Ditta E.G.I. Zanotto S.r.l.- Progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "VIANELLE" in Comune di Thiene e Marano Vicentino (VI). Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016. L.R. 13/2018, D.lgs. 117/2008.
| Note per la trasparenza |
Trattasi di provvedimento con il quale la ditta E.G.I. Zanotto S.r.l. è autorizzata a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata “VIANELLE”, in Comune di Rosà, secondo un progetto che prevede l’ampliamento e la ricomposizione complessiva del sito estrattivo.
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Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017”;
VISTA l’istanza dalla ditta E.G.I. Zanotto S.r.l. (C.F. 00165210246), con sede a Marano Vicentino (VI) in via Monte Grappa n. 5, presentata per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, acquisita, unitamente alla documentazione progettuale, ai prott. n. 426768, 426820, 426782, 426835, 426845, 426870, 426884, 426920 e 426911 in data 07/10/2020, per l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata “VIANELLE” ubicata nei Comuni di Thiene e Marano Vicentino (VI);
VISTA la D.G.R. n. 2388 del 09/12/2011 di autorizzazione, attualmente vigente per la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata “VIANELLE” nei Comuni di Thiene e Marano Vicentino (VI) originariamente autorizzata con D.G.R. n. 1983 del 07/04/1981, secondo il progetto modificato con D.D.R. n. 39 del 05/02/2020;
PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
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provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);
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autorizzazione dell’attività di cava ai sensi della L.R. 13/2018;
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approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008;
PRESO ATTO che la struttura regionale V.I.A. ha verificato il mancato coinvolgimento, nel procedimento unico, di RFI S.p.a come previsto dal Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC) in quanto gestore di un tratto ferroviario posto a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 15 dalle norme tecniche del medesimo PRAC;
PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura regionale la quale, con nota 179263 del 20/04/2021 ha integrato l’elenco dei soggetti interessati coinvolti nel rilascio di titoli con l’ente gestore del tratto ferroviario, ha acquisito la documentazione integrativa sostitutiva ai prott. n. 220736 del 15/05/2021 e n. 301834 del 05/07/2021 e, trascorso il periodo di pubblicazione anche delle integrazioni, ha sottoposto in data 07/07/2021 l’istanza e il relativo progetto al Comitato Tecnico regionale VIA di cui alla L.R. 4/2016;
DATO ATTO del parere n. 158 in data 07/07/2021 del Comitato Tecnico regionale VIA, favorevole con prescrizioni al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria, allegato al presente provvedimento (Allegato A), nel quale è stato presto atto che non sono prevedibili impatti negativi significativi considerata anche la dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso, in luogo della C.T.R.A.E. di cui all’art. 13 della medesima L.R. n. 13/2018, favorevolmente al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava per gli aspetti minerari e per l’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, con le prescrizioni minerarie ulteriori a quelle ambientali indicate nel citato parere n. 158/2021;
VISTA la nota prot. 239271 in data 25/05/2021 con la quale il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, in applicazione della D.G.R. n. 568/2018 e ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/1990, ha convocato la Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 15/07/2021 per la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale e per l’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
VISTO il decreto n. 7 del 26/07/2021, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, con il quale il Direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento favorevole di VIA prendendo atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, espresse nella seduta del 15/07/2021, facendo proprio il parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 158 del 07/07/2021 e dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO che la conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riunitasi nella seduta del 15/07/2021, che ha determinato l’espressione del parere favorevole all’unanimità per gli aspetti ambientali, è stata sospesa invece per le determinazioni autorizzatorie poiché in seguito a quanto evidenziato dal rappresentante di RFI S.p.a. in merito alla mancata acquisizione della specifica istanza ai sensi dell’art. 59 del DPR n. 753/1980 con idonea progettazione esecutiva, è stato ritenuto necessario invitare la ditta a produrre gli elementi necessari alle valutazioni sulla vicinanza degli scavi alla linea ferroviaria;
PRESO ATTO che la ditta con nota acquisita per conoscenza al prot. 331485 del 23/07/2021 ha presentato istanza di riduzione distanze ai sensi del titolo III del DPR n. 753/1983 e relativa documentazione tecnica a R.F.I. s.p.a.;
PRESO ATTO che con nota 366531 del 18/08/2021 la Direzione regionale Difesa del suolo e della Costa ha chiesto a R.F.I. S.p.a di provvedere all’esame della documentazione per consentire il rispetto dei tempi del procedimento di PAUR stabiliti dall’art. 27bis del D.lgs. 152/2006;
PRESO ATTO che con nota 575822 del 9/12/2021 è stata convocata per il 21/12/2021 la riunione decisoria della Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona, per la determinazione sul rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
PRESO ATTO che R.F.I. S.p.a., con nota acquisita al prot. 590863 del 20/12/2021, ha dato atto della presentazione da parte del proponente dell’istanza di deroga di cui al DPR 753/1980 e ha comunicato che l’istruttoria non era ancora conclusa;
PRESO ATTO che la conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, nella riunione del 21/12/2021, considerata l’assenza del rappresentante di RFI S.p.a. e della citata comunicazione del giorno prima, ha nuovamente sospeso la determinazione sul progetto, assicurando l’assunzione della determinazione conclusiva in una successiva seduta da fissare nell’ultima decade di gennaio 2022;
RILEVATO che con nota 596965 del 22/12/2022 con la quale la Direzione regionale Difesa del suolo e della costa ha informato RFI delle determinazioni assunte dalla Conferenza per consentire a detta azienda di concludere l’istruttoria per l’esame della documentazione;
PRESO ATTO che con nota 609294 del 30/12/2021 è stata convocata nuovamente per il 25/01/2022 la riunione decisoria della Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona, per la determinazione sul rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
CONSIDERATO che la conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riunitasi nella seduta del 25/01/2022 ha espresso parere favorevole per le determinazioni autorizzatorie in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava ai sensi della L.R. 13/2018 e all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008;
DATO ATTO che la Conferenza dei Servizi si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla coltivazione della cava, con le prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 158/2021 del Comitato Tecnico regionale VIA e con l’introduzione di una prescrizione cautelativa sulle modalità di escavazione nelle zone più vicine alla ferrovia;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in data 25/01/2022 per la parte inerente gli aspetti autorizzativi (Allegato B), svolta in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.Lgs 152/2006 e con la procedura stabilita dalla D.G.R. n. 568/2018, in relazione al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava ai sensi della L.R. n. 13/2018, all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008;
PRESO ATTO della nota 483721 in data 02/02/2022 con la quale la Direzione regionale Difesa del suolo e della Costa ha trasmesso la determinazione di conclusione della conferenza agli enti e all’azienda interessati col procedimento e che nei termini previsti dall’art. 14 quinquies non sono intervenuti rilievi;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale comprendente il provvedimento di VIA;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);
PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato riscontrato che la ditta E.G.I. Zanotto S.r.l. è iscritta nell’elenco (cd. “WHITE LIST”) della Prefettura di Vicenza dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuata dall’art. 1, della L. 190/2012;
CONSIDERATO, pertanto, che la ditta E.G.I. Zanotto S.r.l. possiede capacità tecnico finanziaria a ad eseguire l’attività di cava in oggetto e che è stata accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto e l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 67 e 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011;
RITENUTO in considerazione dell’esito favorevole della conferenza dei servizi, che si è espressa nelle due separate riunioni favorevolmente all’unanimità per gli aspetti ambientali e sulla base delle posizioni prevalenti per quelli autorizzativi nonché dei risultati dell’istruttoria svolta, che è possibile autorizzare alla ditta E.G.I. Zanotto S.r.l. il progetto presentato per l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “VIANELLE” in Comune di Thiene e Marano Vicentino (VI) con le condizioni e le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento;
VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante “disposizioni attuative dell’art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
CONSIDERATO che, in applicazione della citata DGR 79/2018, è confermata la ripartizione del contributo previsto all’art. 19 della L.R. 13/2018, come comunicato con nota della Direzione Difesa del Suolo n. 559932 in data 30/12/2019, fra il comune di Thiene, Marano Vicentino e Zanè in ragione rispettivamente del 70,0 %, 25,1 % e 4,9% per il materiale estratto nel territorio del Comune di Thiene e rispettivamente in ragione del 25,6%, 70,0% e 4,4 % per il materiale estratto nel territorio comunale di Marano Vicentino;
VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014;
VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 –“Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o da un suo delegato);
RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi del comma 7 dell’art. 27–bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “VIANELLE”;
decreta
1. di adottare, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi assunta sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 ad esito della seduta del 21/01/2022;
2. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 7 del 26/07/2021 con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 158 del 07/07/2021, Allegato A al presente provvedimento, preso atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi espresse nella seduta del 15/07/2021 e della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;
3. di prendere atto delle determinazioni favorevoli della Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona in data 21/01/2022, sulla base delle posizioni prevalenti, al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto con le prescrizioni minerarie contenute nel parere 158/2021 del Comitato Tecnico regionale VIA e integrate dall’ulteriore prescrizione impartita dalla Conferenza, come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato B);
4. di autorizzare la ditta E.G.I. Zanotto S.r.l. (C.F. 00165210246), con sede a Marano Vicentino (VI) in via Monte Grappa n. 5,, per i motivi in premessa esposti, a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIANELLE", in Comune di Thiene e Marano Vicentino (VI) come delimitata con linea viola e fucsia tratteggiata (cava vianelle esistente e cava vianelle in progetto di ampliamento) nell’inquadramento catastale dell’elaborato 08 – Inquadramento geografico e catastale, facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 8 e con le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;
5. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, elaborato n. 7 e 18, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, come indicato al punto 8, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
6. di stabilire che la compatibilità ambientale dell’intervento, rilasciata con il DDR n. 7/2021 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, compresa nel presente provvedimento, ha efficacia temporale di cui al successivo punto 7, fatta salva la concessione di specifica proroga;
7. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 10 anni dalla data del presente provvedimento;
8. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente dal Direttore della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, di seguito elencati:
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Elaborato
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Titolo
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01
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Studio Impatto Ambientale
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02
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Riassunto Non Tecnico
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03
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Dichiarazione Non Necessità VIncA
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04 Rev01
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Previsionale impatto acustico
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05
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Relazione Tecnica
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06
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Relazione Geologica, Geotecnica e Idrogeologica
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07
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Piano Gestione Rifiuti ai sensi dell'art.5 DLgs117-08
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08
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Inquadramento Geografico e Catastale
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09
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Inquadramento Urbanistico
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10
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Inquadramento Geologico e Idrogeologico
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11
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Planimetria stato attuale (Luglio 2020)
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12
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Planimetria di scavo in ampliamento
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13
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Sezioni di scavo in ampliamento
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14
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Fasi ricomposizione ambientale
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15
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Planimetria ricomposizione ambientale finale
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16
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Sezioni di ricomposizione ambientale final
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17
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Relazione integrativa allo Studio di Impatto Ambientale
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18
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Integrazioni alla relazione geo ambientale (Alegato 1) del piano gestione rifiuti di estrazione
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19
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INTEGRAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA N. 179263 DEL 20.04.2021
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9. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da sabbia e ghiaia per un volume utile di mc 997.000, calcolati a giacimento, oltre a quanto già autorizzato e ancora da estrarre;
10. di stabilire che la ditta, al fine di dare efficacia all’autorizzazione di cui al punto 4, prima della consegna del presente provvedimento deve presentare alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto:
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deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di € 2.650.000,,00 (duemilioniseicentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione, all’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione -approvato ai sensi del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010. La Regione con apposito provvedimento svincolerà il suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola in cui è esplicitato che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
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nomina del Direttore dei lavori di cui all’art. 18 della L.R. n. 13/2018;
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della disponibilità in capo alla ditta dei terreni facenti parte del giacimento della cava con le forme previste dall’art. 10 del L.R. 13/2018;
10. di stabilire che negli ambiti individuati nell’elaborato n.11 con linea blu e con indicazione “area impianto di recupero inerti non pericolosi in procedura semplificata” e “area di deposito di materia prima secondaria” è disposta la sospensione temporanea dell’autorizzazione all’attività estrattiva ai sensi del punto 4) lettera B dell’allegato A alla DGR 761/2010 e che entrambi gli ambiti dovranno essere individuati sul posto con specifica delimitazione fisica;
12. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni poste per gli aspetti di compatibilità ambientale dal Comitato Tecnico regionale VIA di cui al parere n. 158/2021:
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1
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d’opera
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Oggetto della condizione
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In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Vicenza o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, la Regione Veneto in qualità di autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, potrà disporre l’effettuazione da parte del proponente di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle polveri almeno presso i ricettori sensibili individuati in particolare lungo via Cappuccini. Il monitoraggio dovrà essere condotto secondo le modalità previste dal DLgs 155/2010.
La proposta di PMA dovrà contenere le modalità di invio dei dati all’Autorità competente e le misure di mitigazione ulteriori che la Ditta dovrà mettere in atto in caso di criticità. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere sottoposto ad ARPAV per la sua definizione.
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Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
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I termini entro cui adottare il Piano di Monitoraggio Ambientale, nel caso venga richiesto, dovranno essere concordati con la Regione.
Il fac-simile di domanda di verifica di ottemperanza, da trasmettere alla Regione Veneto – Dir. Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso e al soggetto verificatore, è disponibile sul sito web regionale nella sezione modulistica;
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Soggetto verificatore
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Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016
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2
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d’opera
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Oggetto della condizione
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Monitoraggio falda:Siano acquisiti i dati relativi al monitoraggio posto in essere dalla attività di discarica nell’ambito del Piano di Sorveglianza e Controllo che dovranno essere trasmessi periodicamente agli enti interessati relativi a:
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misura dell’altezza della falda – misurazione del livello falda dai pozzi P3, P7 (a monte) e P4, P9 (a valle) con cadenza mensile;
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elaborazione dati freatimetrici, considerando tutti i dati acquisiti annualmente e mettendoli a confronto con i rilevamenti degli anni precedenti.
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Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
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All’inizio dell’attività di coltivazione e con cadenza annuale, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza allegando una relazione di sintesi riportante i dati oggetto della presente condizione da trasmettere alla Regione Veneto – Dir. Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso, alla struttura regionale competente in materia estrattiva, ad ARPAV e ai Comuni di localizzazione.
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Soggetto verificatore
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Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo e Coste anche avvalendosi di ARPAV e Provincia, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016
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3
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d’opera
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Oggetto della condizione
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Emissioni acustiche
Dovrà essere effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti, valutando in particolare la situazione acustica presso quei ricettori ove alcuni livelli risultano potenzialmente prossimi ai limiti normativi, in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
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Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
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Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico da trasmettere alla Regione Veneto – Dir. Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso e al soggetto verificatore.
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Soggetto verificatore
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Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016
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4
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Post operam
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Oggetto della condizione
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Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti rispetto le specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le seguenti specie segnalate: Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus pygargus e Lanius collurio. Si prescrive al Proponente di verificare e di dimostrare il rispetto di tale prescrizione e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione d’incidenza
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Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
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Entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando documentazione esplicativa da trasmettere alla Regione Veneto – Dir. Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso ed all’Autorità Regionale per la valutazione di incidenza.
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Soggetto verificatore
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Autorità regionale per la valutazione d’incidenza.
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13. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizione poste per gli aspetti minerari dal Comitato Tecnico regionale VIA in luogo della C.T.R.A.E. di cui al parere n. 158/2021 come integrate dalla conferenza dei servizi autorizzatoria:
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1
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d’opera
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Oggetto della condizione
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Mantenere la viabilità per il trasporto del materiale di cava in uscita e dei materiali destinati alla ricomposizione in entrata sempre separata dalla viabilità di trasporto del materiale della discarica in esercizio e dell’attività di recupero rifiuti inerti.
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Termine verifica prescrizione
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nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018
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Soggetto verificatore
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Comune di Marano Vicentino e Thiene
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2
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d’opera
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Oggetto della condizione
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apporre la recinzione al ciglio di scavo con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a 1,5 m, laddove non sia già presente, mantenendo una distanza tra recinzione e ciglio di scavo non inferiore a 5 m e apponendo su tutta la recinzione cartelli ammonitori di pericolo
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Termine verifica prescrizione
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nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018
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Soggetto verificatore
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Comuni di Thiene e Marano Vicentino
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3
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d’opera
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Oggetto della condizione
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accantonare il terreno superficiale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area di cava autorizzata e riutilizzarlo per i previsti lavori di sistemazione ambientale.
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Termine verifica prescrizione
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nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018
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Soggetto verificatore
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Comuni di Thiene e Marano Vicentino
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4
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d’opera
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Oggetto della condizione
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redigere e presentare, a carico del Direttore dei Lavori, una relazione biennale sullo stato e sulla prosecuzione dei lavori di ricomposizione ambientale secondo le fasi di progetto, al fine di verificare la permanenza delle condizioni utili al mantenimento delle garanzie economiche calcolate su singola fase di ricomposizione ambientale.
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Termine verifica prescrizione
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due anni dal rilascio dell’autorizzazione e di seguito con cadenza biennale
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Soggetto verificatore
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Direzione Difesa del Suolo e della Costa - UO Servizio Geologico e Attività Estrattive
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5
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d’opera
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Oggetto della condizione
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Al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.lgs 117/2008, la ditta dovrà effettuare gli accertamenti sul materiale da utilizzare per la ricomposizione morfologica della cava, necessari a dimostrare la compatibilità degli stessi con le disposizioni attuative dettate al riguardo con DDGR n 761/2010 e n.. 1987/2014 e in particolare:
1. conservare, per le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava, la documentazione contenente l’esito delle analisi sul materiale di scavo, eseguite in conformità alle disposizioni vigenti, che dimostrino il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 o, nei settori previsti a colture, dei limiti di cui al D.MATTM n. 46/2019,, ovvero dei maggiori valori di fondo;
2. effettuare su tutti i limi utilizzati le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell’allegato A alla DGR 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificando la compatibilità ambientale;
3. effettuare, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR n. 1987/2014, su tutti i limi utilizzati il test di cessione per l’acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima DGR 1987/2014:
4. conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell’allegato A alla a DGR 761/2010
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Termine verifica prescrizione
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prescrizione n. 1: ad ogni differente origine del materiale in entrata conservare la documentazione e trasmettere ad ARPAV i risultati analitici sul materiale di scavo;
prescrizione n. 2: ogni 12 mesi oppure ogni qualvolta sia cambiato il ciclo di lavorazione;
prescrizione n. 3: ogni 10.000 mc di limo impiegati oppure nel caso di modifica del ciclo di lavorazione;
Prescrizione n.4: ogni 30 giorni
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Soggetto verificatore
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Struttura regionale competente in materia attività estrattive e Arpav
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6
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d’opera
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Oggetto della condizione
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Interessare con gli scavi il fronte a distanza superiore a 50 m dalla linea, parallelo alla linea ferroviaria per settori progressivi, larghi non più di 40 m, che saranno via via escavati e ricomposti con riporto di materiale come previsto dal progetto, almeno fino alla quota attuale di fondo scavo;
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Termine verifica prescrizione
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nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018
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Soggetto verificatore
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Comuni di Thiene e Marano Vicentino
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7
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d’opera
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Oggetto della condizione
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Conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione)
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Termine verifica prescrizione
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10 anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione
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Soggetto verificatore
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Direzione regionale competente in materia di attività estrattivea congiuntamente con Comune di Marano Vicentino e Thiene in applicazione della L.R. 13/2018 art. 21.
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14. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare i versamenti del contributo di cui all’art. 19 della L.R. 13/2018 in attuazione delle modalità di riparto con i comuni confinanti stabilite dalla D.G.R. n. 79/2019, che, per la cava in oggetto, prevede il versamento dei contributi ai comuni di Thiene, Marano Vicentino e Zanè in ragione rispettivamente del 70,0 %, 25,1 % e 4,9% per il materiale estratto nel territorio del Comune di Thiene e rispettivamente in ragione del 25,6%, 70,0% e 4,4 % per il materiale estratto nel territorio comunale di Marano Vicentino;
15. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 10 lettera a. del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 2388 del 29/11/2011 per l’importo complessivo di € 844.716,87 (polizza n. 500447908 della Allianz S.p.a. in data 29/11/2018 per l’importo di € 833.054,11 -ordine di costituzione n. 95/2019- e relativa appendice di amento dell’importo di € 11.662,76 -da costituire) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione;
16. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace recepisce e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2388 del 29/11/2011 nonché le precedenti;
17. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
18. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
19. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di Thiene, Marano Vicentino e Zanè, alla Provincia di Vicenza, all’Arpav, a RFI S.p.a e alle Direzioni regionali Difesa del Suolo e della Costa e Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
20. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
21. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.
Luca Marchesi
(seguono allegati)
8_Allegato_A_470432.pdf8_Allegato_B_470432.pdf