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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 18 del 07 agosto 2017
IEIS IMPIANTI SRL - Costruzione di una centralina idroelettrica sulla Roggia Maestra - Comune di localizzazione: Schio (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto di una costruzione di una nuova centrale idroelettrica sulla Roggia Maestra da realizzare in Comune di Schio.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. n. 262535 in data 06/07/2016; - verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/07/2017.
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta ditta IEIS IMPIANTI SRL con con sede legale in via Fusinato n. 1 a Schio (VI), acquisita dagli Uffici dell’Unità Operativa V.I.A. con prot. n. 262535 del 06/07/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O. V.I.A. della Regione Veneto in data 17/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 318948 del 22/08/2016 con la quale gli Uffici dell‘U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 12/07/2017;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un canale di derivazione parallelo all’attuale tracciato della Roggia Maestra nonché di un bacino di accumulo, l’installazione di una turbina all’interno dell’edificio di produzione;
CONSIDERATO che il Comitato Regionale V.I.A. ha ritenuto, stante le caratteristiche dimensionali dell’opera, con voto all’unanimità dei presenti di escludere l’intervento dalla procedura di V.I.A.;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni;
PRESO ATTO oltre il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono state acquisite con prot. n. 374272 del 03/10/2016 osservazioni, formulate da parte della ditta BB s.r.l.
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, l’Arch. Mirko Campagnolo e il Dott. Alessandro Manera), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ritiene all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.
PRESCRIZIONI
CONSIDERATO che il verbale della seduta del 12/07/2017 è stato approvato nella seduta del 28/07/2017;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13 Dicembre 2016 è stato istituito il Comitato Tecnico regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016;
decreta
Luigi Masia
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