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Bur n. 87 del 08 settembre 2017


Materia: Foreste ed economia montana

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 256 del 25 agosto 2017

Casarotti Adriano ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' - D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

Note per la trasparenza

Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita nel Comune di Montecchia di Crosara ai mappali numero 8 e 276 parte, del foglio 12 per il sig. Casarotti Adriano.

Il Direttore

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Casarotti Adriano, pervenuta all’Unità Organizzativa Forestale Ovest in data 11/07/2017, prot. 284158, successivamente integrata in data 18/07/2017, 25/07/2017 e 04/08/2017, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 “Norme di attuazione dell’art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l’art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco”;

VISTO l’art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: “la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell’articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57” e successive modificazioni”;

VISTO il comma 2 dell’art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell’art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall’art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è anche sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la relazione istruttoria, datata 21/08/2017 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in materia forestale e dal direttore della Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale Paesaggistica e RER, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all’interno dell’area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreno agricolo;

CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti e che la natura dell’intervento di recupero colturale a fini produttivi è coerente con l’originario assetto morfologico e colturale;

CONSIDERATO che gli interventi di sistemazione agraria prevedono il completo recupero dell’assetto morfologico preesistente e quindi l’intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto è rispettoso dell’assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d’intervento;

CONSIDERATO che si ritiene di poter accertare la presenza delle fattispecie di esclusione dalla definizione di bosco di cui all’art. 2, comma 6, del DLgs 18 maggio 2001, n. 227, come modificato dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, alle seguenti condizioni:

  1. l’impianto del nuovo vigneto dovrà essere coerente con le forme delle originarie colture, riservando tutti gli spazi per l’accesso, la manovra dei mezzi meccanici e le aree di risulta al prato, costituito da specie locali e mantenuto regolarmente falciato.
  2. a fondovalle, lungo il corso d’acqua “Rio Albo”, sarà mantenuta una siepe di specie tipiche come rilevabile dalla foto aerea del 1998;
  3. sarà mantenuta a prato, regolarmente falciato, una fascia perimetrale di almeno 4 m, dal limite del bosco e dalla siepe di fondovalle;
  4. i tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia. A capo del filare è possibile anche l’uso della pianta viva, mentre non si dovranno utilizzare pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti;
  5. i sostegni secondari, oltre che in legno, potranno essere in metallo (tipo corten) o cemento, trattati con colori neutri tendenti a riprodurre i cromatismi delle corteccia di specie arboree presenti o del legno ossidato;
  6. in particolare inoltre, l’interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall’impianto dell’arboreto, ed i trattamenti con dissecanti e diserbanti saranno conformati alla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia, fatto salvo quanto di più restrittivo disposto dal regolamento comunale di polizia rurale

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319 per la superficie di 3.000 mq circa (2.961,10 mq) censita sui mappali numero 8 e 276 parte;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l’applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

  1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all’area sita in comune censuario di Montecchia di Crosara – mappali numero 8 e 276 parte, del foglio 12, come meglio evidenziato con colore blu e verde nell’allegata planimetria catastale (Allegato A);
  2. Che, come stabilito al punto 2 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l’eliminazione della vegetazione forestale presente nell’area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l’autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell’assetto morfologico preesistente;
  3. Che, prima dell’eliminazione della vegetazione forestale presente nell’area in oggetto, dovrà essere presentata la documentazione necessaria per l’espletamento delle procedure per l’applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di “valutazione di incidenza” ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al punto 5 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
  4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
  5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

(seguono allegati)

256_Allegato_DDR_256_25-08-2017_352405.pdf

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