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Bur n. 65 del 11 luglio 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 8 del 13 giugno 2017

Aggiornamento dei Registri regionali delle Organizzazioni di volontariato art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40 e delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R. 27/2001 art. 43.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale relativamente a nuove iscrizioni.

Il Direttore

  • preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
  • preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
    • considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
    • dispone che:
      • l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
      • la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte
      • stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta e non per l’esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. 40/1993);
    • tenuto conto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
    • ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
      • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
      • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
      • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
      • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
    • ricordato altresì che le associazioni di volontariato inserite nel sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, autorizzate ed accreditate ai sensi delle LL.RR. n. 22/2002 e n. 26/2012 e della DGR 179/2014 devono operare nel rispetto dei limiti previsti dalla LR 40/1993 art. 3, relativamente al personale retribuito, come pronunciato nella Sentenza n. 1102 del 31.07.2014 del TAR Veneto;
    • preso atto che:
      • con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
      • l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
  • ricordato che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
  • rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della L. 383/2000;
  • preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
  • preso atto che la citata normativa stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
    • devono essere costituite ed operanti da almeno un anno (art. 7);
    • devono svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 2);
    • per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati (art. 18 comma 1);
    • possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità (art. 18 comma 2);
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dei Registri regionali hanno determinato:
    • l’iscrizione al Registro del volontariato di n. 7 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
    • l’iscrizione al Registro del volontariato dell’Associazione Volontari del soccorso Croce Bianca, C.F. 01482070230, con il codice di classificazione VR0641, condizionatamente ad una riorganizzazione gestionale, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 40/1993 relativamente al ricorso a prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, da effettuarsi entro il triennio (Allegato A);
    • l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 6 Associazioni evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
  • visto il DDR n. 4 del 12.05.2017 con il quale l’Associazione denominata “Vigasio 2003” C.F. 93194030230, con sede in Vigasio (VR), è stata cancellata dal Registro regionale del volontariato per non aver presentato istanza di rinnovo in sede di scadenza triennale (iscrizione scaduta il 06.10.2016);
  • considerato che l’Associazione in argomento aveva trasmesso la richiesta di conferma in data 14.02.2017, ma attraverso un uso errato della PEC, inviando il messaggio ad una casella normale di posta elettronica e, nel rispetto del protocollo d'uso della Posta certificata, il messaggio non è direttamente leggibile e non è certificato, con la conseguente perdita del valore legale;
  • preso atto che l’associazione in argomento ha regolarizzato l’istanza, come da documentazione agli atti, regolarmente protocollata, fornendo motivazioni sia in merito al ritardo nel formulare la richiesta del rinnovo che all’inesperienza del segretario, legate alla perdita del legale rappresentante;
  • ritenuto quindi di rettificare il DDR n. 4 del 12.05.2017 per la parte in cui ha disposto l’automatica cancellazione e di considerare l’associazione regolarmente confermata, con il codice di classificazione già assegnato, ovvero VR0681, scadenza 06/10/2019;
  • visto il DDR n. 41 del 12.04.2017 con il quale l’Associazione denominata “Aido Gruppo comunale di Oderzo” è stata iscritta al Registro regionale con il codice di classificazione TV0613;
  • considerato che i gruppi Aido comunali presenti sul territorio di Treviso, in quanto articolazioni dell’Aido Sezione provinciale di Treviso, in sede di iscrizione al Registro regionale del volontariato, assumono il codice di iscrizione della sezione provinciale, seguito da un numero progressivo;
  • ritenuto pertanto di modificare il codice di classificazione originariamente assegnato all’Aido Gruppo comunale di Oderzo in TV0022/048;
  • ricordato che:
    • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
    • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
    • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
    • con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • visto il D.M. 1995;
  • visto il D.Lgs. 460/97;
  • vista la Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la L.R. 27/2001 art. 43;
  • viste la L.R. 22/2002 e L.R. 26/2012;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 7 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
  3. l’iscrizione al Registro regionale del volontariato dell’Associazione Volontari del soccorso Croce Bianca, C.F. 01482070230, con il codice di classificazione VR0641, condizionatamente ad una riorganizzazione gestionale, riconducibile alla normativa regionale in materia di volontariato, da effettuarsi entro il triennio (Allegato A);
  4. l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 6 Associazioni, di cui all’Allegato B, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  5. la rettifica del Decreto direttoriale n. 4 del 12.05.2017 per la parte in cui ha disposto l’automatica cancellazione dell’Associazione denominata “Vigasio 2003” C.F. 93194030230, anziché la conferma, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
  6. la modifica del codice di classificazione assegnato all’Associazione denominata “Aido Gruppo comunale di Oderzo” in TV0022/048, scadenza 12/04/2020;
  7. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  8. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

8_Allegato_A_DDR_8_13-06-2017_348435.pdf
8_Allegato_B_DDR_8_13-06-2017_348435.pdf

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