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Bur n. 75 del 30 agosto 2013


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 35 del 22 agosto 2013

D.lgs n. 61/2010, art. 14, c. 11. DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Stoccaggio del prodotto atto ad essere designato con la DOC "Prosecco" proveniente dallea vendemmia 2013

Note per la trasparenza
Con il presente provvedimento, si da' attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della Doc Prosecco per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2013, in conformita' a quanto stabilito all'art. 14, comma 11 del d.lgs 61/2010.

Note per la trasparenza:

 Con il presente provvedimento, si da attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della Doc Prosecco per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2013, in conformità a quanto stabilito all’art. 14, comma 11 del d.lgs 61/2010.

 

Il Dirigente 

(omissis)

decreta

1.    di approvare, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia e per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” di attivare ai sensi dell’articolo 14, c. 11, del D.lgs n. 61/2010 la misura dello stoccaggio per il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2013, con esclusione dei quantitativi di prodotto certificato biologico atto ad essere designato con la medesima denominazione;

2.    di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che, con riferimento al prodotto proveniente dalle uve della vendemmia 2013, il quantitativo di prodotto atto ad essere designato con la DO “Prosecco” sottoposto alla stoccaggio fino al 31 luglio 2014 si calcola come segue:

-      per i vigneti al secondo ciclo vegetativo (con resa pari al 60% della quantità stabilita all’articolo 4 del disciplinare): i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 8,7 tonnellate/ettaro,

-      per i vigneti a partire dal terzo ciclo vegetativo: i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco” eccedenti le 14,5 tonnellate/ettaro;

3.    di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1 che:

a)   trascorso il 31 luglio 2014 senza che siano pervenute dal competente Consorzio indicazioni diverse, il prodotto potrà essere immesso al consumo designato con la DOC “Prosecco”;

b)   su istanza motivata del Consorzio, il prodotto può essere svincolato dallo stoccaggio, parzialmente o totalmente, prima della data del 31 luglio 2014;

c)   sempre su istanza motivata del Consorzio e previa adeguata informazione, i prodotti sottoposti a stoccaggio possono essere, totalmente o parzialmente, riclassificati e destinati alla produzione di vini IGP e/o spumanti varietali, con o senza indicazione il riferimento della varietà Glera, in tal caso la comunicazione deve pervenire alle competenti strutture regionali almeno 30 giorni prima della data di adozione dello specifico provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2014;

d)   il quantitativo di prodotto che non può essere immesso al consumo con la denominazione “Prosecco” fino alla data del 31 luglio 2014, per quanto di competenza veneta, si calcola a partire dalla superficie registrata allo Schedario viticolo veneto atta alla produzione della DOC in oggetto, e tenuto conto dei dati riportati nei registri ufficiali di cui al capo III, del regolamento CE n. 436/2009 e quindi nella dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni da presentarsi ai sensi dell’articolo 17 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

e)   i volumi di prodotto oggetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento se declassati a cura del detentore a vino a IGT o vino spumante varietale non possono essere designati con il riferimento al nome del vitigno Glera;

4.    di stabilire che la struttura di controllo, la Società VALORITALIA Srl, incaricata ai sensi del Decreto ministeriale n. 21451 del 31 luglio 2012, è tenuta nel espletare le attività di cui al piano dei controlli, al fine del rilascio del parere di conformità con riguardo alla richiesta di certificazione di idoneità per l’immissione al consumo del vino DOC “Prosecco”, a tenere conto delle disposizioni recate dal presente provvedimento;

5.    di stabilire, al fine di assicurare la tracciabilità del prodotto atto ad essere designato con la DOC “Prosecco”, che tutti coloro che a vario titolo cedono e/o trasferiscono ad altro soggetto prodotto detenuto e/o manipolato sono tenuti a informare coloro che lo ricevono delle eventuali restrizione di cui al punto 1, conseguentemente sono tenuti a riportare sui “documenti di trasporto e sui documenti di accompagnamento previsti per i prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 24 del regolamento CE n. 436/2009, così come modificato del regolamento CE n. 314/2012, informazioni dettagliate circa le disposizioni del presente provvedimento, conformemente a quanto stabilito all’ALLEGATO VI del predetto regolamento;

6.    di stabilire altresì che sono esclusi dalle disposizioni previste dal presente provvedimento i quantitativi di prodotto provenienti dalla riclassificazione dei superi delle DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco” e “Colli Asolani-Prosecco” o “Asolo-Prosecco”, operata ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 61/2010;

7.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8     di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.    di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione

10    di pubblicare altresì l'intero provvedimento nel “portale regionale PIAVE” ai seguenti indirizzi:

news in home page http://www.piave.veneto.it/web/guest/home,

decreti nella pagine del vitivinicolo http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Il Vicario Alberto Andriolo

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