Volturazione e riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con DDR n. 57 del 01.07.2014. Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
Gestore: Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna C.F./P.IVA 02175430392.
| Note per la trasparenza |
Con il presente decreto si voltura l'AIA relativa alla discarica di cui trattasi alla Ditta Herambiente S.p.a. e, contestualmente, si modifica la stessa autorizzazione nell'ambito della procedura di riesame avviata a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, il quale ha introdotto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27 settembre 2010.
Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: - richiesta di volturazione del 18.01.2016 da parte di Herambiente S.p.a. (società subentrante) e Geo Nova S.p.a. (società cedente); - integrazioni del 19.02.2016 alla richiesta di volturazione da parte di Herambiente S.p.a.; - comunicazione di avvio del procedimento di riesame di cui alla nota regionale n. 391963 del 30.09.2015; - proposta operativa della Ditta di cui alla nota 18.12.2015; - verbale incontro di coordinamento sulla valutazione della Capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), tenutosi in data 16.12.2015; - nota di ARPAV del 22.02.2016, comprensiva della proposta operativa per la valutazione dell'ANC; - verbale riunione istruttoria su ANC e procedimento di riesame del 22.02.2016.
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Il Direttore
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RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01.07.2014 con cui è stata rinnovata alla Ditta Geo Nova S.p.A. (C.F./P.IVA: 03042400246) con sede legale a Treviso, via Feltrina n. 230/232 l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss. mm. e ii., relativa alla discarica denominata “ex cava ai Ronchi”, per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
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RICHIAMATE le Delibere della Giunta Regionale n. 1362/2013 e n. 2803/2013, recepite dal provvedimento autorizzativo di cui al precedente punto (1), con cui è stato autorizzato rispettivamente il conferimento di nuove tipologie di rifiuti e ulteriori codici CER riconducibili a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, concedendo altresì, relativamente a questi ultimi rifiuti, alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010.
Volturazione dell’autorizzazione
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VISTE le prescrizioni n. 1 e n. 2 del DDR n. 57/2014 di cui al punto (1), con cui è stata individuata la Ditta Geo Nova S.p.a. come titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con il medesimo Decreto, nonché gestore della discarica denominata “ex cava ai Ronchi”, per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
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VISTA la nota inviata da Herambiente S.p.a. e Geo Nova S.p.a., acquisita con prot. reg. n. 17580 del 18.01.2016, con cui è stata richiesta la volturazione della titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della stessa Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna – C.F./P.IVA 02175430392.
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CONSIDERATE le dichiarazioni contenute nella medesima nota sopra citata, in base alle quali
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nulla varia riguardo alle tecnologie impiegate ed all’attività autorizzata rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e a quanto contenuto nella medesima;
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il soggetto subentrante possiede le capacità tecniche ed organizzative per l’impianto in parola.
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VISTA la nota inviata dagli Uffici regionali a Herambiente S.p.a. e Geo Nova S.p.a., con prot. n. 38778 del 01.02.2016, a riscontro della comunicazione di cui al punto (4), con cui sono state richieste alcune integrazioni e chiarimenti sui seguenti aspetti:
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disponibilità dei luoghi oggetto dell’attività di discarica;
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accettazione dell’incarico da parte del responsabile tecnico dell’impianto;
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possesso, da parte del soggetto incaricato, dei requisiti previsti all’art. 10, c. 2, lett. c), d), f), ed i) del D.M. n. 120/2014;
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identificazione dei soggetti cha hanno sottoscritto la comunicazione inerente la voltura;
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formulazione della dichiarazione del legale rappresentante della società subentrante in conformità al dettato dell’ art. 10 del D.M. n. 120/2014;
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possesso dei requisiti di capacità finanziaria di cui all’art. 11 del DM n. 11 del D.M. n. 120/2014;
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eventuale variazione del Responsabile dell’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
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VISTA la nota inviata da Herambiente S.p.a., acquisita con prot. reg. n. 71523 del 24.02.2016, con cui sono state fornite le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dalla Regione tramite la trasmissione delle dichiarazioni e della documentazione necessarie.
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VISTA la nota inviata da Herambiente S.p.a. e Geo Nova S.p.a. alla Provincia di Treviso, acquisita per conoscenza con prot. reg. n. 17428 del 18.01.2016, con cui è stata comunicata la volturazione delle garanzie finanziarie relative alla gestione dell’impianto di cui trattasi.
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VISTA la nota inviata da Herambiente S.p.a. e Geo Nova S.p.a. alla Provincia di Treviso, acquisita per conoscenza con prot. reg. n. 42699 del 03.02.2016, con cui è stato trasmesso il Certificato UNI EN ISO 14001:2004 n. CERT-779-2004-AE_BOL_SINCERT, comprendente l’impianto di cui trattasi.
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RITENUTO pertanto, di procedere alla volturazione, a favore della Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna – C.F./P.IVA 02175430392, dell’AIA di cui al DDR n. 57 del 01.07.2014.
Riesame dell’autorizzazione
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PRESO ATTO che in data 11.09.2015 è stato pubblicato in G.U. il DM 24 giugno 2015 con il quale sono state introdotte alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27 settembre 2010.
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CONSIDERATO in particolare che, con le modifiche apportate all’art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010, sono state introdotte specifiche limitazioni ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi e nuove verifiche, sia geotecniche (stabilità fisica e capacità di carico) che chimiche (Capacità di neutralizzazione degli acidi), per accertare l’ammissibilità di detti rifiuti nella categoria di discarica di cui trattasi.
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RILEVATO che circa le prove geotecniche e la capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC) le modifiche apportate al D.M. 27.09.2010 con il D.M. 24.06.2015 (introduzione delle lettere d-bis e d-ter al comma 4 dell’Art. 6), non indicano limiti numerici da rispettare ma rimandano al “possibile” riferimento ai criteri di accettazione WAC dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente del Regno Unito (prove geotecniche) e ad una generale “valutazione” rispetto all’esito dei test di cessione (per la capacità di neutralizzazione).
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RILEVATO che, pertanto, per le caratteristiche in parola non sono stati fissati parametri e/o valori che definiscano in modo netto i livelli da rispettare per accettare in discarica un rifiuto.
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CONSIDERATO che tale aspetto, al fine di evitare difformità applicative tali da comportare una distorsione del mercato andrebbero compiutamente definiti a livello nazionale e che a tale fine, su iniziativa di questa Amministrazione, è stato attivato un apposito tavolo interregionale per la trattazione dei problemi derivanti dall’applicazione del modificato regolamento sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
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CONSIDERATO che la nuova norma specifica che per rifiuti pericolosi stabili e non reattivi devono intendersi solo ed esclusivamente i rifiuti che, sottoposti ad un trattamento preliminare (ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione), presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica e che rispettano, al contempo, le altre condizioni di cui all’elenco riportato al medesimo comma 4 dell’art. 6.
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PRESO ATTO che i competenti Uffici regionali, alla luce delle sopra richiamate modifiche normative, hanno ritenuto di avviare specifici procedimenti di riesame, ai sensi del comma 4, lett. d) dell’art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti relative alle discariche per rifiuti non pericolosi ubicate sul territorio regionale nelle quali è consentito il conferimento anche dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
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VISTO nel caso specifico, l’avviso dell’avvio del procedimento di cui trattasi comunicato, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., alla Ditta Geo Nova S.p.A. ed agli Enti territorialmente competenti con nota n. 391963 del 30.09.2015.
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CONSIDERATO che con l’avviso dell’avvio del procedimento veniva tra l’altro comunicato quanto segue.
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Le modifiche introdotte all’art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010 comportano che dalla data di entrata in vigore del nuovo DM 24 giugno 2015 i rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) che possono essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono rintracciabili solo ed esclusivamente nel capitolo 19 del CER.
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Relativamente alla verifica del parametro Capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), è in corso una sperimentazione presso la discarica in parola che, allo stato attuale, ha visto concludersi la sua prima fase sulla base di un protocollo concordato con ARPAV a seguito della procedura di via di cui alla DGRV N. 2803/2013; quanto prima sarà convocato un ulteriore incontro per la discussione dei risultati di tale periodo e per l’individuazione dei criteri da adottare nel proseguo, tenuto altresì conto dell’entrata in vigore della nuova normativa.
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Nel frattempo si ritiene necessario che la Ditta proceda alla verifica di detto parametro, con le frequenze previste dal PMC per le altre verifiche di accettabilità, secondo le metodiche previste dal nuovo DM 24 giugno 2015 (CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429). Per quanto riguarda l’intervallo di pH da considerare nelle prove, si ritiene congruo, in prima applicazione, riferirsi al range tra 4 e il pH naturale del rifiuto (o fino a 10 qualora lo stesso sia inferiore a tale valore), ossia alla gamma di pH prevista dal succitato protocollo.
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Gli esiti analitici di cui sopra dovranno essere conservati presso l’impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità.
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Relativamente alla verifica della stabilità fisica e della capacità di carico dei rifiuti si invita la Ditta a presentare - entro 60 giorni dal ricevimento della presente - una specifica e dettagliata proposta operativa relativamente alle prove geotecniche che intende porre in essere allo scopo; nel frattempo, stante la cogenza della norma, dovrà comunque provvedere ad effettuare tali prove con le frequenze previste dal PMC per le altre verifiche di accettabilità, conservando presso l’impianto sia gli esiti delle stesse che apposite valutazioni del responsabile tecnico ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità.
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Si evidenzia la necessità di provvedere ad effettuare un riesame puntuale dei CER dei rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) conferibili in impianto ai sensi dell’attuale Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di verificarne la conformità alla nuova normativa.
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Risulta infine necessario aggiornare le modalità previste dall’AIA e dal PMC vigenti in merito alla verifica di accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili sulla base del DM 24 giugno 2015, al fine di ricomprendere i nuovi criteri di ammissibilità introdotti dal medesimo DM.
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CONSIDERATO che, con l’avviso dell’avvio del procedimento, veniva altresì richiesto al Gestore, ai sensi della DGRV n. 395 del 31 marzo 2015, di trasmettere la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. entro 90 giorni dalla notifica dello stesso.
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CONSIDERATO che il Gestore, alla data di emanazione del presente decreto, non ha ancora riscontrato alla richiesta di cui al precedente punto (20).
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RITENUTO di prescrivere all’attuale Gestore di trasmettere gli esiti della verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii entro trenta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento e l’eventuale relazione di riferimento entro novanta giorni dalla data di rilascio dello stesso.
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PRESO ATTO che nella stessa data del 30 settembre 2015 è stato pubblicato sul sito web della Regione l’annuncio relativo al procedimento di riesame in parola così come previsto dall’art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
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CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione di cui al precedente punto (23) non è pervenuta alcuna osservazione né dalla Ditta né da altri soggetti interessati.
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VISTI gli esiti dell’incontro tecnico di coordinamento specifico per la discussione degli esiti della sperimentazione effettuata sul parametro ANC, svoltosi in data 16 dicembre 2015.
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PRESO ATTO che nel suddetto incontro del 16.12.2015 è stato tra l’altro consegnato ai Gestori delle discariche interessate un documento, in bozza, predisposto da ARPAV comprensivo di una proposta operativa per la valutazione dell’ANC elaborata sulla base degli esiti delle sperimentazioni eseguite, nonché degli approfondimenti bibliografici e normativi effettuati.
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VISTI gli esiti della riunione istruttoria, svoltasi in data 22 febbraio 2016 nell’ambito del procedimento di riesame avviato a seguito dell’emanazione del DM 24 giugno 2015.
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CONSIDERATO che nella stessa data del 22 febbraio 2016, con nota n. 18349, il Commissario straordinario di ARPAV ha trasmesso ufficialmente agli Uffici regionali il documento relativo alla valutazione dell’ANC precedentemente trasmesso in bozza, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni delle Ditte interessate.
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PRESO ATTO che, nella medesima nota di cui sopra, l’ARPAV ha specificato che, nelle more della definizione di criteri nazionali per la valutazione del parametro ANC e in assenza di specifiche e diverse indicazioni da parte della Regione, procederà alla determinazione di tale parametro nel range di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 tra il pH naturale del rifiuto e il pH 4, senza esprimere una specifica valutazione nei relativi rapporti di prova.
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RILEVATO che il range di pH di cui sopra si basava sulle versioni rispettivamente del 2006 e del 2007 delle norme UNI/CEN succitate ma che, come emerso nel corso dell’incontro del 22 febbraio 2016, nel 2015 è uscita una nuova versione della norma UNI/CEN 14429, la quale prevede come valore inferiore di pH di indagine 2, convenendo pertanto di riferirsi a tale valore minimo.
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PRESO ATTO che, in data 18 gennaio 2016, è stata effettuata - su richiesta della Regione del Veneto - un’apposita riunione interregionale relativa alle modifiche introdotte con il DM 24 giugno 2015 nell’ambito della quale, tra l’altro, è stata condivisa la necessità di individuare criteri omogenei a livello nazionale sia per la valutazione del parametro ANC che per la valutazione dei parametri stabilità fisica e capacità di carico. E’ stato altresì convenuto di chiedere chiarimenti al competente Ministero sul pre-requisito del preventivo trattamento che i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi – secondo la “lettera” della norma – devono possedere al fine di poter essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi. Infine le Regioni hanno tutte convenuto sulla diretta applicabilità del DM 24 giugno 2015 dalla sua entrata in vigore, anche alle discariche in esercizio.
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RITENUTO di esprimere, tenendo conto anche delle osservazioni presentate da altri Gestori di discarica coinvolti in analoghi procedimenti di riesame, le seguenti valutazioni e considerazioni istruttorie:
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Natura ed applicabilità del DM 24 giugno 2015. Si ritiene che il DM 24 giugno 2015 (che ha introdotto alcune modifiche al precedente DM 27.09.2010) sia un atto avente contenuto normativo; si evidenzia inoltre che lo stesso incide sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica, ossia su un aspetto che deve essere puntualmente verificato nella continuità e quotidianità dell’attività di smaltimento autorizzata in tutti gli impianti di discarica, sia presenti che futuri. Alla luce di quanto sopra si ritiene che il DM in questione si applichi immediatamente dalla sua entrata in vigore senza necessità di una preliminare modifica delle autorizzazioni vigenti. D’altra parte anche relativamente al DM 27.09.2010, di cui il decreto ministeriale 24 giugno 2015 costituisce una modifica, era stata data la stessa interpretazione (ossia di immediata applicazione), come si evince dal parere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. 11/035/CR8/C5 del 24 marzo 2011. Interpretazione ragionevolmente estesa anche al DM 24 giugno 2015 nell’ambito di una specifica riunione interregionale svoltasi in data 18 gennaio 2016. Infine si segnala che la natura normativa del DM sembra trovare conferma anche in giurisprudenza: si faccia in particolare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plenaria, n. 9 del 4 maggio 2012, laddove rileva che “è atto normativo quello i cui destinatari sono indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell’astrattezza), mentre l’atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie di casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti”. Quanto detto, in assenza di diverse indicazioni da parte del competente Ministero, in qualità dell’organo statale che ha emanato l’atto in questione.
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Entrata in vigore del DM 24 giugno 2015. Non esiste, come noto, una disposizione specifica nel DM 24 giugno 2015 circa la data della sua entrata in vigore: pertanto, atteso che il DM in questione debba essere considerato – come già sopra argomentato - un atto avente contenuto normativo e non un atto amministrativo generale, si ritiene ragionevolmente che lo stesso entri in vigore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 15 del D.P.R. n. 1092/1985 e ss.mm.ii., nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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Valenza del procedimento di riesame. A seguito dell’emanazione del DM 24 giugno 2015, gli Uffici regionali hanno da un lato emanato una specifica circolare indirizzata a tutti i gestori di discariche sottoposti ad AIA regionale, oltre che alle Province ed alle ARPA del Veneto (nota n. 390999 del 30.09.2015) e recante i primi chiarimenti ed indirizzi operativi sull’applicazione della nuova norma; dall’altro hanno valutato, caso per caso, l’opportunità/necessità di riesaminare le autorizzazioni rilasciate, decidendo infine di attivare gli appositi procedimenti previsti dall’art. 29 – octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. solo ed esclusivamente per le discariche autorizzate al conferimento di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. Tale decisione si fonda essenzialmente sui seguenti aspetti, puntualmente richiamati in detti avvii del procedimento:
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con le modifiche apportate all’art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010, sono state introdotte specifiche limitazioni ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi e nuove verifiche, sia geotecniche che chimiche, per accertare l’ammissibilità di detti rifiuti nella categoria di discarica di cui trattasi.
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la nuova norma sancisce innanzitutto che, per rifiuti stabili e non reattivi, devono intendersi solo ed esclusivamente i rifiuti che sottoposti ad un trattamento preliminare (ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione), presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica e che rispettano, al contempo, le altre condizioni di cui all’elenco riportato al medesimo comma 4 dell’art. 6. Si rileva al riguardo che tale definizione risulta assolutamente nuova nel quadro di riferimento normativo nazionale previgente al DM 24 giugno 2015.
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quanto sopra comporta, da un lato, il riesame degli elenchi dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi oggi autorizzati al conferimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi al fine di stralciare le tipologie non conformi alla nuova disposizione normativa; dall’altro comporta l’individuazione di modalità certe e condivise per l’effettuazione e l’interpretazione delle nuove verifiche introdotte (determinazioni relative alla valutazione dell’ANC - Capacità di Neutralizzazione degli Acidi e dell’adeguata stabilità fisica e capacità di carico).
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Prerequisito del trattamento ai fini dell’ammissibilità in discarica dei rifiuti stabili e non reattivi. Sul piano strettamente tecnico si rileva che, se è possibile, da un lato, che un rifiuto pericoloso, possa mediante un trattamento acquisire caratteristiche di stabilità e non reattività, così da renderlo idoneo allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, è altresì possibile che un dato rifiuto pericoloso possieda intrinsecamente tali caratteristiche di stabilità e non reattività e che, pertanto, non richieda trattamento.
Ciò premesso, le modifiche introdotte dal DM 24 giugno 2015 mutano tuttavia il quadro di riferimento e, alla luce delle modifiche introdotte, si riconosce che il trattamento è richiesto come prerequisito per l’ottenimento di caratteristiche di stabilità e non reattività.
Tale interpretazione sarebbe stata confermata anche dal legale della Ditta Geo Nova S.p.a. nell’ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato (n. 888/15 EM) promosso avverso il DM 24 giugno 2015 nella parte in cui introduce la limitazione in parola.
Con tale ricorso sono state impugnate, in via cautelativa e solo perché si fondano sul succitato prerequisito del trattamento introdotto dal DM in questione, anche le due note regionali n. 390999 e n. 391963 del 30.09.2015 (rispettivamente “circolare recante i primi chiarimenti e indirizzi operativi in merito al DM 24.06.2015” e “avvio del procedimento di riesame”).
Infine, va anche evidenziato che l’ISPRA, organo tecnico del Ministero dell’Ambiente, prima ancora dell’emanazione del DM in questione, si era chiaramente espresso – sulla base della normativa comunitaria di riferimento – sulla necessità del preventivo trattamento dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, come si evince in particolare dalla nota n. 12527 del 13 aprile 2011 e dalla successiva nota n. 42892 del 25 ottobre 2013, fatto, questo che corrobora l’interpretazione del regolamento ministeriale di cui si tratta nel senso sopra indicato.
Quanto detto nelle more dell’individuazione dei criteri tecnici che lo stesso ISPRA, ai sensi dell’art. 48 della L. 221 del 28.12.2015, deve effettuare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima della loro definitiva collocazione in discarica non è necessario per raggiungere le finalità di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 36/2003 e non risulta indispensabile per il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
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Codici CER dei rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) che possono essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi. Si ritiene che tali codici, così come già comunicato nello stesso avvio del procedimento in parola, sono rintracciabili solo ed esclusivamente nel capitolo 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti. Tale asserzione deriva dalle seguenti considerazioni.
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La modifica introdotta all’art. 6, comma 4 del DM è chiaramente finalizzata a dare una definizione di cosa si debba intendere per rifiuti pericolosi “stabili e non reattivi”, specificando che gli stessi coincidono con i rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, presentano un comportano alla lisciviazione che non subisce alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica.
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Il “trattamento” va letto alla luce della definizione riportata all’art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2003, ossia come l’insieme dei “processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”; è evidente che tali processi possono avere luogo solo ed esclusivamente in impianti autorizzati ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (ivi compresi gli impianti di trattamento connessi agli interventi di bonifica di siti contaminati), ovvero, nel caso di attività assoggettate alla normativa IPPC, ai sensi della parte II, titolo III – bis del medesimo decreto.
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Ai rifiuti provenienti da impianti di “trattamento”, come sopra definito, possono essere attribuiti esclusivamente i codici CER del capitolo 19, proprio in virtù del fatto che il trattamento è finalizzato a modificare le caratteristiche del rifiuto.
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RITENUTO alla luce di tutto il percorso amministrativo sopra descritto e sulla base delle valutazioni e considerazioni istruttorie sopra riportate, di modificare l’AIA vigente relativa alla discarica di cui trattasi prevedendo di:
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stralciare dall’attuale elenco di rifiuti autorizzati tutti i codici dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);
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ammettere tutti i codici dei rifiuti pericolosi del capitolo 19 ad oggi autorizzati con le seguenti specifiche: il CER 191301* potrà essere ammesso in discarica solo se prodotto da operazioni di trattamento (come definite dall’art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati;
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prescrivere, nelle more della definizione di criteri omogenei a livello nazionale, nell’ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC, l’effettuazione della determinazione dell’ANC nell’intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429; la frequenza di tali verifiche sarà annuale, all’atto dell’omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER);
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prescrivere, nelle more della definizione di criteri omogenei a livello nazionale, nell’ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC, l’effettuazione delle prove geotecniche e delle modalità operative proposte dalla Ditta Geo Nova S.p.a. con la nota 18.12.2015, acquisita con prot. reg. n. 517413 del 21.12.2015, per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari; la frequenza di tali verifiche sarà annuale, all’atto dell’omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER).
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RITENUTO concluso, con il presente provvedimento, il procedimento di riesame avviato con la sopra richiamata nota regionale n. 391963 del 30.09.2015.
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RITENUTO di considerare, per quanto sopra, superata la prescrizione n. 25 del DSR n. 57/2014 relativa alle modalità di verifica del parametro ANC stabilite, in via sperimentale, prima dell’emanazione del DM 24 giugno 2015.
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VISTO il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, adottato dalla Commissione Europea con decisione 2014/955/UE ed entrato in vigore il 1 giugno 2015.
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VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.
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VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
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VISTO il DM 27 settembre 2010, come modificato dal DM 24 giugno 2015.
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VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.
decreta
1. Di volturare, a favore della Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna – C.F./P.IVA 02175430392, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Geo Nova S.p.a. con DDR n. 57 del 01.07.2014.
2. Di modificare le prescrizione n. 1 e 2 del DDR n. 57/2014 nel seguente modo:
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Alla Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna – C.F./P.IVA 02175430392, è rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss. mm. e ii., relativa alla discarica denominata “ex cava ai Ronchi”, per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV), e catastalmente censita ai mappali 106, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 191 del foglio 16 del censuario del Comune di Loria, per l’attività individuata al punto 5.4 dell’Allegato I al D.lgs. n. 59/05 (ora Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. n. 128/2010).
L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata all’adeguamento delle garanzie finanziarie con le modalità e le tempistiche previste al successivo punto 6.
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La Ditta Herambiente S.p.a. è gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. Di prescrivere che entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta Herambiente S.p.a. trasmetta una specifica nota con la quale la medesima Società faccia proprio il Piano di Monitoraggio e Controllo - ver. 001 del 30.07.10 rev. 002 del 20.02.14, già trasmesso da Geo Nova S.p.a. e acquisito con prot. reg. 126079 del 24.03.2014, dichiarando, altresì, che lo stesso Piano sarà applicato alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte alla prescrizione n. 51 del DDR n. 57/2014.
4. Di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, l’elenco dei Rifiuti pericolosi (purché stabili e non reattivi) contenuto nell’Allegato A all’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 57 del 01.07.2014, con quello riportato in Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Di specificare che il CER 191301* potrà essere ammesso in discarica solo se prodotto da operazioni di trattamento (come definite dall’art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati.
6. Di prescrivere al Gestore, nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione, l’effettuazione nell’ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica:
• della determinazione analitica dell’ANC nell’intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 (dal pH naturale del rifiuto al pH 2);
• delle prove geotecniche proposte con la nota del 18.12.2015, acquisita con prot. reg. n. 517413 del 21.12.2015, per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari.
La frequenza di tali verifiche sarà annuale, all’atto dell’omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER). Gli esiti delle medesime verifiche dovranno essere conservati presso l’impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC.
7. Di considerare concluso, con il presente provvedimento, il procedimento di riesame avviato con nota regionale n. 391963 del 30.09.2015.
8. Di considerare quale parte integrante del presente provvedimento le premesse dello stesso.
9. Di stabilire che, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente atto, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Treviso l’estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.
10. Di prescrivere al Gestore di trasmettere gli esiti della verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii entro trenta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento e l’eventuale relazione di riferimento entro novanta giorni dalla data di rilascio dello stesso.
11. Di stabilire che ogni riferimento al codice CER 170503 nel testo del DDR n. 57/2014 deve intendersi superato dai contenuti del presente provvedimento.
12. Di stabilire che la prescrizione n. 25 del DDR n. 57/2014 deve intendersi superata dai contenuti del presente provvedimento.
13. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DDR n. 57/2014.
14. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
15. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
16. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna, al Comune di Loria (TV), alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale Treviso ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
17. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
18. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
13_Allegato_A_DDR_13_29-02-2016_319311.pdf