Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
Gestore: Ditta Herambiente S.p.A., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna.
Presa d'atto integrazione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si prende atto della specifica integrazione del documento (PMC) che definisce i controlli ed i monitoraggi ambientali relativi alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Loria e gestita dalla società Herambiente S.p.a., a seguito degli esiti delle verifiche ispettive di ARPAV.
|
Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01.07.2014, è stata rinnovata alla Ditta Geo Nova S.p.A. con sede legale a Treviso, via Feltrina n. 230/232 l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss. mm. e ii., relativa alla discarica denominata “ex cava ai Ronchi”, per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
RICHIAMATE le Delibere della Giunta Regionale n. 1362/2013 e n. 2803/2013, recepite dal provvedimento autorizzativo di cui al precedente punto, con cui è stato autorizzato rispettivamente il conferimento di nuove tipologie di rifiuti e ulteriori codici CER riconducibili a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, concedendo altresì, relativamente a questi ultimi rifiuti, alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010.
RAMMENTATO che, con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 13 del 29.02.2016, l’AIA relativa alla discarica di cui trattasi è stata volturata alla Ditta Herambiente S.p.a. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna.
PRESO ATTO che, con il medesimo provvedimento di cui sopra, la stessa autorizzazione è stata opportunamente modificata in esito alla procedura di riesame avviata a seguito dell’emanazione del DM 24.06.2015, il quale ha introdotto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27.09.2010.
VISTA la nota n. 92457 del 29.09.2016, con la quale ARPAV – Dipartimento di Treviso ha trasmesso gli esiti dell’attività di verifica svolta presso la discarica in oggetto nelle date 19-25-26 maggio 2016 e 5 luglio 2016 e, successivamente, tramite i conseguenti accertamenti analitici e documentali.
PRESO ATTO che la suddetta verifica si è concentrata principalmente sulla conformità dei rifiuti in ingresso, in particolare per i rifiuti pericolosi in deroga.
RILEVATO che, dai controlli effettuati, è emerso in particolare quanto segue:
-
le verifiche visive effettuate in loco e le verifiche analitiche eseguite dal laboratorio ARPAV sono risultate in contrasto con la corrispondente documentazione di caratterizzazione ed omologa, accertando in alcuni casi la non conformità dei rifiuti ai limiti di accettabilità del sito.
-
le verifiche di conformità svolte dal Gestore nei casi di cui sopra sono state eseguite su campioni/aliquote fornite dal produttore o da laboratorio incaricato alla verifica di base per il produttore.
CONSIDERATO che, con nota regionale n. 41742 del 27.10.2016, alla luce di quanto segnalato dall’ARPAV, è stato chiesto alla Ditta HERAmbiente S.p.A. di trasmettere apposita appendice integrativa del Piano di Monitoraggio e Controllo recependo operativamente quanto di seguito descritto.
-
Indicazione delle verifiche aggiuntive da parte del Gestore in caso di richiesta di conferimenti di rifiuti definiti “Non Generato Regolarmente” e “Generato regolarmente” in particolare per i CER 19.xx.xx derivanti da impianti di trattamento rifiuti.
-
Individuazione delle modalità di esecuzione di un monitoraggio mirato del pozzo di raccolta del percolato del Lotto n. 3, che risulta maggiormente interessato dai conferimenti dei rifiuti CER 190304*, anche per un confronto nel tempo con la qualità del percolato prodotto dal Lotti n. 1 e n. 2.
-
Indicazione delle modalità per documentare l’avvenuta verifica visiva di ogni carico in ingresso al fine di attestare per quanto possibile la conformità di quanto conferito con quanto dichiarato in sede di domanda di conferimento e la conformità al CER attribuito, da eseguirsi nelle fasi di ingresso/pesatura oppure di apertura mezzo di trasporto in zona di scarico.
PRESO ATTO che, con la medesima nota di cui sopra, si chiedeva altresì al Gestore di porsi in contatto preliminarmente con il Dipartimento ARPAV di Treviso per concordare gli esatti contenuti dell’aggiornamento di cui trattasi e, al contempo, lo si invitava, nelle more della presa d’atto da parte della scrivente amministrazione dell’aggiornamento del PMC:
-
ad effettuare controlli integrativi sui rifiuti derivanti da impianto di trattamento (CER 19.xx.xx), al fine, in particolare, di accertare con ragionevole certezza l’appartenenza dei rifiuti dei singoli conferitori ad una delle due tipologie individuate dal DM 27.09.2010 in relazione alla caratterizzazione analitica (rifiuti “generati regolarmente” e rifiuti “non generati regolarmente”);
-
ad implementare il controllo analitico mensile del percolato presso il pozzo del Lotto n. 3, applicando la tabella n. 2.4.1 “Analisi completa” dell’attuale PMC.
-
a documentare l’avvenuta verifica visiva di ogni carico in ingresso tramite la registrazione scritta di quanto svolto, corredata da adeguata documentazione fotografica.
PRESO ATTO che, al fine di un utile confronto sulle modalità di aggiornamento del PMC in questione, si è svolto in data 14.12.2016 presso gli Uffici regionali, apposito incontro di coordinamento al quale hanno partecipato rappresentanti di Regione Veneto – Direzione Ambiente, ARPAV – Dipartimento di Treviso, Provincia di Treviso e Ditta HERAmbiente S.p.A.
VISTA la successiva nota di ARPAV n. 118330 del 15.12.2016, con la quale sono stati, tra l’altro, trasmessi gli esiti delle verifiche analitiche effettuate su alcuni campioni di rifiuti in ingresso alla discarica, prelevati rispettivamente in data 5 e 20 ottobre 2016, rilevando ulteriori non conformità in 2 campioni su 3.
PRESO ATTO che, con nota n. 22116 del 23.12.2016 (acquisita al prot. reg. n. 507801), la Ditta HERAmbiente S.p.A. ha trasmesso, a riscontro della nota regionale del 27.10.2016 apposita appendice integrativa al PMC della discarica di cui trattasi.
VISTA la nota di ARPAV n. 11543 del 12.01.2017, con la quale sono state inviate alcune considerazioni tecniche in merito all’appendice di cui sopra, ritenendo, nelle conclusioni, che “il documento presentato non risponda completamente a quanto richiesto dalla Regione Veneto con comunicazione del 27/10/2016”.
RILEVATO che, sulla base delle verifiche effettuate, le maggiori criticità sono emerse relativamente ai rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione di rifiuti tenuto conto in particolare che, sovente, tali rifiuti sono definiti dai produttori come generati regolarmente seppur in assenza di un ciclo produttivo “costante nel tempo”.
RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra rappresentato di prendere atto dell’appendice integrativa del PMC della discarica di cui trattasi, trasmessa dalla Ditta con la succitata nota n. 22116 del 23.12.2016, con alcune prescrizioni e precisazioni, che di seguito si riportano:
Verifica di conformità – verifiche aggiuntive
-
Nel caso di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, le determinazioni relative all’ANC ed alle prove geotecniche devono essere eseguite con le frequenze e le modalità stabilite con DDR n. 13/2016.
-
I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, al primo carico di ciascun lotto funzionale conferito in discarica. Nel caso di rifiuti generati regolarmente, le verifiche analitiche di conformità dovranno essere sempre effettuate su campioni prelevati in ingresso alla discarica con proprio personale o laboratorio terzo incaricato.
-
Nella dichiarazione integrativa, oltre alla “percentuale utilizzata nella ricetta” dovranno essere indicati anche i quantitativi utilizzati nell’accorpamento/miscelazione/trattamento ed i tempi di esecuzione delle operazioni, legati alla capacità di lavorazione dell’impianto stesso.
-
La seconda tabella contenuta nella dichiarazione integrativa riferita al caso in cui la ricetta di trattamento non è nominale, è di fatto relativa a rifiuti non generati regolarmente: si ritiene, pertanto, che debba essere stralciata dalla dichiarazione integrativa proposta che è, invece, riferita ai rifiuti generati regolarmente.
Analisi percolato – monitoraggio P3
-
Trimestralmente dovrà essere inviato da parte del Responsabile del PMC a Regione, Provincia ed ARPAV apposito report relativo all’andamento dei parametri monitorati.
Accettazione dei carichi in ingresso
-
Le verifiche visive del rifiuto e la compilazione del relativo modulo dovranno essere eseguite prima del vero e proprio conferimento nel lotto di coltivazione.
-
Il personale AMO (Addetto Mezzi Operativi) dovrà avere opportuna e documentata formazione relativa alla gestione rifiuti ed in merito alle proprie specifiche mansioni descritte nel modulo di cui sopra.
-
Per ogni omologa deve essere disponibile documentazione fotografica con cui confrontare il rifiuto in fase di verifica in loco.
-
Relativamente ai contenuti del medesimo modulo:
-
in aggiunta alle sezioni COLORE, ODORE, PEZZATURA, STATO FISICO, deve essere prevista un'ulteriore sezione "CORRISPONDENZA CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA" con relative caselline SI NO.
-
le colonne riservate all'AMO (Addetto Mezzi Operativi) devono essere sempre compilate e non solo quando si rilevano differenze rispetto alle informazioni del produttore.
VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il DM 27 settembre 2010, come modificato dal DM 24 giugno 2015.
VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.
VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.
VISTE le DDGRV 435/2016, n. 802/2016, n. 803/2016 e relative modifiche/integrazioni successive, inerenti la riorganizzazione amministrativa delle strutture della Giunta Regionale.
decreta
-
Di prendere atto dell’appendice integrativa del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica di cui trattasi, trasmessa dalla Ditta HERAmbiente S.p.A. con nota n. 22116 del 23.12.2016, con le prescrizioni e le precisazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
-
Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DDR n. 57/2014, come modificato dal successivo DDR n. 13 del 29.02.2016.
-
Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
-
Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna, al Comune di Loria (TV), alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale Treviso ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
-
Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
-
Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Alessandro Benassi