Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 57 del 01.07.2014 e ss.mm.ii.
Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna.
Individuazione ulteriori e specifiche modalità di controllo sui rifiuti in ingresso in discarica, relativamente ai rifiuti provenienti da alcuni impianti ubicati al di fuori del territorio regionale
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si individuano ulteriori e specifiche modalità di controllo sui rifiuti in ingresso nella discarica di cui trattasi, a carico della società HERAmbiente S.p.a, a seguito degli esiti delle verifiche effettuate dagli Enti territorialmente competenti presso alcuni impianti, ubicati al di fuori del territorio regionale, che conferiscono rifiuti nella medesima discarica. Al contempo si comunica l’avvio del relativo procedimento.
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Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01.07.2014, è stata rinnovata alla Ditta Geo Nova S.p.A. con sede legale a Treviso, via Feltrina n. 230/232 l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss. mm. e ii., relativa alla discarica denominata “ex cava ai Ronchi”, per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
RICHIAMATE le Delibere della Giunta Regionale n. 1362/2013 e n. 2803/2013, recepite dal provvedimento autorizzativo di cui al precedente punto, con cui è stato autorizzato rispettivamente il conferimento di nuove tipologie di rifiuti e ulteriori codici CER riconducibili a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, concedendo altresì, relativamente a questi ultimi rifiuti, alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010.
RAMMENTATO che, con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 13 del 29.02.2016, l’AIA relativa alla discarica di cui trattasi è stata volturata alla Ditta HERAmbiente S.p.a. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna.
PRESO ATTO che, con il medesimo provvedimento di cui sopra, la stessa autorizzazione è stata opportunamente modificata in esito alla procedura di riesame avviata a seguito dell’emanazione del DM 24.06.2015, il quale ha introdotto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27.09.2010.
VISTA la nota n. 92457 del 29.09.2016, con la quale ARPAV – Dipartimento di Treviso ha trasmesso gli esiti dell’attività di verifica svolta presso la discarica in oggetto nelle date 19-25-26 maggio 2016 e 5 luglio 2016 e, successivamente, tramite i conseguenti accertamenti analitici e documentali.
PRESO ATTO che la suddetta verifica si è concentrata principalmente sulla conformità dei rifiuti in ingresso, in particolare per i rifiuti pericolosi in deroga.
RILEVATO che, dai controlli effettuati, è emerso in particolare quanto segue:
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le verifiche visive effettuate in loco e le verifiche analitiche eseguite dal laboratorio ARPAV sono risultate in contrasto con la corrispondente documentazione di caratterizzazione ed omologa, accertando in alcuni casi la non conformità dei rifiuti ai limiti di accettabilità del sito.
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le verifiche di conformità svolte dal Gestore nei casi di cui sopra sono state eseguite su campioni/aliquote fornite dal produttore o da laboratorio incaricato alla verifica di base per il produttore.
CONSIDERATO che, con nota regionale n. 41742 del 27.10.2016, alla luce di quanto segnalato dall’ARPAV, è stato chiesto alla Ditta HERAmbiente S.p.A. di trasmettere apposita appendice integrativa del Piano di Monitoraggio e Controllo recependo operativamente alcune specifiche indicazioni.
PRESO ATTO che, al fine di un utile confronto sulle modalità di aggiornamento del PMC in questione, si è svolto in data 14.12.2016 presso gli Uffici regionali, apposito incontro di coordinamento al quale hanno partecipato rappresentanti di Regione Veneto – Direzione Ambiente, ARPAV – Dipartimento di Treviso, Provincia di Treviso e Ditta HERAmbiente S.p.A.
PRESO ATTO che, con nota n. 22116 del 23.12.2016 (acquisita al prot. reg. n. 507801), la Ditta HERAmbiente S.p.A. ha trasmesso, a riscontro della nota regionale del 27.10.2016 apposita appendice integrativa al PMC della discarica di cui trattasi.
CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato e dei relativi approfondimenti istruttori eseguiti dagli Uffici regionali, con DDR n. 16 del 1 febbraio 2017, si è provveduto a prendere atto dell’appendice integrativa del PMC della discarica di cui trattasi, trasmessa dalla Ditta con la succitata nota n. 22116 del 23.12.2016, con alcune prescrizioni e precisazioni, che di seguito si riportano:
Verifica di conformità – verifiche aggiuntive
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Nel caso di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, le determinazioni relative all’ANC ed alle prove geotecniche devono essere eseguite con le frequenze e le modalità stabilite con DDR n. 13/2016.
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I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, al primo carico di ciascun lotto funzionale conferito in discarica. Nel caso di rifiuti generati regolarmente, le verifiche analitiche di conformità dovranno essere sempre effettuate su campioni prelevati in ingresso alla discarica con proprio personale o laboratorio terzo incaricato.
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Nella dichiarazione integrativa, oltre alla “percentuale utilizzata nella ricetta” dovranno essere indicati anche i quantitativi utilizzati nell’accorpamento/miscelazione/trattamento ed i tempi di esecuzione delle operazioni, legati alla capacità di lavorazione dell’impianto stesso.
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La seconda tabella contenuta nella dichiarazione integrativa riferita al caso in cui la ricetta di trattamento non è nominale, è di fatto relativa a rifiuti non generati regolarmente: si ritiene, pertanto, che debba essere stralciata dalla dichiarazione integrativa proposta che è, invece, riferita ai rifiuti generati regolarmente.
Analisi percolato – monitoraggio P3
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Trimestralmente dovrà essere inviato da parte del Responsabile del PMC a Regione, Provincia ed ARPAV apposito report relativo all’andamento dei parametri monitorati.
Accettazione dei carichi in ingresso
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Le verifiche visive del rifiuto e la compilazione del relativo modulo dovranno essere eseguite prima del vero e proprio conferimento nel lotto di coltivazione.
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Il personale AMO (Addetto Mezzi Operativi) dovrà avere opportuna e documentata formazione relativa alla gestione rifiuti ed in merito alle proprie specifiche mansioni descritte nel modulo di cui sopra.
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Per ogni omologa deve essere disponibile documentazione fotografica con cui confrontare il rifiuto in fase di verifica in loco.
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Relativamente ai contenuti del medesimo modulo:
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in aggiunta alle sezioni COLORE, ODORE, PEZZATURA, STATO FISICO, deve essere prevista un'ulteriore sezione "CORRISPONDENZA CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA" con relative caselline SI NO.
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le colonne riservate all'AMO (Addetto Mezzi Operativi) devono essere sempre compilate e non solo quando si rilevano differenze rispetto alle informazioni del produttore.
VISTA la comunicazione della Provincia di Alessandria di cui alla nota dell’ARPAV DAP Treviso prot. reg. n. 490542 del 16.12.2016, inerente gli esiti relativi ai rifiuti CER 190304* conferiti dalla ditta Grassano Spa nella discarica di cui trattasi.
VISTA la comunicazione della Provincia di Verona di cui alla nota 100340 del 14.12.2016, inerente il respingimento in altra discarica per rifiuti non pericolosi soggetta ad AIA regionale, ubicata in Provincia di Verona, di tre carichi di rifiuti provenienti dallo stesso impianto della Ditta Grassano Spa, per eccesso di carbonio organico disciolto nell’eluato.
VISTA la comunicazione del Dipartimento ARPAT di Livorno di cui alla nota della Provincia di Treviso prot. n. 2017/0022650 del 15 marzo 2017, con la quale sono stati trasmessi gli esiti dei controlli di competenza sulla ditta RA.RI. Srl produttrice del carico di rifiuti CER 190304* oggetto di respingimento nell’anno 2016 dalla discarica in oggetto.
CONSIDERATO che, sulla base di quanto accertato dalla Provincia di Alessandria e dal Dipartimento ARPAT di Livorno, i rifiuti delle ditte Grassano Spa e RA.RI. Srl, conferiti nella discarica in questione, sono risultati “non generati regolarmente”, diversamente da quanto valutato in fase di omologa.
PRESO ATTO che, nell’ambito delle verifiche sopra citate, sono state riscontrate diverse criticità e difformità gestionali negli impianti delle Ditte di cui sopra, ubicati rispettivamente in Comune di Predosa (AL) ed in Comune di Livorno, le quali sono oggetto di valutazione ed approfondimenti da parte delle rispettive Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, avviare apposito procedimento ex art. 7 e segg. della L. 241/1990, finalizzato alla modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica di cui trattasi, al fine di individuare ulteriori e specifiche modalità di controllo dei rifiuti in ingresso provenienti dagli impianti sopra individuati.
RITENUTO pertanto di comunicare, con il presente provvedimento, l’avvio del procedimento di cui sopra e di fornire, conseguentemente, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 le pertinenti informazioni.
RITENUTO in ogni caso, che vi siano i presupposti per l’adozione – ai sensi dell’art. 7, co. 2 della L. 241/1990 - di un provvedimento cautelare volto ad assicurare il pieno e certo rispetto dei limiti di accettabilità previsti per il sito in esame relativamente ai rifiuti provenienti dagli impianti in questione ed, indirettamente, ad assicurare la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini che vivono nelle aree circostanti la discarica di cui trattasi.
RITENUTO nello specifico, di prescrivere, con il presente atto, alla Ditta HERAmbiente S.p.A. di sottoporre a campionamento ed analisi tutti i rifiuti, provenienti dalle Ditte sopra citate, che si intendesse conferire in discarica in ragione di contratti in essere o di futura attivazione. La verifica analitica dovrà comprendere i parametri critici individuati in fase di caratterizzazione dal produttore e dovrà comprendere, in ogni caso, il test di cessione con la determinazione di tutti i parametri previsti dalla tabella 5a del DM 27.09.2010. I rifiuti in questione dovranno essere stoccati nelle relative aree di pre-stoccaggio e scaricati in discarica solo dopo aver ricevuto l’esito positivo delle verifiche analitiche di cui sopra. Tali modalità dovranno essere adottate fino a quando non saranno acquisite dagli Enti territoriali competenti le necessarie comunicazioni in merito all’avvenuta risoluzione delle problematiche gestionali riscontrate negli impianti di gestione di rifiuti di cui trattasi e previo specifico nulla osta rilasciato dall’Ufficio regionale responsabile del procedimento.
RITENUTO di trasmettere il seguente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Provincia di Alessandria ed alla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, in qualità di Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti delle Ditte Grassano Spa e RA.RI. Srl ubicati, rispettivamente, in Comune di Predosa (AL) ed in Comune di Livorno.
VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il DM 27 settembre 2010, come modificato dal DM 24 giugno 2015.
VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.
decreta
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Di comunicare, con il presente provvedimento, l’avvio del procedimento finalizzato alla modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV) e gestita dalla Ditta HERAmbiente Spa, al fine di individuare ulteriori e specifiche modalità di controllo dei rifiuti in ingresso provenienti dagli impianti delle Ditte Grassano Spa e RA.RI. Srl ubicati, rispettivamente, in Comune di Predosa (AL) ed in Comune di Livorno.
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Di fornire, conseguentemente, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 le seguenti informazioni:
a. L’Amministrazione competente è:
Regione Veneto - Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell’atmosfera Dorsoduro, 3494/a - 30123 Venezia
Tel. 041/279 2442
b. l’oggetto del procedimento promosso dalla scrivente Amministrazione è:
l’individuazione, a parziale modifica dell’AIA vigente, di ulteriori e specifiche modalità di controllo dei rifiuti in ingresso provenienti dagli impianti delle ditte Grassano Spa e RA.RI. Srl ubicati rispettivamente in Comune di Predosa (AL) ed in Comune di Livorno
c. l’Ufficio e la Persona responsabile del procedimento sono:
U.O. Tutela dell’atmosfera
ing. Roberto Morandi
d. la data di avvio del procedimento è:
la data di notifica del presente provvedimento
e. l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è:
U.O. Tutela dell’atmosfera
c/o U.O. Ciclo dei rifiuti - Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia
tel. 041/2792143-2186
f. Termine di conclusione del procedimento:
Entro 90 (novanta) giorni dalla data di avvio del procedimento
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Di comunicare che il Gestore, nonché gli altri soggetti interessati al procedimento, hanno la facoltà di presentare memorie scritte e altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle previsioni dell’art. 10 della L.241/1990 e ss.mm.ii.
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Di prescrivere alla Ditta HERAmbiente S.p.A., nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente punto 1, di sottoporre a campionamento ed analisi tutti i rifiuti, provenienti dalle Ditte Grassano S.p.a. e RA.RI. S.r.l., che si intendesse conferire in discarica in ragione di contratti in essere o di futura attivazione. La verifica analitica dovrà comprendere i parametri critici individuati in fase di caratterizzazione dal produttore e dovrà comprendere, in ogni caso, il test di cessione con la determinazione di tutti i parametri previsti dalla tabella 5a del DM 27.09.2010. I rifiuti in questione dovranno essere stoccati nelle relative aree di pre-stoccaggio e scaricati in discarica solo dopo aver ricevuto l’esito positivo delle verifiche analitiche di cui sopra. Tali modalità dovranno essere adottate fino a quando non saranno acquisite dagli Enti territoriali competenti le necessarie comunicazioni in merito all’avvenuta risoluzione delle problematiche gestionali riscontrate negli impianti di gestione di rifiuti di cui trattasi e previo specifico nulla osta rilasciato dall’Ufficio regionale responsabile del procedimento.
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Di precisare che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 7, co. 2 della L. 241/1990 e potrà essere oggetto di modifica/integrazione a seguito della conclusione del procedimento di cui al precedente punto 1.
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Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DDR n. 57/2014, come modificato dai successivi DDDR n. 13 del 29.02.2016 e n. 16 del 1 febbraio 2017.
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Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna, alla Provincia di Alessandria, alla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, al Comune di Loria (TV), alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale Treviso ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
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Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Alessandro Benassi