Autorizzazione degli organismi di controllo. DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l. con sede legale a Roma (RM). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 5, comma 3. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i.
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione a svolgere l'attività di controllo e certificazione del sistema di qualità "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore dell'organismo di controllo DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare con sede legale a Roma (RM).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Domanda di autorizzazione n. 004/2016/A prot. n. 75092 del 26/02/2016;
Comunicazione di avvio del procedimento, prot n. 80886 del 01/03/2016
Verbale istruttorio del 09/03/2016
|
Il Direttore
VISTO l’articolo 5, comma 3 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che il controllo dell’uso del marchio regionale di qualità e delle specifiche contenute nei disciplinari di produzione venga affidato ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (di seguito: MIPAAF) ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per l’autorizzazione degli organismi di controllo che intendono svolgere l’attività di controllo e certificazione prevista dalla L.R. n. 12/2001;
VISTA la domanda di autorizzazione n. 004/2016/A, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. da DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l. con sede legale a Roma (RM);
PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di autorizzazione;
PRESO ATTO della nota prot. n. 88981 del 04/03/2016, con la quale il soggetto richiedente ha presentato documentazione integrativa;
PRESO ATTO del Piano dei controlli del latte crudo e alimentare (vaccino) “Qualità Verificata”, presentato dal soggetto richiedente e relativo alle attività di controllo e certificazione da svolgere su tale prodotto;
VISTO il verbale istruttorio del 09/03/2016 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l’istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per l’autorizzazione a svolgere l’attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità Verificata” di cui alla L.R. n. 12/2001;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità Verificata” di cui alla L.R. n. 12/2001 all’organismo di controllo DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l. con sede legale a Roma (RM), per il prodotto latte crudo e alimentare (vaccino);
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;
decreta
-
di autorizzare l’organismo di controllo DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l. con sede legale a Roma (RM) a svolgere l’attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità Verificata” di cui alla L.R. n. 12/2001, per il prodotto latte crudo e alimentare (vaccino);
-
di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
-
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
-
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
-
di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol