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Bur n. 89 del 15 settembre 2017


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI n. 128 del 17 luglio 2017

Tassa automobilistica, fermi di cui all'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Sentenza della Corte Costituzionale n. 47/2017. Disposizioni operative

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si prende atto dei chiarimenti contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 7.02.2017, depositata il 2.03.2017, in materia di fermi amministrativi e fermi cd. fiscali e si impartiscono le disposizioni operative relative alla gestione tributaria dei periodi di imposta pregressi, in attuazione dell’art. 10, comma 3, della L. 212/2000.

Il Direttore

Ai sensi dell’art. 5, comma trentaduesimo del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito, con legge 28 febbraio 1983, n. 53 al pagamento della tassa automobilistica di cui al comma precedente sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultano essere dal pubblico registro automobilistico, proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei veicoli in esso iscritti.

Pertanto, il proprietario e gli altri soggetti individuati sono obbligati a pagare la tassa, a meno che non sussistano le seguenti condizioni, annotate al PRA, previste dal già citato art. 5, comma trentasettesimo: perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo e indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, tra i quali ultimi rientrano gli atti di fermo dei veicoli disposti dall’agente della riscossione o altro soggetto abilitato o dalle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Tali ultime ipotesi fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione al PRA.

Sin dal 1999, quando alle Regioni è stato affidato l’incarico di espletare le funzioni tributarie connesse alla gestione delle tasse automobilistiche, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibile alle stesse i contenuti dell'Archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, e il relativo software di gestione (SGATA), il cui allestimento è stato affidato alla società Sogei S.p.A., società di Information Technology interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Invece la predisposizione dell'Archivio regionale, e la realizzazione del relativo Sistema informativo di gestione (SIRTA, oggi PPV) è stata lasciata alla competenza di ogni singola Regione. Nella pratica, l'archivio regionale era ed è ancora oggi una replica di quello nazionale, sul quale ultimo vengono direttamente effettuate le operazioni di acquisizione della maggior parte dei dati, trasferiti solo successivamente sull’archivio regionale. Entrambi gli archivi sono stati costituiti con informazioni provenienti dai vari enti di competenza (i dati tecnici e di residenza dal Dipartimento Trasporti Terrestri, i dati inerenti la proprietà e i provvedimenti dell’ autorità giudiziaria e amministrativa, oltre che il furto dal PRA, i pagamenti dai vari intermediari della riscossione, ecc..).

Relativamente alla casistica “indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione” di cui al citato art. 5, comma trentasettesimo, risulterebbe che fino al 31.12.2013 il PRA abbia trasmesso all’Archivio nazionale SGATA solo l’informazione generica di esenzione del veicolo dalla tassa per “perdita di possesso per provvedimento giudiziario”, mentre dall’1.1.2014, a seguito di modifiche apportate al tracciato del flusso dei dati, in aggiunta all’informazione di “perdita di possesso per provvedimento giudiziario”, il PRA abbia iniziato a trasmettere anche il dettaglio relativo al “tipo” di provvedimento quale, ad esempio, il sequestro, il pignoramento, il fermo amministrativo, ecc.... Tuttavia nei casi in cui la tipologia di provvedimento inserito sia “fermo amministrativo” l’informazione inviata dal PRA allo SGATA non ha mai distinto tra il fermo amministrativo disposto dall’autorità amministrativa o giudiziaria (art. 5, comma trentasettesimo, decreto legge n. 953/1982) e il fermo amministrativo disposto dall’agente della riscossione o da altro soggetto abilitato (art. 86 DPR n. 602/1973).

Pertanto un veicolo presente in SGATA, e quindi in replica anche nell’archivio regionale PPV, potrebbe possedere la sola informazione di “perdita di possesso per provvedimento giudiziario”, e in tal caso contenere l’intera tipologia di casistiche di cui all’art.5, comma trentasettesimo, compresa l’intera serie di tutti i fermi amministrativi, oppure potrebbe possedere le informazioni di “perdita di possesso per provvedimento giudiziario” e “fermo amministrativo”, compresi anche qui tutti i tipi di fermo amministrativo.

Per tutte queste casistiche, ai sensi del citato art.5, comma trentasettesimo, che stabilisce il venir meno dell’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione al PRA, SGATA non ha mai permesso al contribuente di pagare la tassa automobilistica, ritenendo operante una vera e propria fattispecie di esenzione normativa.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 47 del 2 marzo 2017, ha eseguito una importante disamina giuridica della figura del fermo amministrativo, distinguendo il vero e proprio fermo amministrativo dal cosiddetto fermo fiscale.

Il fermo amministrativo, secondo la Consulta, viene disposto dall’Autorità di pubblica sicurezza, tra le quali la Polizia stradale o comunale. Ai sensi dell’art 214 del D. LGS. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) esso consegue quale misura accessoria, unitamente ad altre sanzioni, a gravi violazioni di norme dello stesso codice. “Si tratta di misura che comporta la cessazione della circolazione del veicolo con l’obbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio ed apposizione su di esso di apposito sigillo;il trattenimento del documento di circolazione presso l’organo di polizia; l’obbligo di rimozione e trasporto in un apposito luogo di custodia, ove si tratti di ciclomotori e motocicli; e la confisca, oltre all’applicazione di sanzioni penali ed amministrative, in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo.”

Per quanto riguarda il fermo cosiddetto fiscale, la Suprema Corte ha invece affermato quanto segue: “Diverso è, invece, il fermo cosiddetto fiscale, al quale non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito nell’art.) 86, del D.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada. Più propriamente si tratta in questo caso di una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest’ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente del vincolo); e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo”.

Inoltre al paragrafo 5.3. della sentenza, la Consulta enuncia il principio di fondamentale importanza per la gestione della tassa automobilistica: “-L’esclusa sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione - ……………… - non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione del tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola - innovativamente introdotta dallo stesso – che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.”

La debenza della tassa automobilistica deriva quindi dalla mera applicazione della norma ordinaria, ossia dall’art. 5, comma 32 del D.L. 953 del 1982, in quanto il fermo “non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione , ovviamente, del vincolo); e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo.”(Cfr. sentenza Consulta).

Pertanto, oggi per tutti i veicoli sottoposti invece a fermo cosiddetto “fiscale” ex art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 , è chiarito l’obbligo del versamento della tassa automobilistica, discendente dalla non coincidenza con la tipologia di fermo di cui all’art. 5, comma 37 del D.L. 953 del 1982. In mancanza dei dovuti pagamenti, si dovrà procedere, in applicazione a quanto prescritto dalla legge, alle fasi di accertamento fiscale e di riscossione coattiva del tributo per gli anni d’imposta non prescritti.

L’ archivio nazionale SGATA ad oggi ha recepito i principi della sentenza n. 47 eseguendo le modifiche ritenute opportune, facendo sì che i contribuenti proprietari di veicoli sottoposti a fermo fiscale, potessero pagare la tassa automobilistica presso tutti gli intermediari della riscossione.

L’oggettiva incertezza di interpretazione della norma statale, chiarita solo dalla Consulta ed il blocco dei pagamenti di tutti indistintamente i fermi amministrativi presente sullo SGATA nazionale, rende applicabile, per tutti gli omessi versamenti rientranti nella categoria del fermo ex art. 86 D.P.R. 602/73 (fermo c.d. fiscale), l’art. 10, comma 3, L. 212/2000, ai sensi del quale non sono irrogabili sanzioni né richiedibili interessi moratori per violazioni tributarie, “……… quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.”

Per consentire i pagamenti spontanei delle tasse risultate non versate, senza l’assoggettamento a sanzioni ed interessi moratori, è necessario che la Regione chieda all’Agenzia delle Entrate – SOGEI, responsabile dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche, un nuovo codice riduzione dedicato. Avvalendosi di questo codice i contribuenti potranno sanare spontaneamente la propria posizione tributaria presso i tabaccai, le Poste Italiane o le agenzie di pratiche auto abilitate. Parimenti dovrà essere aggiornato, nei medesimi termini, anche l’applicativo residente sul sito internet regionale denominato “Infobollo”.

I chiarimenti della Consulta, ovviamente, trovano diretta applicazione anche con riferimento alle pratiche di rimborso ancora pendenti che verranno di conseguenza respinte. Analogamente, i soggetti che risultano ad oggi aver conseguito un rimborso non dovuto, dovranno invece restituirlo.

VISTI:

  • l’art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
  • l’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 “Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
  • l’ art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
  • l’art. 10, L. 27.07.2000, n. 212 “Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • l’art. 63, L. 21.11.2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”;
  • la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione” e s.m.i.;
  • la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"” e s.m.i.;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 47, pronunciata il 07.02.2017 e depositata il 02.03.2017;

decreta

  1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di richiedere all’Agenzia delle Entrate/Sogei, responsabile dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche (SGATA), un nuovo codice riduzione dedicato ad uso dei contribuenti che intendono sanare la propria posizione tributaria, al fine di consentire il versamento della tassa senza sanzioni ed interessi moratori, in applicazione dell’art. 10, comma 3, L. 27.07.2000 n. 212, con riferimento ai veicoli sottoposti al fermo disposto dall’agente della riscossione ex art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con ultimo giorno di pagamento del bollo (U.G.U.P.) ricadente entro il 2 marzo 2017;
  1. di procedere con l’accertamento dei versamenti che risulteranno mancanti o insufficienti, nel rispetto dell’art. 10, comma 3, della L. 212/2000, per i veicoli di cui al punto 3), per i quali non si sia verificata la sanatoria in via spontanea;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Anna Babudri

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