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Bur n. 87 del 08 settembre 2017


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI n. 111 del 08 agosto 2017

Registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste in tema di ricerca e innovazione. Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1. DGR n. 1516 del 12 agosto 2014. Decreto n. 20 del 13 febbraio 2017. Approvazione esito istruttorio delle domande di iscrizione per l'anno 2017

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l’esito istruttorio delle domande presentate a seguito dell’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 17 febbraio 2017 ad oggetto: “Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione. Anno 2017.”, giusta Decreto del Direttore della U.O. Ricerca Distretti e Reti n. 20 del 13 febbraio 2017.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”, articolo 15, comma 1, ha istituito il Registro regionale dei valutatori per l’individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando, demandando alla Giunta regionale l’individuazione dei criteri e delle modalità per la relativa iscrizione nonché le modalità per la tenuta e l’aggiornamento del Registro medesimo;

che, con deliberazione n. 1516 del 12 agosto 2014, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’iscrizione al Registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso Registro, oltre all’avviso pubblico per la presentazione delle domande d’iscrizione, incaricando altresì il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione degli adempimenti attuativi;

che, al fine di rendere operativo il Registro dei valutatori per l’anno 2015, con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014, è stata approvata la modulistica utile alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro medesimo;

che la citata DGR n. 1516/2014, Allegato A, prevede che il Registro dei valutatori, a decorrere dall’anno 2016, sia aggiornato nel primo trimestre di ogni anno mediante avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande d’iscrizione, da emanarsi con decreto del Direttore della struttura regionale competente che approva, contestualmente, il relativo modello di domanda da pubblicare sul sito internet regionale;

che, con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 88 del 13 giugno 2016, è stata approvata la costituzione del Registro regionale dei valutatori di cui alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1, e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1516 del 12 agosto 2014;

CONSIDERATO che, con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti n. 20 del 13 febbraio 2017 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione per l’anno 2017 stabilendo che, in analogia a quanto stabilito sulla base all’avviso approvato con la citata DGR n. 1516/2014, Allegato B, la domanda di iscrizione poteva essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del citato decreto, quindi avvenuta il 17 febbraio 2017, ed entro il sessantesimo giorno successivo, esclusivamente mediante la modulistica disponibile all’indirizzo internet “www.regione.veneto.it”;

che, con lo stesso decreto n. 20/2017 è stata confermata la modulistica per la presentazione della domanda, già oggetto di approvazione con il citato decreto n. 220/2014, Allegato A;

PRESO ATTO della domande presentante dai soggetti istanti ai fini dell’iscrizione al Registro regionale dei valutatori e dei risultati della relativa istruttoria effettuata da parte degli Uffici della competente Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, così come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241;

le leggi regionali 10 gennaio 1997 n. 1, 18 maggio 2007, n. 9, 31 dicembre 2012, n. 54;

le deliberazioni della Giunta regionale n. 1516 del 12 agosto 2014, n. 435 del 15 aprile 2016, n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016, n. 1076 del 29 giugno 2016 e n. 1156 del 12 luglio 2016;

i decreti del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014, n. 13 del 18 febbraio 2016 e n. 88 del 13 giugno 2016;

il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;

il decreto n. 20 del 13 febbraio 2017 del Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti;

la normativa di riferimento, i provvedimenti amministrativi citati e la documentazione agli atti;

decreta

  1. di approvare, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, l’esito istruttorio delle domande d'iscrizione al Registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste in tema di ricerca e innovazione di cui alla Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1;
  2. di confermare il Registro regionale dei valutatori di cui all’Allegato B al decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 88 del 13 giugno 2016 dando altresì atto che nessuna istanza di cancellazione risulta pervenuta ai sensi del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti n. 20 del 13 febbraio 2017, Allegato A, articolo 8 “Cancellazione”;
  3. di notificare il presente atto ai soggetti destinatari;
  4. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato;
  5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Antonio Bonaldo

(seguono allegati)

111_allegato_A__352522.pdf

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