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Bur n. 94 del 03 ottobre 2017


Materia: Urbanistica

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO n. 23 del 18 settembre 2017

Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici e esperti per la revisione e aggiornamento della disciplina relativa alle modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e definizione delle distanze dalle case sparse e concentrate, nonché dalle zone non agricole (Punto 5, lett. d) della DGR n. 3178/2004 e smi).

Note per la trasparenza

Costituzione di un gruppo di lavoro di tecnici e esperti con il compito di procedere alla revisione organica delle attuali disposizioni sulle distanze degli allevamenti (Punto 5, lett. d) della DGR n. 3178/2004), tenendo conto della revisione delle migliori tecniche disponibili per gli allevamenti zootecnici contenute nel documento dell’Unione Europea “BAT Conclusions 2015”, e della normativa sulle AIA (autorizzazione integrata ambientale), al fine di dare disposizioni aggiornate per la classificazione degli allevamenti e per il loro corretto inserimento territoriale in relazione al tipo di intervento da realizzare.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio " pur prevedendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega ed il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo all'Amministrazione regionale.

L'art. 50, comma 1, della medesima legge n. 11/2004, prevede, in adempimento di tale funzione di indirizzo e coordinamento, l’adozione da parte della Giunta regionale di plurimi provvedimenti in alcune specifiche materie, tra i quali quelli di cui alla lettera d), relativi all’edificabilità nelle zone agricole, approvati con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178.

EVIDENZIATO che per quanto attiene le specifiche tecniche di cui alla citata lettera d), gli Atti di indirizzo approvati con la DGR n. 3178/2004, hanno individuato in particolare:

  1. la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole;
  2. i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'art. 44, comma 3;
  3. la definizione di strutture agricolo-produttive;
  4. i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
  5. le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento;
  6. le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10, della LR n. 11/2004;
  7. i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45 della LR n. 11/2004.

PRESO ATTO che le disposizioni relative all’edificabilità nelle zone agricole approvate con DGR n. 3178/2004 sono state oggetto di successive modifiche e integrazioni; in particolare, con la deliberazione n. 329/2010 veniva evidenziata l’opportunità, su iniziativa della competente Direzione Agroambiente, di aggiornare periodicamente le specifiche vigenti al fine del loro adeguamento alle disposizioni comunitarie in continua evoluzione in materia di sviluppo rurale; ciò anche in relazione agli aspetti ambientali e paesaggistici, nonché alla necessità di assicurare tempestività ed efficienza nell’ag­giornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, con particolare riferimento alle strutture agricolo-produttive e agli allevamenti zootecnico-intensivi.

Per quanto attiene, in particolare, la specifica disciplina degli allevamenti intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alle pressioni ambientali prodotte (punto 5, lett. d) degli Atti di indirizzo), è emerso che, nella realizzazione degli allevamenti zootecnici, l’innovazione delle caratteristiche progettuali, produttive e tecnologiche, attraverso l’applicazione delle “migliori tecniche disponibili” (MTD), consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento degli allevamenti, specie se intensivi, come previsto dalla Direttiva 96/61/CE.

PRESO ATTO che con DGR 15 maggio 2012, n. 856, si è provveduto a redigere una revisione dei vigenti Atti di Indirizzo, lett. d), punto 5., alla luce degli effetti migliorativi che le MTD possono oggettivamente apportare alla riduzione degli impatti ambientali legati alla costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi o al potenziamento di quelli esistenti. È stato aggiornato il sistema dei parametri per l’attribuzione dei punteggi agli insediamenti zootecnici (strutture per il ricovero degli animali, vasche raccolta liquame e concimaie scoperte), penalizzando (rispetto ai precedenti) gli allevamenti che non intendono adottare le MTD o similari, e agevolando, invece, tutte le tipologie di allevamento che prevedono l’applicazione di sistemi e tecnologie che riducono le emissioni inquinanti. Ciò ha comportato il conseguente aggiornamento delle distanze minime reciproche degli allevamenti dalle civili abitazioni (singole o concentrate) e dalle zone non agricole.

La medesima DGR n. 856/2012 ha altresì inteso chiarire alcune definizioni, nonché introdurre alcune fattispecie di interventi che possono interessare gli allevamenti esistenti, per differenziarli rispetto agli interventi di nuova realizzazione e dagli ampliamenti che comportano l’edificazione di un nuovo volume edilizio (interventi di adeguamento tecnologico e riconversione).

EVIDENZIATO che la complessa normativa sopra richiamata e le innumerevoli casistiche che si sono presentate in questi 5 anni di applicazione, hanno comportato la redazione di numerose note interpretative in risposta a specifici quesiti finalizzati alla valutazione dell’insediamento zootecnico, esistente o in ampliamento, in relazione alla sua localizzazione sul territorio; tali note sono state formulate tenuto conto della finalità della citata norma regionale e sulla base di una lettura sistematica delle disposizioni in essa contenute, al fine di evitare il manifestarsi, sul territorio ed in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine ambientale e igienico-sanitario a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici intensivi.

DATO ATTO che è stata conclusa la revisione da parte dei competenti uffici della Commissione Europea, del documento dell’Unione che individua le migliori tecniche disponibili, denominato “BAT Conclusions 2015”. Tale documento, realizzato prendendo come riferimento le condizioni e le tecniche applicate negli allevamenti intensivi europei, è indispensabile riferimento per il settore zootecnico intensivo italiano, in particolare del Veneto, delle tecniche gestionali disponibili nell’intero ciclo di produzione dell’allevamento, atte a salvaguardare le attività produttive aziendali nel rispetto delle disposizioni ambientali, con lo scopo di ridurre le emissioni di inquinanti in aria, nelle acque e nel suolo, migliorando di pari passo l’efficienza dell’allevamento e, riducendo, nel contempo, i costi aziendali.

PRESO ATTO che la materia della collocazione territoriale degli allevamenti coinvolge, oltre alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, a diverso titolo, le competenze specialistiche di altre strutture regionali che fra loro hanno sempre mantenuto vivo il dialogo e il confronto al fine di tenere conto di ogni possibile implicazione, di tipo ambientale, agronomico, sanitario e urbanistico.

EVIDENZIATO inoltre che la complessità della disciplina relativa all’inserimento territoriale degli allevamenti zootecnici e gli approfondimenti compiuti successivamente all’approvazione della DGR n. 856/2012, nonché la recente pubblicazione del documento dell’Unione Europea “BAT Conclusions 2015”, rende ora opportuna una revisione organica delle disposizioni riguardanti le distanze degli allevamenti, avvalendosi dei contributi delle diverse Direzioni regionali, nonché dei tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole e dei professionisti attivi a diverso titolo nel settore zootecnico.

RICORDATO che già in occasione dell’applicazione dell’art. 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, abrogata dalla citata LR n. 11/2004, era stata costituita una specifica commissione di esperti per la definizione delle distanze degli allevamenti intensivi dai confini di proprietà e dalle zone territoriali omogenee A, B, C e F, sulla base del tipo e della dimensione degli allevamenti rispetto alla qualità e quantità di allevamento prodotto.

DATO ATTO che a tal fine, si propone di costituire un gruppo di lavoro di tecnici ed esperti, in grado di svolgere la complessa attività di revisione e aggiornamento della disciplina relativa alle modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e definizione delle distanze dalle case (sparse e concentrate), nonché dalle zone non agricole, finalizzata all’adozione di un apposito provvedimento esplicativo. La necessità di definire la questione tenendo conto delle possibili implicazioni ambientali, agronomiche, sanitarie e urbanistiche, motiva la costituzione di un Gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle Direzioni regionali che si occupano dei diversi aspetti sopra evidenziati, nonché di esperti esterni scelti tra docenti universitari e liberi professionisti con specifica competenza nelle materie da trattare.

EVIDENZIATO che al gruppo di lavoro è assegnato il compito di procedere alla revisione organica delle attuali disposizioni sulle distanze degli allevamenti (Punto 5, lett. d) della DGR n. 3178/2004), tenendo conto della revisione delle migliori tecniche disponibili per gli allevamenti zootecnici contenute nel documento dell’Unione Europea “BAT Conclusions 2015”, e della normativa sulle AIA (autorizzazione integrata ambientale), al fine di dare chiare disposizioni per la classificazione degli allevamenti e per il loro corretto inserimento territoriale in relazione al tipo di intervento da realizzare.

RISCONTRATA la disponibilità della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, a partecipare con un proprio rappresentante al gruppo di lavoro, in esito alla nota trasmessa dal Direttore dell’Area Sviluppo Economico, dott. Mauro Trapani, in data 23 giugno 2017, prot. n. 247563.

ATTESO CHE, per quanto sopra esposto, si propone la costituzione di un gruppo di lavoro composto come segue:

  1. il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, con funzioni di Presidente, o un suo delegato;
  2. il funzionario titolare della Posizione Organizzativa Edificabilità nelle aree rurali, incardinata nell’ambito della Unità Organizzativa Agroambiente, cui si assegnano anche le funzioni di verbalizzante;
  3. il funzionario titolare della Posizione Organizzativa Sistemi agricoli e risorse naturali, incardinata nell’ambito della U.O. di cui sopra;
  4. il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o un suo delegato;
  5. il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale o un suo delegato;
  6. il Dirigente del Settore Controlli Attività Delegate dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA); in caso di assenza o impedimento è sostituito da un componente dell'Ufficio Attività Regionali Delegate;
  7. la prof.ssa Flaviana Gottardo, docente di Zootecnica Speciale – Modulo Benessere Animale e Qualità delle Produzioni presso il Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute (MAPS), dell’Università degli Studi di Padova;
  8. il prof. Enrico Sturaro, docente di Sostenibilità degli allevamenti e sistemi biologici presso il Dipartimento Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università degli Studi di Padova;
  9. due rappresentanti degli Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali delle provincie con maggiore presenza dell’attività zootecnica, nominati dalla Federazione regionale, con specifica competenza in relazione alle materie da trattare;
  10. tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole del partenariato regionale.

VALUTATO, inoltre, che si rende opportuno coinvolgere nei lavori di volta in volta, su invito del Presidente, i Dirigenti di altre Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni e altri Enti, ARPAV, Province, Città metropolitana di Venezia e i rappresentanti di aziende che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

STABILITO che il documento relativo alla revisione organica delle attuali disposizioni sulle distanze degli allevamenti, elaborato dal gruppo di lavoro e valutato dagli altri Enti e Associazioni sopra richiamate, dovrà essere condiviso con il partenariato regionale preventivamente alla sua approvazione.

EVIDENZIATO che, a conclusione dei lavori, la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca procederà alla stesura di una proposta di provvedimento, da sottoporre alla Giunta regionale, per l’approvazione del documento di modifica degli Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50, lett. d), punto 5), della LR n. 11/2004 di cui al punto precedente.

DATO ATTO infine che i Docenti e i Professionisti parteciperanno e daranno il loro contributo professionale nell’ambito del Gruppo di lavoro rinunciando a qualsiasi compenso e rimborso spese; pertanto, l’attività del gruppo di lavoro non comporterà per l’Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo.

decreta

  1. di istituire per le motivazioni e le considerazioni illustrate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti avente la seguente composizione:
  • il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, con funzioni di Presidente, o un suo delegato;
  • il funzionario titolare della Posizione Organizzativa Edificabilità nelle aree rurali, incardinata nell’ambito della Unità Organizzativa Agroambiente, cui si assegnano anche le funzioni di verbalizzante;
  • il funzionario titolare della Posizione Organizzativa Sistemi agricoli e risorse naturali, incardinata nell’ambito della U.O. di cui sopra;
  • il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o un suo delegato;
  • il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale o un suo delegato;
  • il Dirigente del Settore Controlli Attività Delegate dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA); in caso di assenza o impedimento è sostituito da un componente dell'Ufficio Attività Regionali Delegate;
  • la prof.ssa Flaviana Gottardo, docente di Zootecnica Speciale – Modulo Benessere Animale e Qualità delle Produzioni presso il Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute (MAPS), dell’Università degli Studi di Padova;
  • il prof. Enrico Sturaro, docente di Sostenibilità degli allevamenti e sistemi biologici presso il Dipartimento Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università degli Studi di Padova;
  • due rappresentanti degli Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali delle provincie con maggiore presenza dell’attività zootecnica, nominati dalla Federazione regionale, con specifica competenza in relazione alle materie da trattare;
  • tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole del partenariato regionale.
  1. di dare atto che possono partecipare ai lavori del Gruppo di lavoro, su invito del Presidente, i Direttori di altre Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni e altri Enti, ARPAV, Province, Città metropolitana di Venezia e i rappresentanti di aziende che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.
  2. di stabilire che il gruppo di tecnici e esperti di cui al punto 1. è incaricato di redigere entro il 30 giugno 2018 il documento di revisione e aggiornamento della disciplina relativa alle modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e definizione delle distanze dalle case (sparse e concentrate), nonché dalle zone non agricole;
  3. di stabilire altresì che la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca procederà alla stesura di una proposta di provvedimento per l’approvazione del documento di modifica degli Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50, lett. d), punto 5), della LR n. 11/2004 di cui al punto precedente, da sottoporre alla Giunta regionale, previa condivisione con il partenariato regionale;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca a provvedere ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento;
  5. di dare atto che l’attività del gruppo di lavoro non comporterà per l’Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Mauro Trapani

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