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Bur n. 79 del 14 agosto 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 63 del 04 luglio 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR). Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 Bologna. Presa d'atto integrazione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto della specifica integrazione del documento (PMC) che definisce i controlli ed i monitoraggi ambientali relativi alla discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR) e gestita dalla società HERAmbiente S.p.a., a seguito degli esiti delle verifiche ispettive di ARPAV.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii., è stata rilasciata alla società GEO NOVA S.p.A., con sede legale in Via Feltrina 230/232 - 31100 TREVISO (TV) e C.F. – P.IVA n. 03042400246, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), per l’attività individuata al punto 5.4 dell’ Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 30 del 15 aprile 2016, come modificato dai successivi decreti n. 16/2017 e n. 40/2017, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii. è stata volturata – previa verifica dei requisiti di legge - a favore della Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 – Bologna.

VISTA la nota regionale n. 474929 del 05.12.2016 con la quale, a seguito dei numerosi respingimenti di carichi di rifiuti, riconducibili principalmente al CER 191212, è stato chiesto ai competenti Enti di controllo di eseguire alcune verifiche aggiuntive sulle modalità di controllo di tali tipologie di rifiuti in ingresso alla discarica.

PRESO ATTO che, a riscontro della succitata richiesta regionale, sono pervenute apposite note della Provincia di Verona (n. 102958 del 23.12.2016) e di ARPAV (datata 29.03.2017 ed acquisita agli atti regionali al prot. n. 133758 del 03.04.2017).

PRESO ATTO che entrambi gli Enti di controllo non hanno rilevato situazioni irregolari relativamente ai controlli eseguiti sui CER 191212.

CONSIDERATO che la Provincia di Verona, nella succitata nota del 23.12.2016, relativamente all’adeguatezza delle modalità di controllo adottate dall’attuale Gestore, rimandava a precedenti note del 2008, 2010 e del 2013 sulle varie versioni del PSC/PMC poi approvate dalla Regione.

CONSIDERATO che ARPAV – Dipartimento prov.le di Verona, nella succitata nota del 29.03.2017, segnalava, da un lato, la necessità della tenuta, da parte del Gestore, di un apposito registro cartaceo per una più sicura e certa tracciabilità delle attività di campionamento di rifiuti in discarica e, dall’altro, un’evidente distonia tra le modalità di controllo dei rifiuti applicate nella discarica HERAmbiente rispetto ad altre discariche di analoga tipologia e operatività presenti in Provincia di Verona. Al riguardo ARPAV esprimeva parere affinché le modalità di controllo di dette discariche siano estese anche all’impianto in esame, almeno per quanto riguarda i rifiuti provenienti da terzi.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, i competenti Uffici regionali hanno chiesto alla Ditta, con nota n. 154498 del 19.04.2017, apposita appendice integrativa del Piano di Monitoraggio e Controllo, al fine di recepire operativamente quanto segnalato da ARPAV, tenuto conto dei flussi di rifiuti in ingresso e compatibilmente con la disponibilità delle aree ad oggi dedicate al pre – stoccaggio dei medesimi rifiuti, nonché con possibili ed ulteriori implementazioni delle stesse aree.

PRESO ATTO che, in tale contesto, si sono inseriti gli esiti di ulteriori verifiche di ARPAV (trasmessi con nota del 28.04.2017 acquisita al prot. reg. n. 168807 del 02.05.2017) effettuate nell’annualità 2016 sia nella discarica di cui trattasi sia in un impianto di stabilizzazione/solidificazione della Provincia di Verona (in qualità di conferitore di rifiuti) e che hanno evidenziato, relativamente alla discarica, alcune criticità riferibili in particolare alla fase della verifica in loco dei rifiuti in ingresso.

VISTA la nota del 19 maggio 2017 (acquisita al prot. reg. n. 198633 del 22.05.2017), con la quale la Ditta ha riscontrato la richiesta regionale del 19.04.2017, inviando apposita integrazione del PMC e facendo altresì presente di essersi già dotata del registro cartaceo richiesto da ARPAV relativamente alla tracciabilità dei campionamenti eseguiti in discarica.

VISTA la nota n. 43470 del 19 maggio 2017, con la quale la Provincia di Verona ha riscontrato gli esiti dei controlli di ARPAV trasmessi con la succitata nota del 28.04.2017; nella medesima nota la Provincia ha demandato alla Regione “quanto segnalato dal Dipartimento ARPAV di Verona in merito al sistema di controllo dei rifiuti in ingresso in discarica”.

RICHIAMATO il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota n. 203991 del 24.05.2017 e tenutasi in data 8 giugno 2017 presso gli Uffici regionali, avente ad oggetto l’esame congiunto della proposta di integrazione del PMC trasmessa dalla Ditta e l’approvazione delle relative modifiche alle modalità di controllo dei rifiuti conferiti in ingresso alla discarica di cui trattasi.

PRESO ATTO che alla Conferenza dei Servizi di cui sopra risultava assente, tra i soggetti convocati, la Provincia di Verona, la quale con nota n. 49403 del 07.06.2017 aveva comunicato la propria impossibilità a partecipare a detta Conferenza, confermando al contempo il contenuto della precedente nota provinciale n. 43470 del 19 maggio 2017.

RILEVATO in particolare, che tutti i rappresentanti degli Enti convenuti alla Conferenza hanno espresso parere che la responsabilità di accertare la conformità del rifiuto in ingresso in discarica deve essere più propriamente attribuita al Responsabile tecnico dell’impianto ex art. 28 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii., o suo delegato presente in impianto gerarchicamente sovraordinato all’AMO (Addetto Mezzi Operativi) e dotato di specifica e documentata formazione.

CONSIDERATO che, come emerso nel corso della medesima Conferenza, alle criticità sito – specifiche legate alle modalità di verifica in loco dei carichi di rifiuti conferiti in discarica vanno aggiunte le più generali criticità relative ai rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione per i quali, sia sul territorio regionale che in impianti ubicati fuori Regione, si stanno riscontrando diverse difformità relativamente alla corretta classificazione di detti rifiuti (generalmente prodotto o non generalmente prodotto), nonché alla corretta individuazione e formazione dei singoli lotti di produzione.

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra rappresentato di prendere atto dell’appendice integrativa del PMC della discarica di cui trattasi, trasmessa dalla Ditta con la succitata nota del 19.05.2017, con alcune prescrizioni, come individuate nella Conferenza dei Servizi dell’08 giugno 2017, che di seguito si riportano:

  1. Il modulo “Controllo della conformità del rifiuto conferito” dovrà essere firmato, anche in caso di carico conforme, dal Responsabile tecnico della discarica o suo delegato presente in impianto gerarchicamente sovraordinato all’AMO e dotato di specifica e documentata formazione.
  2. Le verifiche visive del rifiuto e la compilazione del succitato modulo dovranno essere eseguite prima del vero e proprio conferimento nel lotto di coltivazione.
  3. Per ogni omologa deve essere disponibile documentazione fotografica con cui confrontare il rifiuto in fase di verifica in loco.
  4. Nel modulo in questione, in aggiunta alle sezioni COLORE, ODORE, PEZZATURA, STATO FISICO, deve essere prevista un'ulteriore sezione "CORRISPONDENZA CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA" con relative caselline SI NO.
  5. Tutti i carichi di rifiuti diversi dal CER 191212 dovranno essere scaricati nelle piazzole di stoccaggio provvisorio per l’ispezione visiva prevista dall’art. 4 del DM 27.09.2010.
  6. Relativamente ai rifiuti regolarmente generati diversi dal CER 191212, i campionamenti previsti dall’art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 dovranno essere effettuati ogni 1.000 t (o m3 per i rifiuti con PSU) oppure ogni 6 (sei) mesi.
  7. I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni ≥ 1.000 t (o m3 per i rifiuti con PSU). Per lotti di dimensioni ≤ 1.000 t (o m3 per i rifiuti con PSU) si conferma la procedura generale del PMC vigente che prevede l’effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. Nel caso di rifiuti generati regolarmente, le verifiche analitiche di conformità dovranno essere sempre effettuate su campioni prelevati in ingresso alla discarica con proprio personale o laboratorio terzo incaricato.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27 settembre 2010, come modificato dal DM 24 giugno 2015.

VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.

 

decreta

  1. Di prendere atto dell’appendice integrativa del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica di cui trattasi, trasmessa dalla Ditta HERAmbiente S.p.A. con nota del 19 maggio 2017 (acquisita al prot. reg. n. 198633 del 22.05.2017), con le prescrizioni riportate nelle premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
  2. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 1/2014, come integrato dai successivi decreti del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 17/2014, n. 8/2015, n. 19/2015, n. 30/2016 e dai precedenti decreti del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 16/2016 e n. 40/2016.
  3. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
  4. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  5. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010. 

Alessandro Benassi

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