Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 76 del 08 agosto 2017


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 53 del 19 giugno 2017

Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV). Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna. Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente rinnovata con DDR n. 57 del 01.07.2014 e ss.mm.ii. Presa d'atto del Piano Finanziario aggiornato.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica parzialmente, su istanza di parte, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV) e gestita dalla società HERAmbiente S.p.a., a seguito della comunicazione di una variante non sostanziale ex art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Si prende inoltre atto del conseguente aggiornamento del Piano Finanziario.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01.07.2014, è stata rinnovata alla Ditta Geo Nova S.p.A. con sede legale a Treviso, via Feltrina n. 230/232 l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss.mm.ii., relativa alla discarica denominata “ex cava ai Ronchi”, per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).

RICHIAMATE le Delibere della Giunta Regionale n. 1362/2013 e n. 2803/2013, recepite dal provvedimento autorizzativo di cui al precedente punto, con cui è stato autorizzato rispettivamente il conferimento di nuove tipologie di rifiuti e ulteriori codici CER riconducibili a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, concedendo altresì, relativamente a questi ultimi rifiuti, alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010.

RAMMENTATO che, con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 13 del 29.02.2016, l’AIA relativa alla discarica di cui trattasi è stata volturata alla Ditta HERAmbiente S.p.a. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna.

PRESO ATTO che, con il medesimo provvedimento di cui sopra, la stessa autorizzazione è stata opportunamente modificata in esito alla procedura di riesame avviata a seguito dell’emanazione del DM 24.06.2015, il quale ha introdotto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27.09.2010.

RICHIAMATI i precedenti decreti n. 16 del 01.02.2017 e n. 42 del 30.05.2017, relativi ad alcune modifiche ed integrazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica.

VISTA la nota del 04.11.2016, acquisita con prot. reg. n. 429638 del 04.11.2016, con la quale il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del provvedimento AIA rilasciato con DDR n. 57 del 01/07/2014, con riferimento alle prescrizioni di cui ai punti 18, 19 e 51, lettera f).

RAMMENTATO che le prescrizioni del sopracitato provvedimento AIA rilasciato con DDR n. 57 del 01/07/2014, oggetto di istanza di modifica non sostanziale riguardano:

  • punto 18: il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica, fissato al 31.12.2019, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore;
  • punto 19: il termine per il completamento della copertura finale della discarica, fissato al 31.12.2020, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore;
  • punto 51, lett. f): l’obbligo di effettuare i campionamenti previsti dall’art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 con frequenza almeno semestrale – e comunque ogni 3.000 t - su tutti i rifiuti conferiti in discarica, per ciascun CER e per ciascun produttore.

RILEVATO che con la sopra richiamata comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Gestore ha richiesto, in particolare, di posticipare:

  • il termine per il completamento della volumetria residua, e quindi, per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica al 30.06.2025;
  • il termine per il completamento della copertura finale della discarica al 30.06.2026.

CONSIDERATO che, con la medesima nota di cui sopra, il Gestore ha proposto la realizzazione, all’interno del corpo discarica, di un’ulteriore piazzola di stoccaggio (con capacità massima di 120 t, corrispondenti a ca. 4 carichi), in aggiunta ai tre box esistenti, al fine di incrementare i controlli sui rifiuti in ingresso previsti dalla richiamata prescrizione n. 51, lett. f) del DDR n. 57/2014.

VISTA la nota prot. n. 100421 del 30.11.2016 con la quale la Provincia di Treviso, in merito alla sopracitata richiesta di modifica non sostanziale della Ditta, ha richiesto un perfezionamento costruttivo relativamente alla realizzazione della piazzola per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti.

VISTA la nota prot. n. 503561 del 21.12.2016, con la quale i competenti Uffici regionali hanno comunicato il proprio nulla osta all’adozione delle varianti proposte, fatto salvo il rispetto di quanto rilevato dalla Provincia di Treviso con nota n. 100421 del 30.11.2016 relativamente alle modalità di realizzazione della piazzola di stoccaggio e chiedendo al contempo al Gestore di trasmettere la seguente documentazione:

  • gli elaborati grafici indicati nella nota provinciale del 30.11.2016 (con riferimento alla piazzola di stoccaggio);
  • la versione aggiornata del Piano Finanziario;
  • l’adeguamento delle garanzie finanziarie, come richiesto dalla Provincia di Treviso;
  • l’attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

CONSIDERATA la nota prot. n 21767 data 19/01/2017, con la quale il Gestore ha richiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione di quanto richiesto con la sopracitata nota regionale, motivandola con la necessità di definire in maniera più precisa il progetto esecutivo delle piazzole, anche a seguito dell’incontro tecnico tenutosi presso la Provincia di Treviso il 16/01/2017, e conseguentemente l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario.

VISTA la nota n. 32610 del 26.01.2017, con la quale i competenti Uffici regionali hanno trasmesso al Gestore il proprio nulla osta alla proroga richiesta in data 19.01.2017.

PRESO ATTO che, con nota del 17.02.2017 (acquisita al prot. reg. n. 68295 del 20/02/2017) e con successiva nota del 03.03.2017 (acquisita al prot. reg. n. 87537 del 03.03.2017), il Gestore ha trasmesso tutte le integrazioni richieste.

VISTA la successiva nota regionale n. 103645 del 14.03.2017, con la quale si evidenziava che, dall’esame della documentazione inviata dal Gestore, venivano apportate significative novità rispetto alle modalità di realizzazione della nuova piazzola di stoccaggio provvisorio dei rifiuti.

CONSIDERATO che, con la medesima nota di cui sopra, gli Uffici regionali competenti chiedevano pertanto alcuni chiarimenti al Gestore relativamente alla nuova configurazione della piazzola in questione.

PRESO ATTO che, con la succitata nota del 14.03.2017, venivano altresì richiesti al Gestore alcuni chiarimenti in merito al nuovo Piano Finanziario trasmesso; al contempo si chiedeva alla Provincia di Treviso l’espressione di un parere definitivo sia con riferimento alle nuove modalità realizzative della piazzola, sia con riferimento al nuovo Piano Finanziario, previa acquisizione delle informazioni chieste alla Ditta.

RILEVATO che, con la sopracitata nota regionale, gli Uffici regionali si erano riservati di confermare o modificare il nulla osta rilasciato con precedente nota di cui al prot. reg. n. 503561 del 21.12.2016, alla luce del richiesto parere provinciale e degli approfondimenti istruttori in itinere.

VISTA la nota trasmessa dal Gestore in data 29.03.2017 ed acquisita con prot. reg. n. 129181 del 30.03.2017, con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa in risposta alle richieste della sopracitata nota regionale del 14.03.2017.

VISTA la nota provinciale trasmessa in data 28.04.2017 e acquisita con prot. reg. n. 169219 data 02.05.2017, con la quale la Provincia di Treviso ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e smi del punto 51. lettera f) della DGRV 57/2014 e ss.ii., così come avanzata dalla Ditta con nota n. 3155 del 17.02.2017 e n. 3978 del 01.03.2017, relativamente alla realizzazione di piazzole per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti per la verifica in loco (VIL), con le seguenti indicazioni:

  • l’“Elaborato 2 – Planimetria di ubicazione delle piazzole – 16/02/2017” viene considerato per la sola ubicazione planimetrica delle piazzole e non come stato di progetto;
  • le 4 piazzole vanno realizzate a quote indicativamente di “piano campagna” e, in nessuna caso, a “ciglio scarpata”.

VISTA la nota provinciale trasmessa in data 08.05.2017 (acquisita con prot. reg. n. 180072 del 09.05.2017), con la quale la Provincia di Treviso ha espresso parere favorevole al Piano Finanziario 2017 di cui ai documenti “Piano Finanziario - revisione 16/02/2017” ed ”Elaborato 1 – 28/03/2017”, così come presentato dalla Ditta e/o integrato/perfezionato d’ufficio, con i seguenti importi non comprensivi dell’attuale I.V.A. del 22% e arrotondati per eccesso:

  • Gestione operativa (per il periodo dall'anno 2009 fino al 30.06.2026) pari ad euro 17.503.790 (non ivato);
  • Chiusura e ricomposizione finale pari a euro 3.628.435 (non ivato)
  • Gestione Post operativa (previsto di 31 anni) pari a euro 4.178.938 (non ivato).

RAMMENTATO che, con la sopracitata nota, la Provincia ha specificato che, per effetto dell’emanazione dell’atto regionale di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies, c. 1, del D. Lgs. 152/06 del termine dell’autorizzazione vigente, le polizze vigenti dovranno essere perfezionate relativamente agli importi sopra definiti nonché alle scadenze/validità.

RITENUTO di far propri, condividendoli, i contenuti della relazione istruttoria allegata alla succitata nota della Provincia di Treviso dell’08.05.2017.

VISTA la nota prot. n. 200479 del 23.05.2017, con la quale i competenti Uffici regionali hanno confermato il nulla osta alla realizzazione delle nuove piazzole di stoccaggio provvisorio nella discarica in oggetto ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., evidenziando che, data la natura dell’intervento, “dovrà essere verificata in contradditorio con il Comune di competenza la necessità di specifiche autorizzazioni edilizie. L’esito di tali verifiche e/o copia degli eventuali atti dovranno essere trasmessi agli scriventi Uffici regionali ed agli Enti di controllo in indirizzo”.

RITENUTO di accogliere, per tutto quanto sopra riportato, la proposta di modifiche non sostanziali avanzata dal Gestore con nota del 04.11.2016, acquisita con prot. reg. n. 429638 del 04.11.2016, e successive integrazioni.

RITENUTO di modificare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l’AIA vigente relativa alla discarica di cui trattasi.

RITENUTO di prendere atto del Piano Finanziario aggiornato di cui ai documenti “Piano Finanziario - revisione 16/02/2017” ed ”Elaborato 1 – 28/03/2017”, così come presentato dalla Ditta, con le opportune modifiche proposte dalla Provincia di Treviso e riportate nell’apposita relazione istruttoria trasmessa con nota dell’08 maggio 2017, di cui all’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO che gli adeguamenti delle garanzie finanziarie, richiesti al Gestore con la nota regionale del 21.12.2016 e trasmessi dallo stesso con nota del 03.03.2017, non risultano essere stati formalmente accettati dall’Amministrazione provinciale.

CONSIDERATO che risulta in ogni caso necessario richiedere alla Ditta un ulteriore adeguamento delle garanzie finanziarie in essere, per effetto dell’approvazione del nuovo e aggiornato Piano Finanziario e dell’individuazione dei relativi importi da garantire, come calcolati dalla Provincia di Treviso.

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs.n. 36/2003 e ss.mm.ii e il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. di accogliere, per tutto quanto riportato in premessa e nei termini di seguito specificati, la proposta di modifiche non sostanziali avanzata, con nota del 04.11.2016 (acquisita con prot. reg. n. 429638 del 04.11.2016), e successive integrazioni, dalla Ditta HERAmbiente S.p.a., in qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili “ex cava ai Ronchi” ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
  2. di autorizzare, in particolare, la realizzazione, all’interno del corpo discarica, in aggiunta ai tre box esistenti, di 4 nuove piazzole di stoccaggio provvisorio dei rifiuti da realizzarsi secondo le specifiche tecniche di cui alle note integrative trasmesse dal Gestore con nota n. 3155 del 17.02.2017 e nota n. 3978 del 01.03.2017, fatto salvo quanto segue:
  • l’“Elaborato 2 – Planimetria di ubicazione delle piazzole – 16/02/2017” viene considerato per la sola ubicazione planimetrica delle piazzole e non come stato di progetto;
  • le 4 piazzole vanno realizzate a quote indicativamente di “piano campagna” e, in nessuna caso, a “ciglio scarpata”;
  • dovrà essere verificata in contradditorio con il Comune di competenza la necessità di specifiche autorizzazioni edilizie. L’esito di tali verifiche e/o copia degli eventuali atti dovranno essere trasmessi agli scriventi Uffici regionali ed ai competenti Enti di controllo.
  1. di modificare, come segue, la prescrizione n. 31 dell’AIA vigente di cui al DDR n. 57/2014 e ss.mm.ii.:
    31. “Al fine di consentire le opportune ed eventuali indagini di approfondimento individuate dal tecnico responsabile di impianto i rifiuti conferiti, ove necessario, potranno essere temporaneamente stoccati (D15) nelle apposite aree dedicate come individuate nella planimetria allegata al PMC Ver. 001 del 30.07.2010 Rev 001 del 20/09/2011 e nell’Elaborato 2 – Planimetria di ubicazione delle piazzole – 16/02/2017 trasmesso con nota del Gestore n. 3155 del 17.02.2017; eventuali variazioni di tale area dovranno essere comunicate all’Autorità competente così come previsto dall’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”
  1. di modificare, come segue, le prescrizioni n. 18 e n. 19 dell’AIA vigente di cui al DDR n. 57/2014 e ss.mm.ii.:

    18. “È fissato al 30.06.2025, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica.”

    19 “È fissato al 30.06.2026, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale della discarica.

    Tale copertura finale, per quanto possibile, dovrà essere realizzata per stralci, in funzione dell’avanzamento del riempimento del bacino, così come previsto dal Piano di Ripristino Ambientale allegato al progetto approvato.”
  1. di prendere atto del Piano Finanziario aggiornato di cui ai documenti “Piano Finanziario - revisione 16/02/2017” ed ”Elaborato 1 – 28/03/2017”, così come presentato dalla Ditta, con le opportune modifiche proposte dalla Provincia di Treviso e riportate nell’apposita relazione istruttoria trasmessa con nota dell’08 maggio 2017, di cui all’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
  2. di prescrivere al Gestore l’adeguamento e l’estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere; le relative appendici alle polizze vigenti dovranno essere trasmesse alla Provincia di Treviso, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, fatto salvo l’obbligo del rispetto dei termini previsti al punto 10 del DDR n. 57/2014 relativamente al rinnovo delle medesime garanzie. Gli importi da garantire dovranno essere quelli calcolati dalla Provincia di Treviso e riportati nella succitata relazione di cui all’Allegato A al presente decreto, maggiorati dell’IVA vigente.
  3. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 57 del 01.07.2014, come modificato dai successivi decreti regionali n. 13 del 29.02.2016, n. 16 del 01.02.2017 e n. 42 del 30.05.2017.
  4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., al Comune di Loria, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
  5. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  6. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(seguono allegati)

53_Allegato_A_350441.pdf


Torna indietro