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Bur n. 75 del 11 settembre 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 141 del 21 agosto 2012

Approvazione dell'elenco dei farmaci correlati al codice di esenzione per patologia cronica e invalidante.

Il Dirigente

- Visto l’art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, e s.i.e m., che sancisce il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in ragione di particolari condizioni di malattia croniche o invalidanti;

- Visto il successivo D.M. 28 maggio 1999, n. 329, che individua le malattie croniche invalidanti e le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia per le quali è riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni sanitarie;

- Visto l’art. 9 della legge 16.11.2001, n. 405, in base al quale la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) del D. Lgs. n. 124/1998, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta, e comunque non può superare i sessanta giorni di terapia;

- Considerato, altresì, che la predetta norma consente, per i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore, la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni e, per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, per quelli a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, e per quelli somministrati esclusivamente per fleboclisi, la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta;

- Viste le DGR 4 novembre 2002, nn. 3107-3108, la DGR 20 dicembre 2002, n. 3718 che hanno introdotto la quota fissa di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini e la DGR 21 gennaio 2003, n. 6, con la quale detta quota è stata limitata all’importo di euro 2 per ogni confezione prescritta, fino ad un massimo di euro 4 per ricetta anche nei casi in cui è prevista la possibilità di prescrivere oltre le due confezioni;

- Visto che con la medesima DGR n. 6/2003 si è prevista l’esenzione dal pagamento della predetta quota fissa per alcune categorie di soggetti tra cui quelli esenti ai sensi del D.M. n. 329/1999;

- Visto che con DGR 28.02.2003, n. 475 si è ritenuto di monitorare gli effetti della predetta esenzione quanto all’appropriatezza delle prescrizioni e all’impatto economico, autorizzando, per i soli farmaci correlati alla patologia in base al D.M. n. 329/1999, la prescrivibilità fino a tre confezioni per ricetta, a copertura massima di sessanta giorni di terapia;

- Tenuto conto che con il medesimo provvedimento la Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari (ora Direzione Attuazione programmazione sanitaria) è stata incaricata di predisporre e aggiornare con propri atti l’elenco dei farmaci soggetti ad esenzione correlata alla patologia;

- Visti, pertanto, i decreti n. 370 del 27.3.2003, n. 539 del 13.5.2003, n. 568 del 19.5.2003 e n. 1 del 22.1.2004 della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari;

- Visto l’elenco dei nuovi farmaci immessi in commercio in Italia e la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all’elenco attualmente vigente in regione Veneto;

- Dato atto che per ciascuna patologia cronica e invalidante - o gruppo di patologie - si è ritenuto di includere i farmaci che costituiscono la terapia cardine più frequentemente utilizzata dagli assistiti;

- Dato atto che, in merito al sopra citato elenco, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale per l’aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero regionale;

- Atteso che le prescrizioni dei farmaci di cui sopra devono comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate e delle limitazioni di rimborsabilità eventualmente definite nelle note AIFA;

- Vista la DGR. 04.02.2005, n. 239 che conferma l’erogazione con onere a carico del SSR dei farmaci a base di paracetamolo a favore dei pazienti, residenti o domiciliati nel Veneto, affetti da una delle seguenti patologie e in possesso dei seguenti codici di esenzione:

a) 006 - artrite reumatoide

b) 013 - diabete mellito limitatamente ai pazienti con neuropatia diabetica

c) 048 - patologie neoplastiche maligne

d) 054 - spondilite anchilosante, limitatamente al trattamento del dolore severo;

- Rilevato che il periodo feriale nel quale si versa può comportare ritardi nella conoscenza del presente provvedimento da parte delle Aziende USL, dei medici prescrittori e dei farmacisti convenzionati e, pertanto, che è necessario posticipare al 1° ottobre 2012 l’entrata in vigore del nuovo elenco di farmaci esenti per patologia;

- Visti il Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 44 del 19 maggio 2011 di delega alla firma degli atti di competenza della Direzione Regionale Attuazione programmazione sanitaria, come riformato dal Decreto n. 121 del 12 ottobre 2011 e la successiva nota del Segretario per la Sanità del 7 febbraio 2012, prot. n. 58749;

- SU conforme proposta del Servizio Farmaceutico che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

1. di approvare l’elenco dei farmaci correlati al codice di esenzione per patologia cronica e invalidante, Allegato A, da considerarsi sostitutivo di quelli precedentemente adottati;

2. di prevedere che lo stesso entrerà in vigore a far data dal 1° ottobre 2012;

3. di ribadire che le prescrizioni dei farmaci in esso elencati dovranno comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate e delle limitazioni di rimborsabilità eventualmente definite nelle note AIFA;

4. di trasmettere il presente decreto a tutte le Aziende ULSS del Veneto per quanto di competenza e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nei modi e nei termini di rito.

Giovanna Scroccaro

Allegato Decreto n. 141 del 21 agosto 2012_242419.pdf

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