dell’art. 2, comma 3 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016;
  • Società Agricola Vongola Viva s.s. di Stocco Daniele & C. con sede a Rosolina (Ro) in via del Lavoro 30 per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016 e per dichiarazione mendace (art. 46 del D.P.R. 445/2000);
  • Consorzio Delta Nord con sede a Rosolina in via Pineta 13 per mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016;
  • Azienda Agricola Boato Giuseppe S.r.l. con sede a Correzzola in via Tre Ponti 9 per mancanza dei requisiti previsti dall’art.1, comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016;
  • Società Agricola Norge Pesca con sede a Rosolina in viale G. Marconi 68 per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016 e per dichiarazione mendace (art. 46 del D.P.R. 445/2000);
  • Società Agricola M & T con sede a Porto Viro in via Dosso 31 per mancanza dei requisiti previsti dall’art.1, comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016;
  • Società Cooperativa Clodiamare 1 con sede a Chioggia in viale Verona 13/c per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016;
  • Società Agricola Veneto Mare con sede a Porto Viro in via Mazzini 16 per mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse.
  1. di invitare i soggetti ammessi alla seconda fase del bando a presentare domanda di concessione, nei limiti della superficie che sarà indicata nella specifica comunicazione, con le modalità previste dal comma 4 dell’art. 5 dell’allegato A alla D.G.R. n. 899 del 14.09.2016, entro e non oltre il giorno martedì 31 ottobre 2017. Le domande dovranno pervenire all’Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo – Viale della Pace 1/d – 45100 ROVIGO – indirizzo pec: geniocivilero@pec.regione.veneto.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno precitato. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
  2. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti

Contro il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Giovanni Paolo Marchetti

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