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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 88 del 12 settembre 2017


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 328 del 28 agosto 2017

Concessione demaniale per l'utilizzo di un attracco per una chiatta in c.a., dei pontili in c.a. e di una passerella con relativa slitta di scorrimento, in sinistra idraulica del fiume Po fra gli stanti 176 e 177, in Comune di Gaiba (RO). Ditta: MARTINI MICHELA di CHIESUOL DEL FOSSO (FE) Pratica PO_PA00016 Rilascio concessione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Signora Martini Michela con istanza pervenuta in data 25.06.2015.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Istanza di concessione pervenuta in data 25.06.2015;
pareri di Aipo di Rovigo con nota prot. n. 11736 del 18.05.2017, di Aipo di Boretto (RE) con nota prot. n. 308518 del 29.07.2015 e del Comune di Gaiba (RO) con nota prot. n. 3061 del 27.07.2015;
disciplinare di concessione Rep. n. 161 del 25.08.2017.

Il Direttore

VISTA l’istanza pervenuta in data 25.06.2015 con la quale la Signora Martini Michela (omissis), ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per l’utilizzo di un attracco per una chiatta in c.a., dei pontili in c.a. e di una passerella con relativa slitta di scorrimento, in sinistra idraulica del fiume Po fra gli stanti 176 e 177, in Comune di Gaiba (RO);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Aipo di Rovigo con nota prot. n. 11736 del 18.05.2017, da Aipo di Boretto (RE) con nota prot. n. 308518 del 29.07.2015 e del Comune di Gaiba con nota prot. n. 3061 del 257.07.2015;

CONSIDERATO che l’istanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 25.08.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Signora Marini Michela (omissis), della concessione demaniale per l’utilizzo di un attracco per una chiatta in c.a., dei pontili in c.a. e di una passerella con relativa slitta di scorrimento, in sinistra idraulica del fiume Po fra gli stanti 176 e 177, in Comune di Gaiba (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 25.08.2017 iscritto al n. 161 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal 01.01.2015. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo, relativo al 2017, è di Euro 462,09 (quattrocentosessantadue/09) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

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