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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 60 del 26 giugno 2017
Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 Poggio Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 35026 Conselve (PD) e disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 59/2010 e ss.mm.ii. Autorizzazione, in deroga alla prescrizione n. 4.1.6 del decreto n. 47 del 30.05.2017, al conferimento di alcune miscele prodotte nello stabilimento di Conselve presso l'impianto Indaver Italia Srl, sito a Origgio (VA), ai fini del successivo smaltimento definitivo all'estero.
Con il presente provvedimento si consente alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. di conferire alcune miscele di rifiuti prodotte nell’impianto di Conselve ad altro impianto titolare di notifiche transfrontaliere per il successivo invio a smaltimento definitivo.
Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 59 del 30 settembre 2010 è stata rilasciata alla Ditta Granifix S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD), successivamente volturata con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 26 del 30 marzo 2016 a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 – Poggio Renatico (FE);
RICHIAMATI i Decreti di modifica dell’AIA n. 3 del 02.02.2011, n. 69 del 14.09.2012, n. 123 del 31.12.2012 e n. 47 del 30.05.2017, quest’ultimo volto ad introdurre adeguamenti in tema di miscelazione dei rifiuti conseguenti alla novellazione dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che i succitati adeguamenti in tema di miscelazione sono stati discussi e condivisi in apposita Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota n. 150692 del 14.04.2017 e tenutasi in data 28.04.2017, i cui esiti sono stati trasmessi a tutti i soggetti interessati con successiva nota n. 191091 del 16.05.2017;
CONSIDERATO che la prescrizione n. 4.1.6 del soprarichiamato decreto n. 47 del 30.05.2017, prevede, testualmente, che le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza del Gestore;
VISTA la nota, datata 24 aprile 2017 ed acquisita al prot. reg. n. 173574 del 04.05.2017, con la quale la Ditta WTS Srl ha presentato formale istanza per alcune modifiche non sostanziali ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, presentando al contempo alcune precisazioni operative e comunicazioni varie.
PRESO ATTO che, con successiva nota regionale n. 184220 del 11.05.2017, con riferimento ai contenuti delle precisazioni operative di cui alla succitata comunicazione della Ditta del 24.04.2017, veniva evidenziato che, alla luce del procedimento di adeguamento dell’AIA in corso, la deroga per l’invio delle miscele ad impianti terzi con operazioni classificate esclusivamente R12/R13 o D13/D14/D15 non può essere considerata una modalità operativa generale e, pertanto, deve essere esplicitamente e preventivamente autorizzata con riferimento alle specifiche miscele oggetto di richiesta di deroga e previa presentazione di puntuali e circostanziate informazioni. Tale indicazione vale anche nel caso di invio di dette miscele presso impianti esteri per il tramite di impianti intermedi per i quali sono aperte le necessarie notifiche transfrontaliere ai sensi del reg. 1013/2006. Relativamente invece a rifiuti che esitano da altre operazioni D13/R12 diverse dalle operazioni di miscelazione, il passaggio ad impianti che effettuano la medesima causale di lavorazione è possibile solo qualora nell’impianto di destino detti rifiuti sono effettivamente sottoposti ad operazioni diverse da quelle effettuate nell’impianto WTS.
VISTA l’istanza, datata 24.04.2017, inviata con pec dell’08.05.2017 ed acquisita al prot. reg. n. 193788 del 17.05.2017, con cui la Ditta, in attesa di aprire notifiche dirette dal proprio insediamento di Conselve, richiede esplicita autorizzazione al conferimento dei rifiuti prodotti dalle operazioni di miscelazione, classificati con CER 190204*, presso la piattaforma di stoccaggio Indaver Italia S.r.l, sita a Origgio (VA), autorizzata con Decreto della Regione Lombardia n. 9649 del 05.09.2007, titolare di notifiche transfrontaliere per l’invio ad impianti esteri di termodistruzione (D10) appartenenti al gruppo Indaver NV, precisamente identificati in: AVG Abfall Verwertung Gesellschaft di Amburgo (Germania); HIM GmbH di Biebesheim (Germania); INDAVER NV di Anversa (Belgio);
VISTA la nota prot. reg. n. 204042 del 24.05.2017 di avvio del procedimento amministrativo per la valutazione dell’istanza di cui sopra, con la quale viene contestualmente richiesta alla Ditta documentazione integrativa inerente:
1) dichiarazioni della Ditta Indaver Italia S.r.l., attestanti:
- la manifesta volontà di accettare le miscele di rifiuti provenienti dall’insediamento di Conselve (PD) per inviarle direttamente, ovverosia senza sottoporle ad ulteriori operazioni intermedie di trattamento, negli impianti di incenerimento a terra (D10) già specificatamente individuati nell’istanza;
- l’effettivo possesso di notifiche autorizzate dalle competenti autorità estere per l’esportazione dei rifiuti di cui trattasi ai medesimi impianti di cui sopra;
- la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto dirigenziale della Regione Lombardia n. 9649 del 05.09.2007 e ss.mm.ii. con indicazione dei relativi atti di proroga rilasciati e dell’attuale scadenza;
2) indicazione da parte della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. delle tempistiche necessarie per dotarsi di proprie notifiche per l’esportazione diretta dei propri rifiuti negli impianti esteri di termodistruzione di cui trattasi e delle motivazioni;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta il 29.05.2017, acquisita al prot. reg. n. 209386 del 29.05.2017, contenente: la conferma da parte della Ditta Indaver Italia S.r.l. della disponibilità ad accettare i rifiuti codificati con il CER 190204*, provenienti dall’impianto di Conselve della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., senza sottoporli ad alcuna operazione diversa dallo stoccaggio D15, per il successivo invio all’inceneritore di Anversa; il documento di notifica per la spedizione transfrontaliera IT/020073 di rifiuti codificati con CER 190204*, dalla Ditta Indaver Italia S.r.l. all’inceneritore (D10) Indaver NV di Anversa, con prima spedizione il 15.03.2017 e ultima spedizione 14.03.2018; l’accettazione della proroga della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Varese (prot. n. 1404/2015) fino al 04.09.2024 relativamente all’AIA in possesso della Ditta Indaver Italia S.r.l., pure allegata; la dichiarazione, da parte della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., dell’intento di presentare entro 30 giorni la documentazione per l’avvio del procedimento di notifica in proprio presso la Regione del Veneto, nonché delle motivazioni che hanno indotto la Ditta a presentare istanza di deroga, individuate nell’indeterminatezza delle tempistiche amministrative per il rilascio delle notifiche stesse, che rischierebbero di limitare l’attività commerciale della Ditta;
CONSIDERATO che l’autorizzazione chiesta dalla Ditta con l’istanza di cui trattasi costituisce deroga alla prescrizione n. 4.1.6 del decreto n. 47 del 30.05.2017, che vieta il conferimento delle miscele prodotte ad impianti terzi non autorizzati al recupero/smaltimento definitivo;
PRESO ATTO che, ad oggi, non sono pervenute memorie scritte e/o altri documenti ex art. 10 della L. 241/1990 da parte dei soggetti interessati in relazione al procedimento avviato con la succitata nota regionale del 24.05.2017;
CONSIDERATO che, come peraltro noto alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., la quale ha già ottenuto dalla Regione del Veneto autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti classificati con CER 170603*, le tempistiche relative alle procedure di notifica, nel caso di documentazione debitamente compilata da parte del notificatore, sono stabilite, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006, come segue: l’autorità di spedizione trasmette la notifica entro 3 giorni lavorativi dal suo ricevimento alla competente autorità di destinazione; quest’ultima invia conferma di ricezione entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, salvo richiesta di integrazioni; entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma, è rilasciata l’autorizzazione da parte delle autorità di spedizione e di destinazione (ed eventualmente di transito); il notificatore provvede quindi alla presentazione della garanzia finanziaria, la cui congruità viene verificata dall’autorità di spedizione in un tempo massimo stimato di 30 giorni;
RITENUTO pertanto, di assentire la deroga richiesta dalla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. per un massimo di 120 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, ritenuti ampiamente cautelativi ai fini dell’espletamento dell’istruttoria sulle notifiche che la Ditta ha dichiarato di voler presentare;
RITENUTO inoltre, di limitare la deroga richiesta per il conferimento di rifiuti codificati con CER 190204* presso la piattaforma di stoccaggio Indaver Italia S.r.l, sita a Origgio (VA), esclusivamente ai fini dell’invio all’inceneritore Indaver NV di Anversa, individuato come destinatario nell’unica notifica di Indaver Italia S.r.l agli atti;
RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento anche alla Provincia di Varese, in qualità di Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto della Ditta Indaver Italia Srl, sito a Origgio (VA);
decreta
Alessandro Benassi
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