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Bur n. 89 del 15 settembre 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 14 del 21 luglio 2017

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione di organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
  • preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
    • considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
    • dispone che:
      • l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
      • la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
    • stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta e non per l’esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. 40/1993);
    • prevede la perdita della qualifica di onlus di diritto per quelle organizzazioni che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali individuate nel D.M. 1995 (art. 30 L. 2/2009);
  • ricordato il Decreto Legislativo 460/97 laddove prevede il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l’obbligo di reinvestire eventuali utili nella realizzazione delle attività istituzionali;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314 che ha ridefinito i criteri e le modalità d gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • dato atto che la citata deliberazione stabilisce che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
    • nel caso di organismi di coordinamento e collegamento, avere una base associativa di almeno quattro aderenti, formata solamente da organizzazioni di volontariato iscritte (la maggioranza) e “iscrivibili” (che possiedono quindi i requisiti per l’iscrivibilità al Registro del volontariato ma non hanno optato per tale facoltà);
  • ritenuto che le associazioni di volontariato inserite nel sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, autorizzate ed accreditate ai sensi delle LR nn. 22/2002 e 26/2012 e della DGR 179/2014 devono comunque operare nel rispetto dei limiti previsti dalla LR 40/1993 art. 3, relativamente al personale retribuito, come pronunciato nella Sentenza n. 1102 del 31.07.2014 del TAR Veneto;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
    • l’iscrizione o la reiscrizione di n. 5 organizzazioni, individuate nell’Allegato A;
    • la reiscrizione dell’associazione Stella Alpina Lamon-Sovramonte, C.F. 91014430259, con sede in Lamon, condizionatamente ad alcune modifiche statutarie, già comunicate con apposita nota, da effettuarsi entro un anno dal ricevimento della notifica del presente provvedimento (Allegato A);
    • la reiscrizione del Coordinamento delle Associazioni di volontariato della Comunità Montana Feltrina, C.F. 91009420257, con sede a Feltre, composta da n. 6 organizzazioni di volontariato iscritte al Registro e da n. 3 organizzazioni iscrivibili (Allegato A);
    • la possibilità per l’Associazione denominata “Soccorso Alpino Stazione di Feltre” di partecipare alla vita associativa del Coordinamento di cui al punto precedente, con il solo voto consultivo, poiché trattasi di un’articolazione del “Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto”, iscritto al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (PS/BL0044);
    • la conferma dell’iscrizione di n. 145 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
    • la cancellazione dell’Associazione Sinergia, C.F. 90013480232, con sede a Verona, (codice di iscrizione VR0684) poiché attua un’attività prevalente e determinante di “raccolta fondi” finalizzata al sostegno della Onlus “Sinergia per la Infancia”;
  • ricordato in proposito che:
    • la DGR 4314/2009 ha escluso dall’iscrizione al Registro le ONG e quelle organizzazioni che svolgono attività di volontariato esclusivamente nei paesi in via di sviluppo limitando l’attività sul territorio regionale alla sola sensibilizzazione;
    • le “linee guida sulla gestione dei Registri del volontariato elaborate dall’ex Agenzia per le onlus” e dal gruppo tecnico delle Regioni hanno ribadito che alcuni settori operativi non si conciliano con la definizione di attività di volontariato, tra cui quello relativo alla mera raccolta fondi;
    • il T.A.R. Lombardia ha sentenziato che “… ai fini della legge, per attività di volontariato deve intendersi quella caratterizzata dall’esistenza di prestazioni personali degli aderenti all’organizzazione, per scopi di solidarietà. I termini di prestazione e di attività di volontariato evocano chiaramente il concetto di prestazioni lavorative ……; da tale concetto deve ritenersi esclusa quell’attività di mera raccolta fondi, sia pur finalizzata al sostegno della struttura ospedaliera, che costituisce l’essenza del dichiarato scopo dell’associazione”;
    • l’associazione, a seguito dei rilievi istruttori formulati dal competente ufficio regionale con nota Prot. n. 11177 del 12.01.2017, ha presentato istanza di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, ottenuta in data 07.03.2017;
  • preso atto della variazione della denominazione delle seguenti associazioni:
    • da “A.N.C. Gruppo di volontariato Generico”, C.F. 91022420284, iscritta al Registro con il codice di classificazione PD0254, scadenza 22.09.2019, in “A.N.C. Gruppo di Volontariato Ordinario”;
    • da “Associazione Bellunese Volontari Sangue Sezione di Pieve d’Alpago”, C.F. 93028460256, iscritto al Registro con il codice di classificazione BL0172, scadenza 14.06.2020, in “Associazione Bellunese Volontari Sangue Sezione di Alpago”
  • preso atto che:
    • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
    • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
    • con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • visto il D.M. 1995;
  • visto il D.Lgs. 460/97;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • viste la L.R. 22/2002 e L.R. 26/2012;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • vista la DGR 179/2014;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione o la reiscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 6 Organizzazioni, di cui all’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  2. la reiscrizione del Coordinamento delle Associazioni di volontariato della Comunità Montana Feltrina, C.F. 91009420257, con sede a Feltre, (Allegato A), composto da nove organizzazioni di volontariato, delle quali sei iscritte e tre iscrivibili;
  3. di non considerare aderente del Coordinamento delle Associazioni di volontariato della Comunità Montana Feltrina l’Associazione denominata “Soccorso Alpino Stazione di Feltre, poiché trattasi di un’articolazione del “Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto”, iscritto al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (PS/BL0044);
  4. l’Associazione Soccorso Alpino Stazione di Feltre potrà partecipare alla vita associativa del Coordinamento di cui al punto precedente, con il solo voto consultivo;
  5. la conferma dell’iscrizione di n. 145 associazioni evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  6. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato dell’Associazione Sinergia, C.F. 90013480232 per le motivazioni meglio specificate in premessa;
  7. la presa d’atto della nuova denominazione delle due associazioni individuate in premessa;
  8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  9. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

14_Allegato_A_DDR_14_21-07-2017_353130.pdf
14_Allegato_B_DDR_14_21-07-2017_353130.pdf

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