Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 90 del 19 settembre 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 117 del 14 settembre 2017

Definizione dell'elenco dei farmaci correlati alle patologie cronico-invalidanti di cui al DPCM 12 gennaio 2017, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa farmaceutica. Integrazione.

Note per la trasparenza

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa farmaceutica, si procede all’integrazione dell’elenco dei farmaci correlati alle patologie cronico-invalidanti di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - già definito proprio con decreto n. 82 del 05.07.2017 - includendovi quelli correlati a malattia celiaca, sindrome di Down, sindrome di Klinefelter, connettiviti indifferenziate.

Il Direttore generale

VISTO il proprio decreto n. 82 del 05.07.2017 recante “Definizione dell’elenco dei farmaci correlati all’elenco delle patologie cronico-invalidanti di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa farmaceutica”, nella parte in cui si rinvia a successivo provvedimento l’individuazione dei farmaci correlati ai codici di esenzione transitati dall’elenco delle malattie rare a quello delle malattie cronico-invalidanti (059 - malattia celiaca; 065 - sindrome di Down; 066 - sindrome di Klinefelter; 067 - connettiviti indifferenziate)

RICORDATO che nel sopra citato decreto viene altresì precisato che i pazienti affetti da miastenia grave (già codice di esenzione 034 quale malattia cronico invalidante) e da sclerosi sistemica progressiva (già codice di esenzione 047 quale malattia cronico invalidante) continuino ad utilizzare l’attestato di esenzione per patologia cronico-invalidante in loro possesso per 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. in oggetto e comunque fino a nuovi provvedimenti in merito e, fino a tale data, sono concedibili in esenzione i farmaci sino ad oggi correlati;

VISTA la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 “Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci” ove si stabilisce che le determinazioni della CTRF, valutate l’efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;

VALUTATO l’elenco dei farmaci correlati ai nuovi codici di esenzione per patologia cronica e invalidante (059 - malattia celiaca; 065 - sindrome di Down; 066 - sindrome di Klinefelter; 067 - connettiviti indifferenziate) licenziato dalla CTRF nella seduta del 18 maggio 2017;

RIBADITO che le prescrizioni dei farmaci di cui sopra devono comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate e delle eventuali limitazioni alla rimborsabilità definite da AIFA;

decreta

  1. di recepire l’elenco dei medicinali correlati alle patologie cronico-invalidanti - previste dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Allegato 8bis -, che comprende oltre ai farmaci correlati ai codici di esenzione già riportati nell’Allegato A al proprio decreto n. 82 del 05.07.2017 anche quelli correlati ai codici di esenzione transitati dall’elenco delle malattie rare a quello delle malattie cronico-invalidanti (059 malattia celiaca; 065 sindrome di Down; 066 sindrome di Klinefelter; 067 connettiviti indifferenziate), come da Allegato A, parte integrante del presente provvedimento e sostitutivo dell’Allegato A del suddetto decreto n. 82 del 05.07.2017;
  2. di precisare che i pazienti con diagnosi di malattia celiaca, sindrome di Down, sindrome di Klinefelter e connettiviti indifferenziate, fino all’attribuzione del nuovo codice di esenzione per patologia cronica-invalidante, per l’assistenza farmaceutica continuino a beneficiare del regime previsto per le malattie rare, ricevendo in esenzione i trattamenti previsti in un eventuale piano terapeutico attivo nel sistema informativo regionale delle malattie rare alla data del 15.09.2017, e comunque fino a scadenza naturale del piano terapeutico;
  3. di precisare che, come evidenziato nelle note relative, nell’elenco di cui all’Allegato A del presente provvedimento non sono più riportati i codici di esenzione per miastenia grave e per sclerosi sistemica progressiva poiché essi sono transitati dall’elenco delle malattie croniche-invalidanti all’elenco delle malattie rare, con la decorrenza stabilita dall’art. 64 “Norme finali e transitorie” del suddetto D.P.C.M. 12 gennaio 2017 che al comma 4 così recita: “Le disposizioni in materia di malattie rare di cui all'art. 52 e all'allegato 7 entrano in vigore dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; entro tale data le regioni e le provincie autonome adeguano le Reti regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi Presidi e i Registri regionali”;
  4. di precisare che i pazienti affetti da miastenia grave e sclerosi sistemica progressiva, fino all’attribuzione del nuovo codice di esenzione per malattia rara (rispettivamente RFG101 e RM0120) mantengono il codice proprio della malattia cronico-invalidante (rispettivamente 034 e 047);
  5. di dare atto della decorrenza del presente atto dal 15 settembre 2017;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

(seguono allegati)

117_Allegato_A_353287.pdf

Torna indietro