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Bur n. 75 del 04 agosto 2017


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 70 del 25 luglio 2017

Riconoscimento della destinazione di superfici vitate a scopo di sperimentazione. Reg. (UE) 1308/2013.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si riconoscono come sperimentali alcuni vigneti proposti dal Centro di ricerca della viticoltura di Conegliano Veneto del Consiglio della ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-VIT), esentandoli dal sistema delle autorizzazioni, come previsto dall’art. 62 del Reg. (UE) 1308/2013.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare il Capo III che ha istituito il “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, nonché il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il reg. (UE) n. 1308/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione europea del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 dicembre 2015 n. 12272 recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2003 n. 2257 che detta le disposizioni applicative dei regolamenti comunitari del settore viticolo;

CONSIDERATO CHE

  • il comma 4 dell’art. 62 del reg. (UE) 1308/2013 prevede la non applicazione del regime delle autorizzazioni per l’impianto o reimpianti di varietà di uve da vino destinati a scopi di sperimentazioni o alla coltura di piante madri per marze; 
  • l’art. 1 del reg. (UE) 2015/560 prevede che l'impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione siano oggetto di notifica preventiva, indicando tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l'esperimento;
  • l’art. 3 del D.M. 12272/2015 lascia alle Regioni la scelta di consentire che l’uva prodotta da tali superfici sperimentali sia commercializzata, qualora la sua immissione non determini turbative di mercato, come previsto dal citato art. 1 del reg. (UE) 2015/560;

VISTE le notifiche presentate dal Centro di ricerca della viticoltura di Conegliano Veneto del Consiglio della ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-VIT): 30 dicembre 2015 prot. n. 0069190, 14 ottobre 2016 prot. n. 0047602, 13 aprile 2017 prot. n. 0016660, 21 giugno 2017 prot. n. 0026346 e 7 luglio 2017 prot. n. 0028714, riguardanti l’impianto dei vigneti sperimentali elencati nell’allegato A al presente provvedimento ed inerenti i seguenti ambiti:

  1. selezione clonale su varietà “Pinot grigio” raccolta comparativa di tutti i cloni più significativi per confronto linee genetiche in esito alle condizione pedo-climatiche;
  2. valutazione sostenibilità varietà coltivate nell’areale veneto, con utilizzo di varietà interspecifiche restistenti, anche in corso di registrazione;
  3. conservazione patrimonio genetico autoctono fonte di biodiversità genetica e fonte di fattori di resistenza ai patogeni;
  4. conservazione patrimonio varietale ed elementi paesaggistici con varietà biologiche
  5. confronto impianti “Glera” e verifica fonte varietale per controlli complesso patogeni ed endofiti fungini oppure nota come malattia del legno o Mal dell’Esca;
  6. studio comportamentale su nuove linee genetiche di portainnesti su variazione climatiche e per risposta agli interventi colturali;
  7. confronto portainnesti vitigno “Pinot grigio“ e resistenza agli stress imposti dal cambio climatico;
  8. conservazione del patrimonio storico per il mantenimento della biodiversità e storicità nella coltivazione della vite;

TENUTO CONTO che la DGR n. 2257/2003 incarica la Direzione politiche agroalimentari e per le imprese – ora Direzione Agroalimentare - dell’attuazione della procedura prevista per l’autorizzazione all’impianto di superfici destinate alla sperimentazione viticola;

VALUTATO che le tematiche trattate dalle sperimentazioni proposte risultano di particolare importanza rispetto al sistema viticolo regionale e rientrano nell’interesse regionale per il miglioramento della sostenibilità ambientale della coltivazione della vite, della sua resilienza e per il mantenimento della biodiversità e della valenza paesaggistica della viticoltura;

CONSIDERATO che, in relazione all’estensione ridotta delle superfici oggetto delle sperimentazioni e delle varietà utilizzate, la messa in commercio delle produzioni delle uve da vino ammesse alla coltivazione nel territorio regionale non determina turbative di mercato e quindi può essere rilasciata l’autorizzazione alla loro immissione in commercio;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al Direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, le superfici di impianto individuate nell’allegato A - parte integrante e sostanziale del presente decreto -, quali superfici destinate a scopi di sperimentazione per gli ambiti definiti nelle premesse e per il periodo e gli scopi indicati per ciascuno degli impianti;
  1. di individuare il responsabile scientifico delle sperimentazioni nel Centro di ricerca della viticoltura di Conegliano Veneto del Consiglio della ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, che dovrà provvedere a notificare qualsiasi variazione nella gestione degli impianti a scopi sperimentali;
  1. di stabilire che ciascun soggetto conduttore della superficie per scopi sperimentali di cui al punto 1 dovrà provvedere alla registrazione delle stesse nello schedario viticolo veneto in conformità alla normativa adottata dalla Giunta regionale ed alle procedure attuative dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, nonché di attenersi alle disposizioni impartite dal Centro di ricerca della viticoltura di Conegliano Veneto del Consiglio della ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria per la gestione degli impianti ai fini della buona riuscita delle sperimentazioni;
  1. di prevedere che nel caso in cui siano riscontrate azioni diverse da quelle definite dal responsabile scientifico della sperimentazione, si provvederà alla revoca del riconoscimento;
  1. di autorizzare la messa in commercio delle produzioni delle uve da vino derivate dalle superfici di cui al punto 1, con esclusione di quelle non ammesse alla coltivazione nel territorio regionale;
  1. di trasmettere il presente decreto all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, ed al Centro di ricerca della viticoltura di Conegliano Veneto del Consiglio della ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-VIT);
  1. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Alberto Zannol

(seguono allegati)

70_Allegato_DDR_70_25-07-2017_350437.pdf

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