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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 20 del 13 maggio 2015
Ditta Fabbrica Italiana Sintetici SpA (F.I.S. SpA) con sede legale in Viale Milano, 26 Alte di Montecchio Maggiore (VI) - Impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nello stabilimento di Alte di Montecchio Maggiore (VI). Procedura di VIA AIA conclusasi con DGRV n. 424 del 12 aprile 2011. Autorizzazione Integrata Ambientale all'esercizio definitivo.
Con il presente provvedimento viene rilasciata a favore della società F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici SpA l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'esercizio definitivo dell'impianto di incenerimento annesso allo stabilimento produttivo di Alte di Montecchio Maggiore nella configurazione del progetto approvato con DGR n. 424 del 12 aprile 2011.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Presentazione collaudo funzionale impianto avvenuta con nota datata 13 novembre 2012 (acquisita agli atti al prot. reg.le n. 536648 del 26 novembre 2012), come integrata con la successiva nota del 12 luglio 2013 (acquisita al prot. reg.le n. 315742 del 24 luglio 2013). - Esiti ispezione ambientale ARPAV trasmessi con nota n. 56713 del 5 giugno 2014. - Verbali riunioni istruttorie del 9 gennaio 2014 e dell'11 dicembre 2014. - Documentazione istruttoria integrativa inviata dalla Ditta FIS S.p.A. con nota del 12 febbraio 2014 (acquisita agli atti al prot. reg.le n. 79287 del 24 febbraio 2014) e con nota datata 08 gennaio 2015 (acquisita agli atti al prot. reg. n. 8986 del 12.01.2015), come modificata dalla successiva nota del 25 marzo 2015 (acquisita al prot. reg. 134586 del 30.03.2015).
Il Direttore
(1) PREMESSO che con deliberazione n. 424 del 12 aprile 2011 la Giunta regionale, sulla base dell’allegato parere n. 288 del 26.05.2010, ha rilasciato relativamente al progetto di “revamping impianto di combustione rifiuti liquidi, solidi e correnti gassose”, presentato in data 21.04.2009 dalla società FIS S.p.A., il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione dell’intervento, nonché l’Autorizzazione Integrata Ambientale che legittimava:
(2) CONSIDERATO che, ai sensi del punto 11 della parte AIA dell’Allegato A alla DGRV n. 424/2011, l’esercizio definitivo dell’impianto nella sua configurazione di progetto è demandato ad un successivo provvedimento da parte del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio subordinatamente alle risultanze dell’attività di verifica e controllo preventivo di competenza della Provincia di Vicenza con l’avvalimento di ARPAV, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 26/2007, nonché alla presentazione a Regione e Provincia della documentazione di seguito elencata:
(3) PRESO ATTO che con nota datata 13 novembre 2012 (acquisita agli atti al prot. reg.le n. 536648 del 26 novembre 2012), come integrata con la successiva nota del 12 luglio 2013 (acquisita al prot. reg.le n. 315742 del 24 luglio 2013), la società FIS - Fabbrica Italiana Sintetici SpA ha presentato a tutti gli Enti interessati la documentazione di cui sopra.
(4) VISTI gli esiti della riunione istruttoria tenutasi in data 9 gennaio 2014 presso gli Uffici regionali alla quale sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di Provincia, ARPAV, Comune di Montecchio Maggiore e Ditta FIS S.p.A.
(5) PRESO ATTO che alla suddetta riunione risultavano presenti i soli rappresentanti della Ditta FIS S.p.A.
(6) CONSIDERATO che con nota del 12 febbraio 2014 (acquisita agli atti al prot. reg.le n. 79287 del 24 febbraio 2014) la Ditta FIS S.p.A. ha riscontrato la richiesta di integrazioni formulata dagli Uffici regionali nell’ambito del medesimo incontro del 9 gennaio 2014.
(7) CONSIDERATO che, ai sensi del punto 34 della parte AIA dell’Allegato A alla DGRV n. 424/2011, era previsto un controllo completo di ARPAV in impianto, con oneri carico del gestore, prima del rilascio dell’AIA definitiva.
(8) VISTI gli esiti dell’ispezione ambientale IPPC svolta da ARPAV, in ottemperanza alla disposizione sopra richiamata, presso l’impianto di incenerimento rifiuti di cui trattasi, così come trasmessi con nota n. 56713 del 5 giugno 2014.
(9) PRESO ATTO che, nell’ambito dell’ispezione di cui sopra, è stata verificata una gestione dell’impianto sostanzialmente conforme con i provvedimenti autorizzativi vigenti, nonché il rispetto dei valori massimi BAT - AEL delle emissioni in atmosfera stabiliti dalle linee guida per l’incenerimento dei rifiuti;
(10) CONSIDERATO che, alla luce degli esiti dell’ispezione di cui sopra e tenuto conto di quanto evidenziato nella nota regionale n. 13365 del 13 gennaio 2014 (con la quale è stato tra l’altro trasmesso il verbale della riunione istruttoria del 9 gennaio 2014), le risultanze dell’attività di controllo preventivo di cui al comma 7 dell’art. 5 bis della L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii. possono ritenersi “favorevoli”.
(11) VISTA la relazione di valutazione dell’impatto acustico inviata dalla Ditta FIS S.p.A. con nota del 29.07.2014 (acquisita al prot. reg. n. 329561 del 1.08.2014), aggiornata sulla base delle considerazioni di ARPAV contenute negli esiti dell’ispezione ambientale e comprensiva della proposta di interventi di risanamento acustico che la Ditta intende effettuare.
(12) VISTI gli esiti della riunione istruttoria tenutasi in data 11 dicembre 2014 presso gli Uffici regionali alla quale sono stato invitati a partecipare i rappresentanti di Provincia, ARPAV, Comune di Montecchio Maggiore e Ditta FIS S.p.A.
(13) PRESO ATTO che alla suddetta riunione risultavano assenti i soli rappresentanti del Comune di Montecchio Maggiore.
(14) PRESO ATTO che con nota datata 08 gennaio 2015 (acquisita agli atti al prot. reg. n. 8986 del 12.01.2015), come modificata dalla successiva nota datata 25 marzo 2015 (acquisita al prot. reg. 134586 del 30.03.2015) la società FIS S.p.A. ha provveduto ad inviare le informazioni ancora mancanti relative ai rifiuti pericolosi conferiti in impianto di cui all’art. 237 - sexies, comma 2, lett. a e b del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
(15) CONSIDERATO che i contenuti massimi di alcuni contaminanti, come individuati dal Gestore, si discostano significativamente da quelli riscontrabili nelle analisi rappresentative fornite e nei dati storici trasmessi dal medesimo Gestore;
(16) CONSIDERATO in particolare che su alcuni contaminanti i dati storici hanno mostrato valori sempre al di sotto dei limiti di rilevabilità (Mercurio, PCB e Pentaclorofenolo) e che il Gestore non ha fornito adeguate informazioni a supporto dei valori massimi proposti per gli stessi;
(17) Ritenuto alla luce di quanto sopra, tenuto conto dei limiti di quantificazione relativi ai metodi analitici di norma considerati per i rifiuti allo stato liquido (L) e solido (S), di modificare come segue i valori proposti dalla Ditta:
Contaminante
Valori proposti dal Gestore
Valori proposti dagli Uffici
Mercurio
10 mg/kg per ciascun CER (L/S)
5 mg/Kg (L) e 10 mg/Kg (S)
Policlorobifenili
25 mg/Kg per ciascun CER (L/S)
0.25 mg/Kg per ciascun CER (L/S)
Pentaclorofenolo
10 mg/Kg per ciascun CER (L/S)
1 mg/Kg per ciascun CER (L/S)
Altri metalli pesanti (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)
50 mg/Kg (cad) per ciascun CER (L/S)
10 mg/Kg (cad) (L) 50 mg/Kg (cad) (S)
(18) PRESO ATTO che la società FIS S.p.A. risulta certificata ISO 14001:2004, con attestazione n. 3866 rilasciata dall’istituto Certiquality di Milano in data 04.07.2001, in prima emissione, ed in data 14.06.2013, nell’emissione corrente, con scadenza al 03.06.2016.
(19) VISTE la L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii. e la n. 3/2000 e ss.mm.ii.
(20) VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare, il D. Lgs. n. 46/2014.
(21) VISTA la deliberazione n. 242 del 9 febbraio 2010, come modificata dalla successiva DGRV n. 863 del 15 maggio 2012, con cui la Giunta Regionale ha fornito tra l’altro alcune indicazioni operative in merito alla predisposizione del PMC per gli impianti di gestione rifiuti assoggettati alla disciplina dell’IPPC.
(22) VISTA la DGRV n. 2794 del 23 novembre 2010 con la quale sono stati forniti i primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’ ARPAV ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 33/1985, e successive modifiche e integrazioni.
(23) VISTA la DGRV n. 16 del 21.01.2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7.08.2007.
(24) VISTO il DM 272 del 13 novembre 2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
(26) VISTA la DGRV n. 2721 del 29.12.2014 recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti.
(27) VISTA la DGRV n. 395 del 31 marzo 2015 recante la definizione delle tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento citata al precedente punto (24).
decreta
Termini dell’autorizzazione
L’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è rilasciata alla ditta Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. (F.I.S.), C.F. e P.I. IT01712670247, con sede legale in Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore (VI) relativamente all’impianto di incenerimento di rifiuti ubicato in località Alte in Comune di Montecchio Maggiore (VI) nella particella 736 del foglio n. 9 del catasto comunale, per l’attività di cui al punto 5.2 dell’allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (ex punto 5.1 dell’allegato I al D. Lgs. n. 59/05).
La ditta F.I.S. S.p.A. con sede legale in Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore (VI), è il Gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
L’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di rilascio della DGRV n. 424 del 12 aprile 2011, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004.
31. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni partire della data di rilascio della succitata DGRV n. 424 del 12 aprile 2011.
3.2 Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed all’ARPAV competenti per territorio, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
3.3. Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
L’AIA di cui trattasi risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D10) e delle operazioni di stoccaggio di rifiuti connessi e funzionali all’impianto di incenerimento (D15), nonché delle operazioni di trattamento dei carboni esausti (D9);
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal camino (E1) a valle del sistema di trattamento fumi dell’impianto di incenerimento;
Autorizzazione allo scarico parziale (SP1) delle acque reflue dell’inceneritore.
Tipologia e quantitativi di rifiuti ammessi all’incenerimento
Le tipologie di rifiuti ammesse all’incenerimento sono quelle provenienti dallo stabilimento produttivo di Montecchio Maggiore (VI), nonché da quello di Termoli (CB) della medesima Ditta FIS S.p.A., identificate, mediante codifica C.E.R. e relativa descrizione nella seguente tabella:
07
RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 07
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01
*
soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07
fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08
altri fondi e residui di reazione
07 07 09
residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
13
OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 02
scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06
scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07
olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
15
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01
imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01
imballaggi in carta e cartone
15 01 02
imballaggi in plastica
15 01 06
imballaggi in materiali misti
15 01 10
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui al a voce 15 02 02
16
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 03
prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 05
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
20
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01
frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 08
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Relativamente ai rifiuti costituiti da imballaggi, nonché relativamente ai rifiuti di cui al codice CER 200108 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense”, dovrà essere preventivamente verificata la possibilità di avviarli ad effettivo recupero di materia; l’incenerimento di rifiuti con codice CER 200108 è in ogni caso limitato agli oli di cucina di propria produzione.
Il carico termico nominale dell’impianto varia dalle 1.731.000 Kcal/h alle 22.773.600 Kcal/h; i quantitativi massimi orari di rifiuti trattabili in impianto, distinti per solidi e liquidi, sono i seguenti:
Tipologia rifiuti
Capacità nominale (Kg/h)
Rifiuti liquidi
3.600
Rifiuti solidi
360
La quantità massima annuale complessiva di rifiuti solidi e liquidi è: 31.680 t.
I rifiuti pericolosi conferibili in impianto sono caratterizzati dai flussi di massa, dai poteri calorifici e dai contenuti massimi di contaminanti riportati nella tabella di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
E’ altresì ammesso il convogliamento al forno inceneritore, fino ad un quantitativo massimo di 2.300 Nmc/h, degli sfiati gassosi di seguito identificati:
Denominazione corrente sfiati gassosi
Provenienza
Composizione media
Portata
PCI (kcalkg)
1a. Corrente AGC idrogeno
Sfiati provenienti da reattori di idrogenazione catalitica (frequenza discontinua)
Azoto con contenuto di idrogeno e solventi organici volatili (SOV)
0-100 kg/h
8.130
1b. Due correnti AGC butano
Due linee sfiati provenienti da reattori di produzione di reparti diversi (frequenza continua)
Azoto con contenuto di SOV (butano)
300 kg/h
1.964
1c. Corrente ASC
Sfiati clorurati dei serbatoi, reattori e gruppi da vuoto
Sostanze organiche volatili clorurate
2. Corrente AGI
Reattori ed altre apparecchiature di processo e parchi serbatoi
Azoto con contenuto di SOV (privo di aria e O2)
1.000Nmc/h di azoto e 100 kg/h di SOV
1.236
3. Corrente AGS
Impianti di assorbimento ad umido con soluzione di acqua e soda
Azoto con contenuto di SOV (possibile contenuto di aria e O2)
18.000 Nm3/h
trascurabile
4. Corrente AGF ( e AGFS)
Aspirazione locali adibiti a travasi di liquidi i fusti, bonifiche e aspirazioni localizzate su apparecchiature di processo. Tale corrente include anche le aspirazioni gas fluttuanti saturi (AGFS) da essiccatoi a letto fluido
Aria debolmente contaminata da SOV
Stoccaggio funzionale rifiuti
Le tipologie di rifiuto allo stato liquido ricomprese nell’elenco di cui al precedente punto 5 sono stoccate – in attesa di essere alimentate al forno inceneritore - nei serbatoi e con le modalità di seguito descritte:
Codice serbatoio
Materiale
Capacità di stoccaggio [mc]
CER
Tipologia rifiuti stoccati
S117
Acciaio al carbonio vetrificato
25
070701* 070703* 070704* 070707* 070708*
Soluzioni acide
MS1031
S118
Acciaio al carbonio
100
070701* 070703* 070704* 070707* 070708* 070712 160305* 160306* 070711*
Soluzioni alcaline e fanghi biologici
S119
Acciaio inox
070703* 070704* 070707* 070708* 130204* 130205* 130206* 130207*
Solventi
S201
S57
070701* 070704* 070703*
Rifiuti liquidi contenenti cianuri o clorurati
S58(*)
1.000
070701*
Omogeneizzazione delle soluzioni alcaline con moderata percentuale di solventi
S141(*)
Nota: (*) I serbatoi sono S58 e S141 sono usati alternativamente;
E’ autorizzata la miscelazione nei serbatoi S117, MS1031, S118, S119, S201 ed S57, ai soli fini del trattamento di incenerimento nell’impianto stesso, delle tipologie di rifiuti liquidi individuate nella tabella di cui al precedente punto 10 (ad esclusione dei rifiuti con contenuto di cloro > 1% che devono essere stoccati separatamente nel serbatoio S57 ed avviati per partite omogenee all’inceneritore).
La possibilità di miscelazioni tra singole partite di rifiuti, nonché tra le singole partite di rifiuto e la miscela già contenuta nei serbatoi, effettuate ai sensi del precedente punto, dovrà essere accertata, preliminarmente, dal tecnico responsabile dell’impianto, sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e/o valutazioni tecniche e dovrà garantire che:
1) la miscelazione non pregiudichi né l’efficacia del trattamento finale né la sua sicurezza,
2) le operazioni di miscelazione non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili, avvengano nel rispetto nelle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino danni per la salute della popolazione o dell’ambiente.
La miscelazione dei rifiuti all’interno dei sopra elencati serbatoi deve essere unicamente finalizzata alla equalizzazione delle caratteristiche chimico-fisiche del flusso di rifiuti in ingresso al forno o comunque a un miglioramento del processo e delle relative condizioni di sicurezza, rispetto alla combustione singola di ciascuna partita in ingresso.
La miscelazione dei rifiuti all’interno dei sopra elencati serbatoi, nel rispetto delle succitate condizioni, è parte integrante delle operazioni di incenerimento codificate con la codifica D10, in quanto direttamente connessa e funzionale alla combustione nel forno dedicato.
Le tipologie di rifiuto allo stato solido ricomprese nell’elenco di cui al precedente punto 5 sono stoccate – in attesa di essere alimentate al forno inceneritore – nell’area di seguito descritta:
Capacità di stoccaggio
Area ricavata all’interno del capannone rifiuti solidi
Pavimentazione in cemento
150 mc
070707* 070708* 070709* 070710 150101 150102 150106 150110* 150202* 150203 160305* 160306 200108
Sui rifiuti solidi individuati nella tabella di cui al precedente punto 13, è consentita l’operazione di triturazione/miscelazione ai soli fini dell’attività di incenerimento (ad esclusione dei rifiuti con contenuto di cloro > 1% che devono essere stoccati separatamente ed avviati per partite omogenee all’inceneritore).
La possibilità di triturare/miscelare singole partite di rifiuti dovrà essere accertata, preliminarmente, dal tecnico responsabile dell’impianto, sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e/o valutazioni tecniche e dovrà garantire che:
Le aree ed i serbatoi di stoccaggio devono essere chiaramente identificati e muniti dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio ed alimentazione rifiuti, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l’idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
La ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello presenti nelle cisterne, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria.
Emissioni in atmosfera e scarichi idrici
Il punto di emissione in atmosfera è il camino indicato con la sigla E1, che deve avere, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, le seguenti caratteristiche:
Deve essere dotato di adeguata struttura fissa di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
Deve essere dotato di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 16911-1:2013 - UNI 16911-22:2013 - UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi).
L’impianto deve rispettare i valori di emissione di cui all’allegato 1 al titolo III bis alla parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, ove previsti, i valori massimi BAT-AEL stabiliti dalla linea guida della Commissione europea per l’incenerimento di rifiuti (Bref Waste incineration, 2006) alle condizioni stabilite dalla Commissione regionale VIA e riportate nel relativo parere allegato alla DGRV n. 424/2011, come di seguito specificato:
INQUINANTE
Concentrazione [mg/Nm3] (salvo diversa specificazione)
Composto mg/ Nm3 (salvo diversa specificazione)
discontinuo
Medie semiorarie
Medie Giornaliere
Medie mensili
Polveri totali
5
Acido cloridrico (HCl)
50
8
Acido fluoridrico (HF)
2
1
Ossidi di zolfo (SO2)
150
40
Ossidi di azoto (NO) e biossidi di azoto (NO2) espressi come biossido di azoto
300
200
Gas e vapori di sostanze organiche, espressi come TOC
10
Monossido di carbonio (CO)
30
Ammoniaca (NH3)
60
Mercurio e suoi composti, (come Hg)
0.052
Cadmio e Tallio totali e loro composti (espressi come metalli)
Σ altri metalli1
0.52
Diossine e furani (ng TEQ/Nm3)
0.13
IPA (μg/ Nm3)
0.013
PCB - DL (ng/ Nm3)
1. Somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V e loro composti espressi come metalli
2. Valore limite medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore
3. Valore limite medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore
I limiti di cui al precedente punto sono riferiti a gas secchi, 11% O2, a condizioni normali (1 atm, 0 °C). La portata prevista per l’assetto di progetto è 40.500 Nm3/h (gas secchi, 11% O2).
La valutazione dell’osservanza dei valori limiti di emissione è effettuata conformemente al punto C dell’Allegato 1 al titolo III bis alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. precisando che ogni riferimento ai valori limite di emissione di cui al paragrafo A deve intendersi sostituito con il riferimento ai corrispondenti valori limite riportati nella tabella di cui al precedente punto 19; in nessun caso potranno essere inoltre superati i valori medi mensili di cui alla medesima tabella del punto 19.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Devono essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell’effluente gassoso.
Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna della camera di combustione.
Ai fini dell’esecuzione dei controlli analitici sugli effluenti gassosi sono definiti come periodi di inattività dell’impianto di incenerimento di rifiuti, le fasi di avviamento, di arresto e di fermo tecnico dell’impianto, come di seguito individuati:
Periodo massimo di avviamento di 48 h;
Periodo massimo di tempo per l’arresto di 48 h;
Periodi programmati di fermo tecnico: in questo caso la ditta dovrà comunicare con congruo anticipo agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) gli effettivi giorni di fermata dell’impianto.
Le acque reflue provenienti dal lavaggio dei fumi dell’inceneritore, in uscita dallo scarico parziale denominato SP1, e che successivamente confluiscono al depuratore biologico a servizio dell’intero stabilimento, dovranno rispettare i limiti fissati dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., allegato 1 al titolo III bis alla parte IV, par. D e quanto prescritto dal par. E del medesimo allegato. Lo scarico dovrà essere dotato di campionatore automatico. La determinazione analitica di Diossine, Furani ed IPA dovrà essere condotta con frequenza quadrimestrale.
Relativamente alle acque piovane contaminate ed a quelle derivanti da spandimenti e/o da operazione di estinzione incendi, deve essere prevista in impianto, ai sensi dell’art. 237 - terdecies, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una capacità di stoccaggio sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate ed eventualmente trattate prima dello scarico.
Gestione dell’impianto
L’impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall’articolo 177, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i.
La ditta dovrà provvedere a caratterizzare le singole tipologie di rifiuti da avviare al processo di incenerimento con frequenza almeno annuale, e comunque, in concomitanza con ogni variazione sostanziale del ciclo di lavorazione che ne origina la produzione; relativamente ai rifiuti pericolosi le determinazioni analitiche dovranno comprendere tutti i contaminanti riportati nella tabella di cui all’Allegato A al presente provvedimento: il Gestore è tenuto a comunicare all’Autorità competente eventuali modifiche dei valori massimi riportati nella medesima tabella, fornendo ogni utile informazione al riguardo.
L’incenerimento dei rifiuti solidi e dei rifiuti liquidi potrà essere avviato solo quando la temperatura in camera di combustione è superiore alla temperatura minima prevista (850 °C /1100 °C, in relazione con il contenuto di cloro nei rifiuti). Nelle fasi di avvio e di arresto i bruciatori della camera di combustione dovranno essere alimentati esclusivamente con gas naturale; come comburente potrà essere utilizzata solo aria.
L’impianto di incenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l’alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l’attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento, come previsto dall’art. 237 - octiesdecies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
In caso di guasto dei sistemi di misurazione delle emissioni in atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti, la ditta è tenuta ad effettuare – per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento – almeno una misura settimanale in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento: la ditta è tenuta altresì a comunicare tempestivamente agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento.
Nei casi di cui ai precedenti punti 32 e 33 non dovranno comunque essere superati i limiti di emissione dei parametri polveri totali, CO e TOC previsti all’art. 237 – octiesdecies, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi.
Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Montecchio Maggiore (VI).
Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000; in particolare la ditta è tenuta a dotarsi di:
Tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
Monitoraggi e Controlli ambientali
Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali, il gestore dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio (PMC), datato febbraio 2010 e trasmesso in data 2 aprile 2010, cui ha dato parere favorevole ARPAV – Dipartimento provinciale di Vicenza con nota n. 40505 del 2 aprile 2010.
Il Gestore è tenuto presentare entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento un PMC aggiornato comprensivo del recepimento di tutte le prescrizioni del medesimo atto, nonché delle indicazioni di ARPAV contenute nella relazione finale dell’ispezione ambientale, inviata con nota n. 56713 del 5 giugno 2014.
Al fine di ridurre il rumore in periodo notturno la Ditta è tenuta ad effettuare i necessari interventi con modalità e tempistiche da concordare con il Comune di Montecchio Maggiore. Dopo l’esecuzione di detti interventi dovranno essere effettuate nuove rilevazioni acustiche, i cui esiti dovranno essere trasmessi a Comune ed ARPAV, per le valutazioni di competenza e, per conoscenza, a Regione e Provincia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d’ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l’ARPAV effettuerà nell’ambito di validità del presente provvedimento – con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC. In tali controlli è ricompresa l’ispezione già effettuata ai sensi del punto 34 della parte AIA dell’Allegato A alla DGRV n. 424/2011.
Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà adottare il piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L. R. n. 3/2000.
Obblighi di comunicazione e ripristino ambientale
Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, compreso l’aggiornamento richiesto al precedente punto 39, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell’esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV ed al Comune di Montecchio Maggiore di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Con periodicità almeno annuale, entro il 30 aprile il Gestore deve provvedere ad inviare a Regione, Provincia, ARPAV DAP di Vicenza, Comune di Montecchio Maggiore una relazione relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto, come indicato nell’art. 237 - septedieces, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tale relazione deve contenere almeno le informazioni in merito all’andamento del processo e delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua rispetto alle norme di emissione previste dal titolo III bis della parte Quarta del medesimo decreto, ed inoltre:
dovrà infine essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita, il rispetto della normativa, delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità, sulla gestione dell’impianto e sulle matrici ambientali interessate.
Con la stessa cadenza di cui sopra e con le modalità concordate con il Comune di Montecchio Maggiore, dovranno, altresì, essere comunicati agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto i risultati dell’esercizio dell’impianto e gli impatti stimati. Saranno in particolare riportati, in forma grafica i risultati delle simulazioni modellistiche Calpuff delle emissioni in atmosfera dei principali inquinanti, confrontando i risultati con le simulazioni modellistiche di progetto.
La dismissione dell’impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal progetto approvato, ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di chiusura dell’attività autorizzata.
Disposizioni finali
Il Gestore è tenuto ad assolvere all’obbligo di predisposizione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in conformità alle modalità di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente n. 272/2014; in particolare, ai sensi della DGRV n. 395 del 31 marzo 2015, la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione di detta relazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento e l’eventuale relazione di riferimento dovrà essere invece presentata entro un anno dalla data di rilascio dello stesso.
Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Vicenza, entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell’attività autorizzata con l’estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014.
Nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza. In caso di mancato rinnovo nei termini sopra indicati l’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi automaticamente sospesa.
Il presente decreto sostituisce, a partire dalla data di notifica dello stesso, le prescrizioni di cui alla parte AIA del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 288 del 26 maggio 2010 allegato alla DGRV n. 424 del 12 aprile 2011.
L’AIA di cui trattasi non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta FIS Fabbrica Italiani Sintetici S.p.A., con sede legale in Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore (VI), al Comune di Montecchio Maggiore, alla Provincia di Vicenza, al Dip. Prov.le ARPAV di Vicenza ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Alessandro Benassi
(seguono allegati)
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