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Bur n. 67 del 18 luglio 2017


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 212 del 05 luglio 2017

Rilascio concessione ordinaria di bene del Demanio della navigazione interna in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato da diporto. Ditta: Pasqual Alessandro (pratica codice IPRE170013). DGRV n. 1791_2012.

Note per la trasparenza

Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Istanza prot. reg. nr. 136272 del 04/04/2017;
Nulla osta ai fini idraulici di cui alla nota del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto prot. reg. nr. 182770 del 10/05/2017;
Parere favorevole di conformità urbanistica e ambientale all’uso dei luoghi del Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 12253 del 29/05/2017;
Parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione del Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 8598 del 05/05/2017.

Il Direttore

VISTA l’istanza prot. reg. nr. 136272 del 4 aprile 2017 con la quale la ditta PASQUAL ALESSANDRO (omissis)   ha chiesto all’Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l’occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 in Comune di Eraclea, canale Revedoli, per uso privato da diporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l’istanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Eraclea (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il nulla osta ai fini idraulici di cui alla nota del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto prot. reg. nr. 182770 del 10 maggio 2017;

VISTO il parere favorevole di conformità urbanistica e ambientale all’uso dei luoghi del Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 12253 del 29 maggio 2017;

VISTO il parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione del Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 8598 del 05 maggio 2017;

CONSIDERATO che in data 30 giugno 2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

CONSIDERATO che la ditta a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con l’atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii;

VISTA la L. 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla ditta PASQUAL ALESSANDRO (omissis) della concessione demaniale per l’occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 310 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 30 giugno 2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l’importo del Canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è previsto dall’art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 310 del 30 giugno 2017 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all’accettazione dell’aggiornamento di detto Canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata del Canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin

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