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Bur n. 92 del 26 settembre 2017


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 274 del 19 luglio 2017

Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento del torrente Valpantena con un ponte ciclopedonale in ferro ubicato in località Malaspina nel Comune di Grezzana (VR). Ditta: Società Marcolini Marma s.p.a. L.R. 41/88 n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10945.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine consentire l'attraversamento del torrente Valpantena con un ponte ciclopedonale in ferro ubicato in località Malaspina nel Comune di Grezzana (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza n. 442255 del 14.11.2016. Voto della C.T.R.D. LL.PP. di Verona n. 31 del 16.3.2017, disciplinare n. 292367 del 17.7.2017. Atto soggeto a pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota in data 14/11/2016 la Società Marcolini Marmi S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica per l’attraversamento del torrente Valpantena con un ponte ciclopedonale in ferro ubicato in località Malaspina nel Comune di Grezzana (VR);

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 16/03/2017 con voto n. 31;

CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell’11/08/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18”;

decreta

1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2 - Di concedere alla Società Marcolini Marmi S.p.A. con sede in Via Vittorio Emanuele Rossi n. 20 – Partita I.V.A. 01296170234, in persona del legale rappresentante Signor Marcolini Calisto all’uopo delegata, la concessione idraulica per l’attraversamento del torrente Valpantena con un ponte ciclopedonale in ferro in località Malaspina in Comune di Grezzana (VR) in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento.

La ditta dovrà inoltre:

  • assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
  • rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
  • non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
  • esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona di Verona, prot. n° 292367 del 17/07/2017, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2017, di 211,07 (euro duecentoundici/07) come previsto dall’art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegato (omissis)

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