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Bur n. 25 del 22 febbraio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 6 del 04 febbraio 2022

Ditta EGAP S.r.l. - Progetto di variante ed ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "VIA RONCALLI" in Comune di Rosà (VI). Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016. L.R. 13/2018, D.lgs 42/2004, D.lgs. 117/2008.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale la ditta EGAP S.r.l. è autorizzata a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata “VIA RONCALLI”, in Comune di Rosà, secondo un progetto che prevede l’ampliamento in profondità della cava esistente e la ricomposizione complessiva del sito estrattivo.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017”;

VISTA l’istanza dalla ditta EGAP S.r.l. (C.F. 00333870244), con sede a Rosà (VI) in via Roncalli n. 59, presentata per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, acquisita, unitamente alla documentazione progettuale, ai prott. n. 476314, n. 476321, n. 476503, n. 476515, n. 476528, n. 476536 e n. 476546 del 09/11/2020, per la variante e l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata “VIA RONCALLI” in Comune di Rosà (VI);

VISTA la D.G.R. n. 3293 del 23.10.2007 di autorizzazione attualmente vigente per la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata “VIA RONCALLI” in Comune di Rosà (VI) originariamente autorizzato con D.G.R. n. 619 del 03.02.1981;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

  • provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);
  • autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs. 42/2004;
  • autorizzazione dell’attività di cava ai sensi della L.R. 13/2018;
  • approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008;

CONSIDERATO che l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la vicinanza a meno di 150 m di corsi d’acqua vincolati;

PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura regionale V.I.A. la quale, acquisita la documentazione integrativa sostitutiva ai prott. n. 384234, 384329, 384725, 384747, 384759, 384761 del 01/09/2021 e trascorso il periodo di pubblicazione anche delle integrazioni, ha sottoposto in data 27/10/2021 l’istanza e il relativo progetto al Comitato Tecnico regionale VIA di cui alla L.R. 4/2016;

DATO ATTO del parere n. 168 in data 27/10/2021 del Comitato Tecnico regionale VIA, favorevole con prescrizioni al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria, allegato al presente provvedimento (Allegato A), nel quale è stato presto atto che non sono prevedibili impatti negativi significativi considerata anche la dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso, in luogo della C.T.R.A.E. di cui all’art. 13 della medesima L.R. n. 13/2018, favorevolmente al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava per gli aspetti minerari e per l’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, con le prescrizioni minerarie ulteriori a quelle ambientali indicate nel citato parere n. 168/2021;

VISTE le note prot. 418703 in data 23/09/2021 e prot. 526795 del 10/11/2021 con le quali il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, in applicazione della D.G.R. n. 568/2018 e ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/1990, ha convocato la Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno lunedì 01/12/2021 per la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale e per l’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

VISTO il decreto n. 101 del 27/12/2021, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, con il quale il Direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento favorevole di VIA prendendo atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, espresse nella seduta del 01/12/2021, facendo proprio il parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 168 del 27/10/2021 e dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. si è riunita nella seduta del 01/12/2021, determinandosi favorevolmente in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava ai sensi della L.R. 13/2018, all’autorizzazione per gli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008;

DATO ATTO che la Conferenza dei Servizi si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla coltivazione della cava, con le prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 168/2021 del Comitato Tecnico regionale VIA;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in data 01/12/2021 per la parte inerente gli aspetti autorizzativi (Allegato B), svolta in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.Lgs 152/2006 e con la procedura stabilita dalla D.G.R. n. 568/2018, in relazione al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava ai sensi della L.R. n. 13/2018, all’autorizzazione per gli aspetti paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004, all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale comprendente il provvedimento di VIA;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);

CONSIDERATO che è stata acquisita in data 24/01/2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione 0007262, ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, di non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta EGAP S.r.l.;

RITENUTO in considerazione dell’esito favorevole della conferenza dei servizi, che si è espressa nelle due separate riunioni favorevolmente sulla base delle posizioni prevalenti sia per gli aspetti ambientali sia per quelli autorizzativi e dei risultati dell’istruttoria svolta, che è possibile autorizzare alla ditta EGAP S.r.l. la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata “VIA RONCALLI”, in ampliamento e variante rispetto al progetto attualmente autorizzato ai sensi della D.G.R. n. 3293 del 23/10/2007 e secondo il progetto presentato come successivamente integrato e modificato con le condizioni e le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante “disposizioni attuative dell’art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

CONSIDERATO che, in applicazione della citata DGR 79/2018, è confermata la ripartizione del contributo previsto all’art. 19 della L.R. 13/2018, come comunicato con nota della Direzione Difesa del Suolo n. 559977 in data 30/12/2019, fra il comune di Rosà e il Comune di Tezze sul Brenta in ragione del 90% al primo e del 10% al secondo;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio- ed il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014;

VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 –“Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o da un suo delegato);

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi del comma 7 dell’art. 27–bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto di variante ed ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “VIA RONCALLI”;

decreta

1. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 101 del 27/12/2021 con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 168 del 27/10/2021, Allegato A al presente provvedimento, preso atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi espresse nella seduta del 01/12/2021 e della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;

2. di prendere atto delle determinazioni favorevoli della Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona in data 01/12/2021, sulla base delle posizioni prevalenti, al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto con le prescrizioni minerarie contenute nel parere 168/2021 del Comitato Tecnico regionale VIA, come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato B);

3. di autorizzare la ditta EGAP S.r.l. (C.F. 00333870244), con sede a Rosà (VI) in via Roncalli n. 59, per i motivi in premessa esposti, a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIA RONCALLI", in Comune di Rosà (VI) come delimitata con linea rossa continua (AC area di cava) nell’estratto catastale dell’elaborato 01 – Inquadramento territoriale facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 8 e con le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;

4. di autorizzare con le condizioni e prescrizioni del presente provvedimento la coltivazione della cava di cui al punto 3 in relazione al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004);

5. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, elaborato n. 17, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, come indicato al punto 9, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

6. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica ha un’efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento e che la compatibilità ambientale dell’intervento, rilasciata con il DDR n. 101/2021 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, compresa nel presente provvedimento, ha efficacia temporale di cui al successivo punto 7, fatta salva la concessione di specifica proroga;

7. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro 6 anni dalla data del presente provvedimento e quelli di sistemazione entro 8 anni dalla data del presente provvedimento;

8. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente dal Direttore della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, di seguito elencati:

  n. 

Elaborato

Titolo

1

01

INQUADRAMENTO TERRITORIALE Rev 01

2

02

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO CON INDIVIDUAZIONE DEI CAPOSALDI Rev 01

3

03

PROGRAMMA DI ESTRAZIONE – PLANIMETRIA STATO AUTORIZZATO Rev 01

4

04

PROGRAMMA DI ESTRAZIONE – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO Rev 01

5

05

PROGRAMMA DI ESTRAZIONE – SEZIONI LONGITUDINALI Rev 01

6

06

PROGRAMMA DI ESTRAZIONE – SEZIONI TRASVERSALI Rev 01

7

07

PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE - PLANIMETRIA STATO AUTORIZZATO

8

08

PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO Rev 01

9

09

PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE – SEZIONI DI PROGETTO Rev 01

10

10

PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO Rev 01

11

12

RELAZIONE TECNICA GENERALE Rev 01

12

13

RELAZIONE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA Rev 01

13

15

RELAZIONE PAESAGGISTICA Rev 01

14

17

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE Rev 01

15

18

VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

16

19

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

17

20

RELAZ. TECNICA E DICHIARZIONE DI NON NECESSITA’ DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA Rev 01

18

21

RIASSUNTO NON TECNICO

19

22

INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI ESTRAZIONE Rev 01

20

23

INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE Rev 01

21

24

RELAZIONE AGRONOMICA

22

25

RELAZIONE INTEGRATIVA - RISPOSTA ALLA NOTA DEL 09-02-2021

 

9. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da sabbia e ghiaia per un volume utile di mc 140.782, calcolati a giacimento, oltre a quanto già autorizzato e ancora da estrarre, e che il progetto prevede inoltre la rinuncia all’estrazione di mc 199.365 di sabbia e ghiaia autorizzati con i precedenti provvedimenti;

10. di stabilire che la ditta, al fine di dare efficacia all’autorizzazione di cui al punto 3, prima della consegna del presente provvedimento deve presentare alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto:

a. deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di € 384.140,00 (trecentoottantaquattromilacentoquaranta/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione, all’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione -approvato ai sensi del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010. La Regione con apposito provvedimento svincolerà il suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola in cui è esplicitato che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;

b. nomina del Direttore dei lavori di cui all’art. 18 della L.R. n. 13/2018;

c. conferma della disponibilità in capo alla ditta dei terreni facenti parte del giacimento della cava con le forme previste dall’art. 10 del L.R. 13/2018;

11. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni poste per gli aspetti di compatibilità ambientale dal Comitato Tecnico regionale VIA di cui al parere n. 168/2021:

  1  

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Prevedere l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo del livello delle acque sotterranee, tramite trasduttore di pressione che andrà installato nel punto di monitoraggio posto a monte, tenuto conto dei contenuti descritti nel Parere istruttoria al paragrafo “Monitoraggio delle acque sotterranee”. In particolare lo strumento dovrà essere fornito di un sistema di allarme: qualora il livello di falda superasse eventuali soglie di criticità prefissate dal Proponente e comunque atte a rispettare quanto previsto dall’art. 9, c. 5 delle NTA del PRAC. Il datalogger dovrà inoltrare in automatico un allarme (alert via sms/mail) ai gestori dell’impianto.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori previsti dal progetto, il Proponente dovrà inviare la documentazione che attesti l’avvenuta installazione dello strumento di cui all’oggetto della condizione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

12. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizione poste per gli aspetti minerari dal Comitato Tecnico regionale VIA in luogo della C.T.R.A.E. di cui al parere n. 168/2021:

  1 

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

mantenere una viabilità del trasporto del materiale di cava in uscita e dei materiali destinati alla ricomposizione in entrata sempre separata dalla viabilità di trasporto del materiale della discarica in esercizio e dell’attività di recupero rifiuti inerti.

Termine verifica prescrizione

nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018

Soggetto verificatore

Comune di Rosà

 

  2  

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

mantenere la recinzione al ciglio di scavo con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a 1,5 m, laddove non sia già presente e una distanza tra recinzione e ciglio di scavo non inferiore a 5 m e apponendo su tutta la recinzione cartelli ammonitori di pericolo

Termine verifica prescrizione

nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018

Soggetto verificatore

Comune di Rosà

 

  3  

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Integrare il monitoraggio della falda, previsto all’art. 18 del PRAC e dalla documentazione progettuale integrativa, con le seguenti azioni:
  1. il campionamento deve essere eseguito previo spurgo dei piezometri per almeno due volumi;
  2. le modalità di campionamento dovranno avvenire come indicato nei contenuti del Capitolo 4 “Campionamento e analisi delle acque sotterranee” - di cui alle linee guida per le analisi dei campioni dei siti inquinati assunte con D.G.R. n. 3922 del 03.10.2003;
  3. integrare il set analitico con la determinazione compessiva dei seguenti parametri:
      a. metalli: primi 18 elementi della tabella 2 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006: Al, Sb, Ag, As, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Fe, Hg, Ni, Cu, Se, Mn, Tl, Zn;
      b. composti organici aromatici (BTEX): Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, para-Xilene;
      c. idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): Benzo(a)antracene, Benzo(a) pirene, Benzo(b) fluorantene, Benzo(k) fluorantene, Benzo(g,h,i) perilene, Crisene, Dibenzo(a,h) antracene, Indeno(1,2,3 – c,d) pirene, Pirene, sommatoria (ultimi 4);
      d. fitofarmaci: Aldrin, Atrazina, DDD,DDT,DDE, Dieldrin, Endrin;
      e. altre sostanze: PCB, Acrilammide, Idrocarburi totali (espressi come n-esano), PFAS;
  4. al momento del campionamento determinare e corredare la comunicazione delle analisi con i seguenti parametri fisici:
      a. temperatura;
      b. conducibilità elettrica;
  5. segnalare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa senza ritardo il verificarsi di guasti dell’impianto di monitoraggio e comunicazione della ripresa del funzionamento e comunicazione interventi di manutenzione straordinari dei piezometri entro almeno due giorni lavorativi precedente l’inizio dell’intervento programmato;
  6. comunicare le misurazioni piezometriche alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa unitamente a una breve relazione sottoscritta dal direttore dei lavori di cava, sull’andamento del monitoraggio, almeno ogni 6 mesi;
  7. trasmettere alla Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa la relazione riepilogativa sull’esito del monitoraggio dopo il primo biennio con eventuali proposte di modifica del monitoraggio sulla base dell’esito dei risultati emersi e proponendo altresì eventualmente una diversa frequenza e modalità di campionamento o del set di analiti da monitorare..

Termine verifica prescrizione

Cadenza semestrale del rilascio dell’autorizzazione

Soggetto verificatore

Struttura regionale competente per le attività estrattive e Arpav

 

  4  

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.lgs 117/2008, la ditta dovrà effettuare gli accertamenti sul materiale da utilizzare per la ricomposizione morfologica della cava, necessari a dimostrare la compatibilità degli stessi con le disposizioni attuative dettate al riguardo con DDGR n 761/2010 e n.. 1987/2014 e in particolare:
  1. conservare, per le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava, la documentazione contenente l’esito delle analisi sul materiale di scavo, eseguite in conformità alle disposizioni vigenti, che dimostrino il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 o, nei settori previsti a colture, dei limiti di cui al D.MATTM n. 46/2019, ovvero dei maggiori valori di fondo;
  2. effettuare su tutti i limi utilizzati le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell’allegato A alla DGR 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificando la compatibilità ambientale;
  3. effettuare, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR n. 1987/2014, su tutti i limi utilizzati il test di cessione per l’acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima DGR 1987/2014:
  4. conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell’allegato A alla a DGR 761/2010

Termine verifica prescrizione

prescrizione n. 1: ad ogni differente origine del materiale in entrata conservare la documentazione e trasmettere ad ARPAV i risultati analitici sul materiale di scavo;
prescrizione n. 2: ogni 12 mesi oppure ogni qualvolta sia cambiato il ciclo di lavorazione;
prescrizione n. 3: ogni 10.000 mc di limo impiegati oppure nel caso di modifica del ciclo di lavorazione
Prescrizione n.4: ogni 30 giorni

Soggetto verificatore

Struttura regionale competente per le attività estrattive e Arpav

 

13. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare i versamenti del contributo di cui all’art. 19 della L.R. 13/2018 in attuazione delle modalità di riparto con i comuni confinanti stabilite dalla D.G.R. n. 79/2019, che, per la cava in oggetto, prevede il versamento dei contributi in ragione del 90% a favore del Comune di Rosà e del 10% a favore del Comune di Tezze sul Brenta. Si ricorda che è dovuto, ai sensi della medesima norma, anche un ulteriore contributo alla Regione, calcolato in misura pari al 15% dell’importo versato ai suddetti Comuni;

14. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 10 lettera a. del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 3293 del 23/10/2007 per l’importo complessivo di € 380.140,54 (polizza n. 2216822 in data 29/06/2018 della Coface Assicurazioni S.A. per € 374.522,70, ordine di costituzione n. 300/2018 e appendice n. 2 del 23/01/2020 per € 5.617,84 ordine di costituzione n. 88/2021) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione;

15. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace recepisce e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 3293 del 23/10/2007 nonché le precedenti;

16. di stabilire che la Regione si riserva ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

17. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;

18. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

19. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Rosà, alla Provincia di Vicenza, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Venezia, all’Arpav, alle Direzioni regionali Difesa del Suolo e della Costa e Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

20. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;

21. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Luca Marchesi


(seguono allegati)

6_Allegato_A_469548.pdf
6_Allegato_B_469548.pdf

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