Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". AZIENDA AGRICOLA VENTURIN SOCIETA' AGRICOLA s.s. con sede legale a Spresiano (TV). Legge regionale 31 maggio 2001 n. 12 articolo 2 comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i.
| Note per la trasparenza |
Con il presenta atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore dell'AZIENDA AGRICOLA VENTURIN SOCIETA' AGRICOLA s.s. con sede legale a Spresiano (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Domanda di concessione n. 0016/2016/C prot. n. 82367 del 01/03/2016
Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 86361 del 03/03/2016
Verbale istruttorio del 10/03/2016
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Il Direttore
VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;
VISTA la domanda di concessione n. 0016/2016/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. dall’AZIENDA AGRICOLA VENTURIN SOCIETA’ AGRICOLA s.s. con sede legale a Spresiano (TV), per il prodotto latte crudo e alimentare (vaccino) e relativo all’unità tecnico-economica (UTE) di Spresiano (TV);
PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;
VISTO il verbale istruttorio del 10/03/2016 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l’istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente AZIENDA AGRICOLA VENTURIN SOCIETA’ AGRICOLA s.s. con sede legale a Spresiano (TV), per il prodotto latte crudo e alimentare (vaccino) e relativo all’unità tecnico-economica (UTE) di Spresiano (TV);
CONSIDERATO che occorre precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto latte crudo e alimentare (vaccino), in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;
decreta
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di concedere l’uso del marchio “Qualità Verificata” all’AZIENDA AGRICOLA VENTURIN SOCIETA’ AGRICOLA s.s. con sede legale a Spresiano (TV), per il prodotto latte crudo e alimentare (vaccino) e relativo all’unità tecnico-economica (UTE) di Spresiano (TV);
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di precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto latte crudo e alimentare (vaccino), in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo;
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di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
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di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol