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Bur n. 77 del 11 agosto 2017


Materia: Appalti

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 204 del 01 agosto 2017

Appalto:"Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in comune di Musile di Piave". I267. CUP: H89H11000320002 - CIG: 66350708F8 VERIFICA ANOMALIA - OFFERTA - ESCLUSIONE.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude l'aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto per anomalia dell'offerta.

Estremi dei principali documenti:
Dr a contrarre n. 26 del 21.03.2017.
Verbale di gara del 13.04.2017.
Verbali di verifica giustificazioni prezzo del 26.05.2017, 09.06.2017, 20.06.2017, 09.07.2017.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- con decreto n. 26 del 21 marzo 2017 della Direzione Operativa è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dalla UO Genio Civile Litorale Veneto relativo a “Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in comune di Musile di Piave”, determinando in euro 690.604,84 l’importo dei lavori (di cui 58.174,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

- per l’affidamento dei lavori suddetti il decreto citato provvedeva ad indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 ;

- le norme di gara prevedevano altresì l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016, facoltà non esercitabile nel caso di numero di offerte ammesse inferiore a 10;

- l’invito alla procedura negoziata veniva trasmesso a n. 17 operatori economici in possesso della categoria OS18, e, nei termini di scadenza stabiliti dalle norme di gara, sono pervenute n. 8 offerte, tutte regolarmente ammesse, come risulta dal verbale della seduta di gara del 13 aprile 2017;

- la soglia di anomalia è stata determinata mediante applicazione del criterio di cui all’ art. 97, comma 2, lett e) e coefficiente 1,2 ed è risultata pari a 27,635%, come risulta da verbale di gara del 13.04.2017;

- le imprese collocate nelle prime due posizioni della graduatoria redatta in sede di gara presentavano un ribasso superiore alla soglia di anomalia, ovvero 43,202% per l’ATI costituita da ZARA METALMECCANICA SRL e VERONESE IMPIANTI SPA, e 31,077% per l’ATI costituita da LASA F.LLI NATA SRL e COS.IDRA SRL;

CONSIDERATO CHE :

-  il criterio della esclusione automatica delle offerte anomale non è stato applicabile in quanto il numero delle offerte ammesse era inferiore a 10 e pertanto si è dato avvio al procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97, commi 4, 5 e 6 del Dlgs 50/2016.;

-  la proposta di aggiudicazione pubblicata in data 19/04/2017 dichiarava l’ATI costituita da ZARA METALMECCANICA SRL e VERONESE IMPIANTI SPA aggiudicataria in via provvisoria e disponeva contestualmente la verifica di congruità nei confronti dell’offerta dalla stessa presentata;

-  con note prot. 156060 e prot. 155998 del 20 aprile 2017 sono stati richiesti i giustificativi per la verifica di congruità alle prime due classificate per ragioni di economicità, con la precisazione che la documentazione prodotta dalla seconda ATI sarebbe stata esaminata solo in caso di esito negativo della verifica condotta nei confronti dell’aggiudicataria provvisoria;

VISTI:

-  i verbali del 26.05.2017, 09.06.2017, 20.06.2017 e 05.07.2017, con cui il Presidente di gara ed il RUP hanno esaminato la documentazione prodotta dall’aggiudicataria provvisoria, dichiarando la non ammissibilità delle giustificazioni esposte dalla ditta ZARA Metalmeccanica srl, e rinviando quindi alla Stazione Appaltante l’adozione del provvedimento di esclusione dell’offerta, depositata agli atti.

VISTO che le osservazioni della commissione di valutazione riguardano i seguenti prezzi:

Art. 22.1 – Motobarca: Nolo a caldo.

Art. 23.1 – Motobetta: Nolo a caldo.

Art. 24.1: Autocarro con cassone ribaltabile dotato di gru idraulica a caldo; art. 25.1: Sollevatore telescopico Art 26.1: Autogru, con gru telescopica incidenza percentuale operativa;

Art 28.1: adeguamento dei panconi mediante taglio teste panconi esistenti

Art 35.1: perforazione verticale o subverticale in terreni con procedimento a rotazione o rotopercussione.

Art 38.1: iniezione per consolidamento terreni

Art 1.1: fornitura e posa in opera di strutture in acciaio, carpenterie e componenti metalliche.

-  Infine nell’offerta prezzi era stato indicato un importo per oneri aziendali che, pur giustificato nella Relazione accompagnatoria alle giustificazioni, risulta in contrasto con quanto specificato nei conteggi di tutte le analisi prezzo, nelle quali viene considerata la percentuale di 1,29%; ciò conduce ad un prezzo complessivo sostanzialmente inferiore a quello indicato in offerta di gara.

Da ultimo: in relazione alla voce MOL – margine operativo lordo – normalmente inteso quale indicatore di redditività di un’azienda, e inserita nelle singole analisi giustificative di prezzo, si rileva che non viene sufficientemente esplicato il significato; il suo utilizzo appare peraltro inappropriato, pur avendo lo stesso un’incidenza non trascurabile nelle singole voci di prezzo, e tale da alterare tutte le valutazioni contenute nella Relazione “Elementi giustificativi dei prezzi offerti”.

PRESO ATTO che nel verbale del 05.07.2017 veniva specificato che la prova fornita dall’ATI Zara Metalmeccanica srl e Veronese Impianti spa non giustificava sufficientemente il basso livello dei prezzi e rinviava alla Stazione Appaltante l’adozione del provvedimento di esclusione.

decreta

  1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di ritenere non ammissibili i prezzi offerti nell’offerta economica prodotta in gara del 13.04.2017, in seguito alla valutazione delle giustificazioni delle singole voci di prezzo che non hanno dimostrato né giustificato sufficientemente il basso livello di prezzi oltre a non aver dimostrato la corrispondenza con gli oneri aziendali di sicurezza specificati nell’offerta in sede di gara e richiamati all’art 97 del Dlgs 50/16, fra gli elementi fondanti della valutazione.
  3. Di ritenere, per effetto di quanto esplicitato nei citati verbali di verifica, l’offerta non affidabile nella sua globalità.
  4. Di escludere l’offerta presentata in sede di gara da parte dell’ATI ZARA METALMECCANICA SRL e VERONESE IMPIANTI SPA.
  5. Di autorizzare la commissione di gara a procedere con l’esame dei giustificativi forniti dal secondo offerente: ATI LASA F.LLI NATA E COS.IDRA SRL
  6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

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